QUANDO IL TRUST PUO’ ESSERE OGGETTO DI SEQUESTRO PER EQUIVALENTE

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Allorché sia dimostrato che il soggetto agente fosse ben consapevole, prima delle costituzione del trust, che il suo patrimonio potesse essere oggetto di provvedimenti ablativi della autorità giudiziaria, sicchè attraverso la costituzione del trust ha voluto sottrarre il suo patrimonio alla garanzia dei creditori, Stato compreso, il trust si configura come negozio in frode alla legge. In tale ipotesi i beni conferiti nel trust devono ritenersi comunque nella disponibilità del soggetto agente e dunque legittimamente vengono sottoposti a sequestro per equivalente.

Questo il principio stabilito da Cassazione penale – sez. II – con sentenza 24/10/2014 n°46797.

Cos’è il trust?

Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento in ambito domestico, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989 n. 364, per trust si intendono «I rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato», caratterizzato dal fatto che «I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee» venendo essi «intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee», che ha il potere e l’obbligo, «di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee».

Dunque, il trust è una figura “non generata nel nostro ordinamento ma in quello anglosassone e riconosciuta nel diritto interno per l’intervenuta adesione dello Stato alla convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985”, anche se si deve “riconoscere che sussistono oggettive difficoltà ad adattare lo schema di fiducia anglosassone (causa tipica del Trust) al nostro ordinamento, (anche) a causa delle diversità strutturali e di regolamentazione dei diritti reali, nei due ordinamenti giuridici e per la possibile interferenza con il sistema di garanzie”.

A volte, però, il trust viene usato illegittimamente, o, in frode alla legge, tutte le volte in cui attraverso il suo utilizzo si vuole eludere il principio di cui all’articolo 2740 del codice civile secondo cui: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

E’ proprio il caso affrontato dalla sentenza in commento. Difatti, nella specie, l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di beni costituiti in trust ritenendo che gli stessi dovessero ritenersi nella disponibilità del reo.

In forza dell’art. 322 ter del codice penale, la confisca può essere disposta anche su beni “di cui il reo ha la disponibilità” e cioè quei beni sui quali l’indagato/imputato abbia un potere di fatto che gli consente di comportarsi su di essi uti dominus (ex plurimis Cass. 15210/2012 riv. 252378).

Nella fattispecie oggetto di esame era stato accertato che la costituzione del trust era avvenuta all’indomani di un accertamento di illeciti da parte dell’autorità preposta e quindi correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il trust fosse stato dolosamente costituito al fine di far venir meno le garanzie della società per il caso di postumo accertamento di responsabilità ed irrogazione di sanzioni a carico della società stessa.

I contratto si considera in frode alla legge quando, apparentemente rispettoso della lettera della legge, in realtà è posto in essere per eludere una norma imperativa. L’articolo 1344 c.c. intitolato “contratto in frode alla legge”, stabilisce che “la causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.”

Dunque, in tale ipotesi, il trust deve considerarsi un negozio in frode alla legge e, dunque, in quanto tale, illecito.

Se vuoi leggere il testo integrale della sentenza in commento clicca qui

Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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