Google Special Collects e privacy: le prescrizioni del Garante per evitare che una persona possa “finire” su Google senza il proprio consenso.

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Preavviso di tre giorni sul sito; pubblicazione di segnalazioni, avvisi o cartelli affissi all’ingresso dei siti interessati dalle riprese nonché sulle attrezzature di ripresa e sui mezzi in movimento; informativa alle persone presenti dell’imminente ripresa delle immagini in modo da consentirne l’esercizio del proprio diritto a sottrarsi alla stessa.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con “Provvedimento di parziale esonero dall’informativa nei confronti di Google Inc. in relazione al servizio Street View-Special Collects – 4 dicembre 2014” – Registro dei provvedimenti n. 555 del 4 dicembre 2014.
La vicenda
Google Inc. ha in atto, in altri Paesi, un servizio denominato “Google Special Collects, che consiste nella raccolta di immagini in luoghi unici e remoti, inclusi quelli con particolare valore naturalistico, storico e turistico.
Avendo intenzione di estendere il servizio anche al territorio Italiano, Google Inc. ha evidenziato al Garante che esso consiste nella “raccolta, da parte di Google medesima ovvero anche ad opera di terzi specificamente autorizzati cui Google fornirebbe la necessaria strumentazione tecnica (cd. Partners), di immagini a 360 gradi relative, tra l’altro, a “siti archeologici, parchi nazionali, ski resort, spiagge, luoghi di interesse artistico, storico e culturale”; che tali luoghi, in virtù delle loro peculiarità, non consentono l’agevole passaggio delle automobili come in Google Street View e le relative immagini necessitano, pertanto, di essere acquisite a piedi, per il tramite di speciali apparecchiature montate su uno zaino (cd. trekker), ovvero anche, a seconda della tipologia dei luoghi, “attraverso un’imbarcazione o un treno”.
Il programma Google Special Collects “interessa anche luoghi privati, luoghi soggetti ad orari di apertura, nonché siti sempre aperti al pubblico”. Inoltre, “nel caso in cui il luogo da fotografare sia privato o accessibile al pubblico solo in determinati orari (ad esempio ville, castelli, giardini, siti archeologici etc.), “le immagini sono raccolte quando detti luoghi sono chiusi al pubblico”. Nel caso invece di parchi, spiagge, sentieri di montagna, luoghi di interesse storico, artistico e/o turistico che non abbiano orari di chiusura, “Google e i partner cercheranno di raccogliere le immagini nei momenti in cui è meno probabile incontrare passanti”. Ha specificato inoltre che, in tale ipotesi, “non può tuttavia escludersi che vengano fortuitamente immortalate persone”.
Google ha anche precisato che le immagini sono memorizzate su un hard disk e vengono inviate al server di Google negli Stati Uniti dove vengono elaborate nell’ambito del servizio Google Maps. Viene utilizzato un software per l’oscuramento automatico degli elementi che consentirebbero di identificare i volti e le targhe dei veicoli, fermo restando che qualunque interessato potrà richiedere l’oscuramento “di qualsiasi immagine in cui sia visibile l’utente, la sua famiglia, la sua auto o la sua abitazione” (si veda sul punto l’informativa “Privacy e sicurezza” relativa al servizio Street View, disponibile al link .
Le richieste di Google Inc.
“Google ha affermato che finora il trattamento dei dati relativi al programma in questione è stato effettuato in conformità alle prescrizioni rese dal Garante con il provvedimento del 15 ottobre 2010, di cui in epigrafe, relativo alle automobili di Street View. Con tale decisione, ed in applicazione del principio del bilanciamento di interessi, l’Autorità ha rivolto a Google specifiche prescrizioni per rendere il trattamento conforme ai principi di liceità, proporzionalità, correttezza e necessità sanciti dall’art. 11 del Codice, imponendo tra l’altro alla società di fornire agli interessati una idonea informativa in relazione all’acquisizione di immagini. A tal fine ha identificato, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Codice, una serie di misure semplificate, idonee tuttavia a consentire agli interessati medesimi di sottrarsi alla “cattura” delle immagini allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa”.
Senonchè, in relazione al nuovo servizio Gogle Special Collects, Google ha chiesto al Garante di:
“a) consentire a Google e terze parti di riprendere, per conto di Google stessa, immagini di “luoghi unici e remoti che siano di interesse storico/naturale, artistico e/o turistico, con le attrezzature fornite da Google”;
b) esentare la società, ai sensi dell’articolo 13 comma 5 lett. c) del Codice e in considerazione delle caratteristiche delle aree interessate (cioè “parchi naturali, spiagge, palazzi storici, siti archeologici, ecc. che non comportano lo stesso livello di rischio per la privacy degli individui che si rinviene nel caso di centri-città interessati al passaggio delle automobili di Street View”), dalla necessità di trasmettere annunci via radio e sui giornali, prendendo in considerazione mezzi di comunicazione alternativi. Ciò anche tenendo conto dell'”interesse pubblico a promuovere e proteggere territori … e luoghi che siano speciali ed unici”.
La posizione del Garante.
Il Garante non entra nel merito del diritto che hanno i proprietari dei siti ad autorizzare o meno l’accesso, ed affronta la questione solamente con riferimento all’osservanza del codice della privacy.
Con specifico riferimento alla istanza avanzata da Google il Garante afferma che ”in considerazione del campo di applicazione della raccolta di immagini in questione, riservata – lo si ribadisce – a luoghi (privati, pubblici ed aperti al pubblico) di particolare interesse artistico, turistico, storico e culturale che, per le loro caratteristiche strutturali, risultano accessibili esclusivamente a piedi o, comunque, con mezzi diversi dall’automobile, si ritiene che le peculiarità che caratterizzano il servizio siano tali da giustificare differenti modalità semplificate per il rilascio dell’informativa”.
Dunque, “in considerazione delle ragioni indicate e, specialmente, delle particolari caratteristiche di Google Special Collects, l’Autorità reputa che ricorrano, nella specie, giustificati motivi per ritenere che la società possa adottare modalità diversamente semplificate rispetto alle prescrizioni di cui al provvedimento del 15 ottobre 2010, cui in ogni caso, per quanto qui non diversamente previsto, si fa espresso richiamo”.
COSA DOVRA’ FARE GOOGLE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO GOOGLE SPECIAL COLLECTS
“1. designare volta per volta gli eventuali Partners, ovvero i soggetti terzi addetti all’acquisizione delle immagini secondo le modalità e con l’attrezzatura resa disponibile da Google medesima, quali responsabili o, a seconda dei casi, incaricati del trattamento di dati nella titolarità della società, fornendo loro adeguate istruzioni e precisando, altresì, l’ambito del trattamento consentito;
2. in particolare, qualora la programmata acquisizione delle immagini interessi luoghi, privati o pubblici, delimitati e ad accesso controllato ovvero parti di essi, specie di piccole dimensioni (ville, stanze, musei, giardini etc.) fornire agli incaricati, direttamente ovvero per il tramite degli eventuali responsabili, delle specifiche istruzioni alla stregua delle quali vengano informate le persone eventualmente presenti dell’imminente ripresa delle immagini, consentendo loro di esercitare il proprio diritto a sottrarsi alla stessa;
3. provvedere, comunque, ad informare gli interessati circa la programmata acquisizione di immagini relative ai siti ed alle località oggetto del programma mediante:
3.1. pubblicazione della notizia sul sito web di Google, intendendosi l’obbligo valevole sia con riferimento al sito web www.google.it sia a tutte le altre pagine web in lingua italiana comunque riconducibili a Google; e ciò nei tre giorni antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini;
3.2. pubblicazione della notizia tramite i siti web e, se esistenti, le newsletter o altre pubblicazioni informative dei Partners ovvero degli enti, strutture, soggetti privati, fondazioni etc. che utilizzano le attrezzature del programma o che comunque possiedono, gestiscono o soprintendono i siti ovvero hanno altrimenti la disponibilità del rilascio della necessaria autorizzazione all’effettuazione delle riprese; e ciò nei sette giorni antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle immagini per il caso dei siti web; nell’ultima pubblicazione antecedente l’inizio del trattamento nei rimanenti casi;
3.3. nell’eventualità di siti o luoghi, pubblici o privati, recintati ovvero aperti al pubblico, pubblicazione di segnalazioni, avvisi o cartelli affissi all’ingresso dei siti interessati;
4. predisporre sulle attrezzatture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche ovvero anche sull’abbigliamento dei relativi addetti adesivi, cartelli o altri segni distintivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Google Special Collects nell’ambito di Street View destinate alla pubblicazione su Google Maps”.
Per scaricare il testo integrale del provvedimento clicca qui
Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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