Unione Europea e misure di protezione in materia civile: procedura semplificata per il riconoscimento dei provvedimenti emessi da uno Stato membro a seguito di trasferimento in altro Stato membro. Un ulteriore passo in direzione della piena integrazione europea

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Ha acquistato efficacia quattro giorni fa (11.1.2015) il regolamento (UE) n° 606/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.6.2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
Il provvedimento si pone in linea con l’obiettivo, dell’Unione Europea, di “mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone e sia facilitato l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile”, e ciò sul presupposto che “al fine di conseguire l’obiettivo della libera circolazione delle misure di protezione, è necessario e opportuno che le norme che disciplinano il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione delle misure di protezione siano disciplinate da uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile”.
In conseguenza di ciò, il regolamento “dovrebbe applicarsi alle misure di protezione disposte al fine di proteggere una persona ove sussistano gravi motivi per ritenere che la sua vita, la sua integrità fisica o psichica, la sua libertà personale, la sua sicurezza o la sua integrità sessuale siano in pericolo, ad esempio per prevenire qualsiasi forma di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette quali violenze fisiche, molestie, aggressioni sessuali, stalking, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione. È importante sottolineare che il presente regolamento si applica a tutte le vittime, indipendentemente dal fatto che siano vittime di violenza di genere”.
Il regolamento in questione si applica “ai casi transfrontalieri” intendendosi per tali i casi per i quali il riconoscimento della misura di protezione disposta in uno Stato membro sia chiesto in un altro Stato membro.

In base all’articolo 3 del regolamento si intendono:
1) «misura di protezione»: qualsiasi decisione, a prescindere dalla denominazione usata, emanata dall’autorità emittente dello Stato membro d’origine conformemente al diritto nazionale e che impone uno o più dei seguenti obblighi a una persona che determina il rischio, al fine di proteggere un’altra persona qualora l’integrità fisica o psichica di quest’ultima possa essere a rischio:
a) il divieto di entrare o la regolamentazione dell’ingresso nel luogo in cui la persona protetta risiede o lavora o che frequenta o in cui soggiorna regolarmente;
b) il divieto o la regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, telefax o altro;
c) il divieto o la regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito;
2) «persona protetta»: la persona fisica oggetto della protezione assicurata da una misura di protezione;
3) «persona che determina il rischio»: la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui al punto 1;
4) «autorità emittente»: l’autorità giurisdizionale, o un’altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, purché tale altra autorità offra alle parti garanzie circa l’imparzialità e le sue decisioni in relazione alla misura di protezione possano, a norma del diritto dello Stato membro in cui opera, formare oggetto di controllo da parte di un’autorità giurisdizionale e abbiano forza ed effetti equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giurisdizionale nella stessa materia;
5) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui è disposta la misura di protezione;
6) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

Ricorrendo tali presupposti “la misura di protezione disposta in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.
Qual è la procedura da seguire?
La persona protetta che desideri invocare nello Stato membro richiesto una misura di protezione disposta nello Stato membro d’origine presenta all’autorità competente dello Stato membro richiesto:
a) una copia della misura di protezione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b) il certificato rilasciato nello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 5; e
c) se necessario, una traslitterazione e/o traduzione del certificato in conformità dell’articolo 16.
3. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della misura di protezione.
4. Indipendentemente dall’eventuale maggiore durata della misura di protezione, gli effetti del riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono limitati a un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio del certificato.
5. Il procedimento d’esecuzione delle misure di protezione è disciplinato dal diritto dello Stato membro richiesto.
In forza dell’articolo 6 del regolamento, poi, “1. Il certificato può essere rilasciato solo se la misura di protezione è stata notificata alla persona che determina il rischio conformemente al diritto dello Stato membro d’origine”.
Di particolare importanza l’articolo 10 secondo cui “su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine le presta assistenza per l’ottenimento delle informazioni, rese disponibili in conformità degli articoli 17 e 18, in relazione alle autorità dello Stato membro richiesto dinanzi alle quali deve essere invocata la misura di protezione o deve essere chiesta l’esecuzione.
Per il testo integrale del provvedimento clicca qui.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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