La non punibilità per particolare tenuità del fatto: una condanna camuffata da proscioglimento.

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 marzo 2015 il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 intitolato “Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (in vigore dal 2 aprile 2015).

La non punibilità per particolare tenuità del fatto: una condanna camuffata da proscioglimento.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto: una condanna camuffata da proscioglimento.

Il decreto introduce l’articolo 131-bis intitolato “Esclusione  della  punibilita’  per  particolare tenuita’ del fatto”.

Il nuovo articolo stabilisce che “nei reati  per  i  quali  e’  prevista  la  pena detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita’  e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell’articolo  133,  primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale”.

Dunque, affinchè possa operare l’esimente occorre la contemporanea ricorrenza delle seguenti condizioni:

a)la pena detentiva non deve superare i cinque anni;

b)l’offesa deve essere di particolare tenuità in considerazione della:

c) modalità della condotta e

d) per l’esiguità del danno o del pericolo

e) il comportamento deve risultare non abituale

Il decreto poi si preoccupa di stabilire quando, pur ricorrendo detti presupposti, l’offesa non possa ritenersi comunque di particolare tenuita’. Ciò si verifica quando

  1. l’autore ha  agito  per  motivi  abietti  o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali,  ovvero
  2. ha adoperato sevizie, ovvero
  3. ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in  riferimento  all’eta’  della  stessa,  ovvero
  4. quando la condotta ha cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una persona.

Il comportamento e’ abituale (e quindi è esclusa l’applicabilità della esimente) nel caso in  cui  l’autore  sia  stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero abbia commesso piu’ reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte plurime, abituali e reiterate.

Il computo della pena.

Il decreto si preoccupa poi di precisare che ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo  comma  non  si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui all’articolo 69.  La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge prevede la  particolare  tenuita’  del  danno  o  del  pericolo  come circostanza attenuante.

 Il decreto legislativo ha modificato poi alcune norme del codice di procedura penale ed in particolare l’articolo 411 il cui nuovo testo sarà così formulato (tra parentesi vi sono le parti aggiunte dal nuovo decreto legislativo

Art. 411. Altri casi di archiviazione

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilita’((,che  la persona  sottoposta  alle  indagini  non   e’   punibile   ai   sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita’  del fatto)), che il reato e’ estinto o che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

((1-bis. Se l’archiviazione e’ richiesta per  particolare  tenuita’ del fatto, il pubblico  ministero  deve  darne  avviso  alla  persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando  che,  nel termine di dieci  giorni,  possono  prendere  visione  degli  atti  e presentare opposizione in cui indicare, a pena  di  inammissibilita’, le ragioni del dissenso  rispetto  alla  richiesta.  Il  giudice,  se l’opposizione non e’ inammissibile, procede  ai  sensi  dell’articolo 409, comma 2,  e,  dopo  avere  sentito  le  parti,  se  accoglie  la richiesta, provvede con ordinanza.  In  mancanza  di  opposizione,  o quando questa e’ inammissibile, il giudice procede  senza  formalita’ e, se accoglie  la  richiesta  di  archiviazione,  pronuncia  decreto motivato. Nei casi in  cui  non  accoglie  la  richiesta  il  giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.))

Qui di seguito le modifiche all’articolo 469 del codice di procedura penale, il quale nella sua nuova veste (novellata dal decreto legislativo) apparirà così (tra parentesi il testo aggiunto dal decreto legislativo:

Art. 469 c.p.p. 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129  comma  2,  se  l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato  e’  estinto  e  se  per  accertarlo  non  e’  necessario procedere al  dibattimento,  il  giudice,  in  camera  di  consiglio, sentiti il pubblico  ministero  e  l’imputato  e  se  questi  non  si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi  procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

((1-bis. La sentenza di non doversi procedere e’ pronunciata  anche quando l’imputato non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131-bis  del codice penale, previa audizione in camera di  consiglio  anche  della persona offesa, se compare.))

Dopo  l’articolo  651  e’  aggiunto  l’articolo 651-bis il cui testo è del seguente tenore:

Art. 651-bis. ((Efficacia  della  sentenza  di  proscioglimento   per   particolare tenuita’ del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. )) ((1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita’ del  fatto  in  seguito  a  dibattimento  ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza  del fatto, della sua illiceita’ penale e all’affermazione che  l’imputato lo  ha  commesso,  nel  giudizio  civile  o  amministrativo  per   le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei  confronti  del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero  sia intervenuto nel processo penale.2.  La  stessa   efficacia   ha   la   sentenza   irrevocabile   di proscioglimento pronunciata per  particolare  tenuita’  del  fatto  a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile  che non abbia accettato il rito abbreviato.))

Infine, il decreto legislativo ha apportato delle modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre   2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative  e   regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi carichi pendenti prevedendo che anche le pronunzie che definiscono il giudizio per particolare tenuità vadano iscritte nel casellario.

Una breve riflessione

La nuova disciplina, di cui tanto si è parlato e si parla, in realtà, non avrà, ad avviso di chi scrive, alcuna concreta utilità né per il cittadino, né per l’accusato, né per la persona offesa, né per la giustizia in generale. Vediamo perchè.

Intanto, come sopra detto, affinchè possa operare l’esimente occorre la contemporanea ricorrenza di cinque condizioni:

a)la pena detentiva non deve superare i cinque anni;

b)l’offesa deve essere di particolare tenuità in considerazione della:

c) modalità della condotta e

d) per l’esiguità del danno o del pericolo

e) il comportamento deve risultare non abituale

Quanto al requisito di cui alla lettera b) occorre che l’offesa non solo debba essere tenue, ma la tenuità deve essere pure “particolare”. La nozione di particolare tenuità ci porta su un piano davvero minimale del disvalore, e ci si domanda quali e quanti reati, quali e quanti fatti costituenti reati possano definirsi di particolare tenuità in relazione alla offesa arrecata.

Che poi il giudizio sulla particolare tenuità debba essere affidato alla valutazione della modalità della condotta complica non di poco il problema: quando la modalità della condotta può giustificare l’applicazione della esimente?

Ma vi è di più. Non solo la offesa deve essere di particolare tenuità, ma il danno (o pericolo) derivato deve essere esiguo. Ciò restringe ulteriormente il perimetro del non punibile. Infine, il comportamento deve risultare non abituale. Sotto tale ultimo profilo la norma si preoccupa di stabilire quando il comportamento e’ abituale, ma nulla dice quando il comportamento è da considerarsi non abituale.

Ed allora, non solo le fattispecie che cadranno sotto la scure della nuova esimente saranno davvero esigue, ma, questione ancor più delicata, non vi sono parametri univoci di valutazione. I giudici daranno interpretazioni basate sui generali principi ermeneutici e ciò comporterà, giocoforza, la pronunzia di decisione diverse a fronte di casi similari.

La questione si complica in tema di archiviazione e relativa opposizione.Difatti, a fronte di una richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, il querelante, al quale deve essere dato il relativo avviso, potrà (avrà l’onere di) opporsi manifestando le ragioni del dissenso. L’opponente è onerato di indicare nell’atto di opposizione, dunque, anche le ragioni del dissenso, ma non si comprende quali queste potrebbero essere. Tra l’altro, paradossalmente, l’opponente potrebbe non avere interesse a proporre opposizione dal momento che l’archiviazione per particolare tenuità del fatto consacra, per certi versi, la responsabilità del denunciato.

La nuova normativa può risultare addirittura pregiudizievole per l’imputato. Difatti, all’articolo 469 – 1° comma – è stato aggiunto il comma 1° bis a mente del quale “la sentenza di non doversi procedere e’ pronunciata  anche quando l’imputato non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131-bis  del codice penale, previa audizione in camera di  consiglio  anche  della persona offesa, se compare.

Ora, dalla suddetta disposizione si ricava che l’imputato deve essere sentito, ma non ha il potere di opporsi ad una pronunzia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.Nei casi in cui l’imputato è innocente, questi subirà un effetto pregiudizievole dalla nuova normativa, dal momento che non potrà vedersi celebrato il dibattimento per dimostrare la propria estraneità, potendo il giudice decide di arrestare il procedimento con la relativa formula contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 469.

Tale problematica è connessa e speculare con il nuovo articolo 651-bis. Intitolato “Efficacia  della  sentenza  di  proscioglimento   per   particolare tenuita’ del fatto nel giudizio civile o amministrativo di dannoil quale recita che “La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita’ del  fatto  in  seguito  a  dibattimento  ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza  del fatto, della sua illiceita’ penale e all’affermazione che  l’imputato lo  ha  commesso,  nel  giudizio  civile  o  amministrativo  per   le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei  confronti  del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero  sia intervenuto nel processo penale.  La  stessa   efficacia   ha   la   sentenza   irrevocabile   di proscioglimento pronunciata per  particolare  tenuita’  del  fatto  a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile  che non abbia accettato il rito abbreviato”.

Dunque, nei casi dubbi, un tempo, l’imputato, anche quello innocente, aveva il diritto di far celebrare un dibattimento a suo carico. Ora questo diritto non esiste più, stando, almeno, al tenore letterale delle nuove norme.

Ed il pregiudizio permane anche riguardo alle iscrizioni al casellario giudiziale: le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto verranno iscritte nel casellario giudiziario a riprova del fatto che si tratta di accertamenti di responsabilità penale, ovverossia di condanne camuffate da assoluzioni.

Forse, anzi sicuramente, sarebbe stato necessario un consenso dell’imputato alla definizione del procedimento con una pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Vedremo, nella prassi giudiziaria, cosa accadrà di questo istituto.

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