Il testo della legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati e sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie

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Legge – 13/04/1988 n. 117 (in Gazz. Uff., 15 aprile 1988 n. 88) – Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, aggiornata alla legge 27 febbraio 2015, n.18 pubblicata su Gazz. Uff. n°52 del 4 marzo 2015 (in vigore dal 19 marzo 2015)

ARTICOLO N.1

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine “magistrato” comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

ARTICOLO N.2

Responsabilità per dolo o colpa grave.

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali [che derivino da privazione della libertà personale](1).

2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non puo’ dar luogo a responsabilita’ l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove (2).

3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza e’ incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione (3).

3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita’ contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche’ dell’inescusabilita’ e della gravita’ dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (4).

(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

(2) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

(3) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 27 febbraio 2015, n.18. (4) Comma aggiunto, per effetto della sostituzione del comma 3, dall’articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

ARTICOLO N.3

Diniego di giustizia.

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell’ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell’istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell’ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l’omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell’istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

ARTICOLO N.4

Competenza e termini (1).

1. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11 del codice di procedura penale e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (2).

2. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile (3).

3. L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall’articolo 3 l’azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza (4).

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

(1) A norma dell’articolo 8, comma 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della medesima legge 420/1998.

(2) Comma sostituito dall’articolo 3 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

(3) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

(4) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

ARTICOLO N.5

Ammissibilità della domanda.

(1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L’inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all’altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d’appello nei successivi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d’appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d’appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l’istanza di cui all’articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d’appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell’eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l’inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all’esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l’eventuale sospensione o revoca della loro nomina. ) (1)

(1) Articolo abrogato dall’articolo 3, comma 2, della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

ARTICOLO N.6

Intervento del magistrato nel giudizio.

1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l’eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

ARTICOLO N.7

Azione di rivalsa (1).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione e’ opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 1, della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

ARTICOLO N.8

Competenza per l’azione di rivalsa e misura della rivalsa (1).

1. L’azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L’azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11 del codice di procedura penale e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (2)

3. La misura della rivalsa non puo’ superare una somma pari alla meta’ di una annualita’ dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento e’ proposta, anche se dal fatto e’ derivato danno a piu’ persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita’. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo’ comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto (3).

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l’estraneo che partecipa all’esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta.

(1) A norma dell’articolo 8, comma 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della medesima legge 420/1998.

(2) Comma sostituito dall’articolo 4 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

(3) Comma sostituito dall’articolo 5, comma 1, della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

ARTICOLO N.9

Azione disciplinare.

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta [, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 5]. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione (1).

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d’ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all’articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

(1) Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

ARTICOLO N.10

Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

1. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza.

2. Il consiglio di presidenza è composto: a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede; b) dal procuratore generale della Corte dei conti; c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano (1); d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale (2); e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell’anno di costituzione dell’organo.

2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell’incarico (3).

3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell’azione disciplinare e le relative richieste.

5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Per l’elezione è istituito presso la Corte dei conti l’ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (4).

10. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1) , 2) , 3) , e secondo comma, numeri 1) , 2) , 3) , 4) , 8) , 9) , della legge 27 aprile 1982, n. 186.

(1) Lettera sostituita dall’articolo 1 del D.Lgs 7 febbraio 2006, n. 62, che ha recepito le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 17 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(2) Vedi articolo 18, comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

(3) Comma inserito dall’articolo 1 del D.Lgs 7 febbraio 2006, n. 62, che ha recepito le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 17 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 87 (in Gazz. Uff. 1° aprile, n. 13), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.

ARTICOLO N.11 Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti.

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge (1).

3. Al relativo onere si provvede mediante l’indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell’articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

(1) Vedi legge 13 luglio 1990, n. 189 e l’articolo 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

ARTICOLO N.12

Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all’indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

ARTICOLO N.13

Responsabilità civile per fatti costituenti reato.

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l’azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All’azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

2-bis. Il mancato esercizio dell’azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita’ contabile. Ai fini dell’accertamento di tale responsabilita’, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell’anno precedente e sull’esercizio della relativa azione di regresso (1).

(1) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della Legge 27 febbraio 2015, n.18.

ARTICOLO N.14

Riparazione per errori giudiziari.

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

ARTICOLO N.15

Esenzioni (1).

1. Omissis (2).

2. Si osserva, in quanto applicabile, l’articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533. (3)

3. Omissis (2).

(1) Rubrica modificata dall’articolo 300 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

(2) Comma abrogato dall’articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

(3) Comma sostituito dall’articolo 300 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

ARTICOLO N.16

Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali.

1. All’art. 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente: “Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio” (1).

2. All’art. 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascunadelle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio” (1).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall’articolo 3, il magistrato componente l’organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall’inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l’azione di rivalsa ai sensi dell’articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l’acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro della giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall’articolo 4.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che “è compilato sommario processo verbale” anziché “può, se uno dei componenti dell’organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale”.

ARTICOLO N.17

Modifica dell’articolo 328 del codice penale.

1. Il secondo comma dell’art. 328 del codice penale è sostituito dal seguente: “Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia”.

ARTICOLO N.18

Misure finanziarie.

1. Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento “Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito”.

2. Gli altri oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire “per memoria” nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO N.19

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 468, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità.

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