Attendibilità del testimone parente o coniuge nel processo civile

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Non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione terza civile – con sentenza n. 25358 del 17 dicembre 2015

Il caso

Attendibilità della testimonianza del parente o del coniuge nel processo civile

Attendibilità della testimonianza del parente o del coniuge nel processo civile

Con sentenza del 29 ottobre 2010 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, a seguito di intimazione di sfratto di morosità ad un conduttore da parte del locatore relativamente ad un immobile che la intimante aveva addotto di avere ereditato dal proprio dante causa, con cui l’intimato sarebbe stato in rapporto locatizio, e a seguito di giudizio di cognizione piena per opposizione dell’intimato che aveva negato l’esistenza del contratto, ha dichiarato sussistente un contratto di locazione ad uso abitativo oralmente stipulato nel 1979 tra la dante causa dell’attrice, e il conduttore e ne ha altresì dichiarato la risoluzione per inadempimento del conduttore con conseguente condanna di quest’ultimo al rilascio dell’immobile.

La sentenza di appello

Con sentenza n. 2349 del 2012, la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dal conduttore, ritenendo inesistente il contratto locatizio e respingendo pertanto la domanda del locatore. Da qui il ricorso per cassazione del locatore.

I motivi di ricorso

Viene in rilievo, ai nostri fini, il quarto motivo di ricorso. Con esso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. – in sostanza per un malgoverno da parte del giudice del suo potere di libero convincimento in ordine agli elementi probatori – nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo, per avere il giudice d’appello ritenuto inattendibile in ordine al pagamento del canone locatizio da parte del conduttore il testimone escusso sul punto in quanto fratello dell’appellata e per assenza di altri elementi probatori al riguardo. La corte territoriale, invece – osserva la ricorrente -, avrebbe dovuto adeguatamente motivare il giudizio di inattendibilità del teste, che non può automaticamente discendere dalla sua parentela con una delle parti, non occorrendo d’altronde riscontri affinché una testimonianza, pur se unica, esplichi valore probatorio.

Il teste parente o coniuge, per ciò solo, non può essere ritenuto non attendibile o meno attendibile.

Evidenziano gli Ermellini che l’attendibilità del teste non poteva essere elisa solo dal legame parentale con l’appellata. Difatti – secondo i giudici di piazza Cavour – la prova testimoniale, anche nel caso in cui si tratti di un unico teste, in effetti non necessita, per espletare la sua valenza, riscontri esterni a suo supporto, tranne nell’ipotesi in cui si tratti di testimonianza de relato (su quest’ultima fattispecie, in tal senso – e talora con distinzione tra il teste che ha preso conoscenza dal litigante, cioè de relato actoris, e il teste che ha preso conoscenza da un terzo, cioè de relato tout court – cfr. Cass. sez. 1, 19 luglio 2013 n. 17773; Cass. sez. 1, 14 febbraio 2008 n. 3709; Cass. sez. 1, 3 aprile 2007 n. 8358; Cass. sez. 1, 19 maggio 2006 n. 11844; Cass. sez. 1 8 febbraio 2006 n. 2815; Cass. sez. 3, 20 gennaio 2006 n. 1109; Cass. sez. lav., 24 marzo 2001 n. 4306; Cass. sez. lav., 4 giugno 1999 n. 5526; Cass. sez. lav., 17 ottobre 1997 n. 10297).

Il principio richiamato

Per la Corte regolatrice “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti” (così la già citata Cass. sez.3, 20 gennaio 2006 n. 1109; conformi Cass. sez.3, 24 maggio 2006 n. 12365 e Cass. sez.3, 21 febbraio 2011 n. 4202; e cfr. pure Cass. sez. 2, 6 dicembre 2007 n. 25549). Da qui la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame.

Una breve riflessione

La sentenza in rassegna ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Non altrettanto consolidato, però, nella giurisprudenza di merito atteso che, accade spesso, come proprio nel caso in esame, che la testimonianza resa dal teste parente o coniuge sia ritenuta, per ciò solo, non tanto inattendibile, quando piuttosto ad attendibilità “ridotta”.

Ne consegue che in siffatte ipotesi il giudice tende a ricercare elementi di prova per supportare tale attendibilità, e, nel caso di assenza di tali riscontri, il fatto potrebbe essere ritenuto non (sufficientemente) provato.

La Corte regolatrice ci insegna, invece, che il teste parente o coniuge non può essere ritenuto non attendibile o meno attendibile di un altro testimone in relazione al suo status parentale, non potendo, in altri termini, la sua deposizione essere per ciò solo “declassata”.

Dunque, attendibilità piena del teste parente o del teste coniuge. Il giudizio sulla attendibilità o credibilità del teste parente o coniuge andrà pertanto affrontato su un piano diverso da quello della sussistenza di un rapporto parentale.

Del resto, una volta venuta meno la incapacità a testimoniare di tali testimoni, non avrebbe senso, ed anzi sarebbe contra jus, ritenerne una attendibilità attenuata.

Sotto altro verso, però, non può nemmeno sottacersi che, almeno in linea generale, il testimone parente o coniuge, anche in relazione al grado di parentela, potrebbe avere un interesse (anche indiretto) sull’esito della causa (si pensi al figlio o al coniuge, soggetti che hanno entrambi interesse a preservare o accrescere il patrimonio del genitore o del marito).

Tra l’altro, l’articolo 384 del codice penale prevede delle ipotesi di non punibilità per il testimone – prossimo congiunto – delle quali non può giovarsi il teste estraneo.

Ciò, ovviamente, potrebbe costituire un pericolo alla (ritenuta) attendibilità del teste parente o coniuge.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

 

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