Il Pubblico Ministero è legittimato ad impugnare la sentenza resa nel giudizio di falso?

Download PDF

Nei giudizi aventi ad oggetto querela di falso, non avendo il PM la qualità di parte, e giacché spetta al P.M. interveniente la titolarità del diritto d’impugnazione, ai sensi dell’art. 72 c.p.c., soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma, il pubblico ministero non può proporre ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza d’appello.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione seconda civile – con sentenza n. 860 del 19 gennaio 2016

Il Pubblico Ministero è legittimato ad impugnare la sentenza resa nel giudizio di falso?

Il Pubblico Ministero è legittimato ad impugnare la sentenza resa nel giudizio di falso?

Il caso

Un conducente un’autovettura aveva proposto querela di falso davanti al Tribunale di Trieste relativamente al contenuto di un verbale con il quale la Guardia di Finanza aveva dichiarato che “alla guida del veicolo effettuava il superamento di veicoli fermi ad un semaforo spostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”. Asseriva il querelante che lo stesso verbale non corrispondeva al vero, e perciò conveniva in giudizio la Prefettura di Trieste.

La sentenza di primo grado

Con sentenza emessa a conclusione del giudizio di primo grado il Tribunale di Trieste aveva rigettato la domanda e trasmesso copia della decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ai fini dell’esercizio di eventuale azione penale nei confronti di due testi.

La sentenza di appello

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il querelante, impugnazione che veniva accolta dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza che dichiarava la falsità del verbale di contravvenzione nella parte indicata.

Osservava il collegio d’appello che la manovra imputata al querelante non appariva possibile alla luce dei luoghi ove il fatto si era verificato e delle risultanze processuali. Secondo la Corte di merito, se fosse stato vero che il veicolo condotto dal querelante Omissis (il quale viaggiava da Piazza Goldoni in direzione via Giulia, angolo via Polonio) si fosse attestato nella corsia esterna dell’opposto senso di marcia rispetto a quello percorso, egli avrebbe impedito alle autovetture e agli autobus di uscire dalla Via Polonio, e ancora più inverosimile sarebbe stata la riferita manovra del verbalizzante, consistente nell’occupazione della corsia interna dell’opposto senso di marcia, in quanto ciò avrebbe del tutto impedito il traffico lungo le corsie della Via Battisti, traffico presumibilmente sostenuto, attesi anche l’orario ed il giorno di verificazione dei fatti (pieno centro cittadino alle ore 13,30 di un sabato mattina in prossimità delle vacanze natalizie). Per di più, il verbalizzante aveva dichiarato di aver effettuato la sua manovra con il semaforo rosso per il proprio senso di marcia, affiancando l’auto condotta dal querelante, superandola all’incrocio e quindi fermandosi più innanzi per contestare l’infrazione.

La Corte triestina evidenziava pure come le deposizioni testimoniali dei soggetti trasportati dal querelante fossero concordi nel sostenere che il querelante non aveva invaso l’opposto senso di marcia, ma era rimasto sulla corsia centrale; e come irrilevanti apparissero le discrasie su elementi quali l’aver visto il teste la paletta, ma non il lampeggiante in uso alla vettura condotta dal verbalizzante, e l’altra teste, invece, il lampeggiante ma non la paletta.

Il ricorso per cassazione

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste. Il Ministero dell’Interno domanda con ricorso incidentale adesivo l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte triestina.

Le ragioni della decisione

Con unico motivo di ricorso, la Procura generale presso la Corte d’Appello di Trieste ha censurato per insufficienza ed illogicità di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Sentenza della Corte di Trieste.

Il ricorrente deduce come la decisione gravata abbia fondato la propria decisione, più che sulle risultanze testimoniali, sull’asserto indimostrato dell’impossibilità della manovra descritta dal verbalizzante, dando arbitrariamente per scontato che sulla semicarreggiata di sinistra transitassero altri veicoli.

La verifica pregiudiziale della ammissibilità del ricorso per cassazione.

Per gli Ermellini è tuttavia indispensabile verificare in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello.

Difatti, secondo i giudici di piazza Cavour, nel giudizio di appello sulla querela di falso non è necessaria la notificazione dell’impugnazione all’ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale (giudice “a quo”), non avendo il Pubblico Ministero qualità di parte nel giudizio di falso, mentre è indispensabile l’avviso all’ufficio della Procura generale presso la Corte di appello (ovvero, presso il giudice del gravame), a pena di nullità del procedimento di appello, e ciò in considerazione dell’obbligatorietà dell’intervento dello stesso ai sensi dell’art. 221, comma 3, c.p.c. (Cass. 5 novembre 2002, n. 15504).

Il PM non ha la qualità di parte nei giudizi di falso.

Prosegue la Corte regolatrice che, non avendo il PM la qualità di parte nei giudizi di falso, e giacché spetta al P.M. interveniente la titolarità del diritto d’impugnazione, ai sensi dell’art. 72 c.p.c., soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma, il pubblico ministero non può proporre ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza d’appello (Cass. 26 aprile 1979, n. 2407; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22232). Da qui l’inammissibilità del ricorso principale.

L’intervento del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno – proseguono gli Ermellini – peraltro, si è difeso con atto denominato “controricorso”, il quale, però, non contesta il ricorso principale ma aderisce ad esso, e deve perciò qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, giacchè contiene pure la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, seppur per le stesse per ragioni fatte valere nel ricorso in via principale (del quale, infatti, chiede l’accoglimento), con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26505).

E secondo i giudici di piazza Cavour tale ricorso incidentale è comunque inammissibile, in quanto si limita ad una generica critica della ricostruzione fattuale delle vicende operata dalla Corte d’Appello di Trieste, senza recare l’esposizione sommaria dei fatti di causa, né indicare specificamente il vizio, selezionato tra le tassative categorie logiche di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., per il quale si chiede la cassazione della sentenza. Conclusivamente la Suprema Corte afferma il seguente

Il principio di diritto

Nei giudizi aventi ad oggetto querela di falso, non avendo il PM la qualità di parte, e giacché spetta al P.M. interveniente la titolarità del diritto d’impugnazione, ai sensi dell’art. 72 c.p.c., soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma, il pubblico ministero non può proporre ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza d’appello.

Una breve riflessione

Come è noto, nel giudizio di appello relativo alla querela di falso è necessario che la pendenza del processo venga comunicata al P.M. presso il giudice “ad quem”, affinchè egli sia posto in grado di intervenire, ai sensi dell’art. 221, co. 3 c.p.c., derivandone, in mancanza, la nullità del procedimento (Cass. Sent. 17542 del 3 settembre 2015).

Il suddetto principio viene richiamato nella sentenza in rassegna ma la tematica ora affrontata è diversa.

Il PM, difatti, ha sì il diritto di essere informato della pendenza del procedimento per l’esercizio della facoltà di intervento che gli è propria, ma non ha il potere di impugnare la sentenza conclusiva del giudizio di falso.

Secondo i giudici di piazza Cavour, difatti, il PM non ha il potere di proporre la querela di falso e, di conseguenza, ex art. 72 c.p.c., non ha nemmeno il potere di gravare, mediante impugnazione, la relativa sentenza.

Né la materia della querela di falso rientra nelle materie di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo 72 c.p.c. che, per ciò solo, legittimano il PM della possibilità di proporre impugnazione.

In disparte, comunque, va osservato come possa, per certi aspetti, apparire ingiustificata la mancanza del potere di impugnazione, in capo al PM, in una materia in cui, per la presenza degli interessi in gioco, sarebbe invece più coerente e ragionevole prevedere il contrario.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

 

Download PDF