Corte Suprema di Cassazione – sezione seconda civile – sentenza n. 860 del 19 gennaio 2016

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(querelante Omissis) aveva proposto querela di falso davanti al Tribunale di Trieste relativamente al contenuto del verbale n. (Omissis) in data 17.12.2005, con il quale la Guardia di Finanza, Comando Tenenza di (Omissis), aveva dichiarato che “alla guida del veicolo (Omissis) effettuava il superamento di veicoli fermi ad un semaforo spostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”. Asseriva il querelante che lo stesso verbale non corrispondeva al vero, e perciò conveniva in giudizio la Prefettura di Trieste. Con sentenza n. (Omissis) il Tribunale di Trieste aveva rigettato la domanda e trasmesso copia della decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ai fini dell’esercizio di eventuale azione penale nei confronti dei testi (teste Omissis 1) e (teste Omissis 2).

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione (querelante Omissis), che veniva accolta dalla Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. (Omissis) del 05/07/2012, la quale dichiarava la falsità del verbale di contravvenzione nella parte indicata. Osservava il collegio d’appello che la manovra imputata al (querelante Omissis) non appariva possibile alla luce dei luoghi ove il fatto si era verificato e delle risultanze processuali. Secondo la Corte di merito, se fosse stato vero che il veicolo condotto dal (querelante Omissis) (il quale viaggiava da Piazza Goldoni in direzione via Giulia, angolo via Polonio) si fosse attestato nella corsia esterna dell’opposto senso di marcia rispetto a quello percorso, egli avrebbe impedito alle autovetture e agli autobus di uscire dalla Via Polonio, e ancora più inverosimile sarebbe stata la riferita manovra del verbalizzante (Omissis), consistente nell’occupazione della corsia interna dell’ opposto senso di marcia, in quanto ciò avrebbe del tutto impedito il traffico lungo le corsie della Via Battisti, traffico presumibilmente sostenuto, attesi anche l’orario ed il giorno di verificazione dei fatti (pieno centro cittadino alle ore 13,30 di un sabato mattina in prossimità delle vacanze natalizie). Per di più, lo (Omissis) aveva dichiarato di aver effettuato la sua manovra con il semaforo rosso per il proprio senso di marcia, affiancando l’auto condotta dal (querelante Omissis), superandola all’incrocio e quindi fermandosi più innanzi per contestare l ‘infrazione. La Corte triestina evidenzia pure come le deposizioni testimoniali dei soggetti trasportati dal (querelante Omissis) (teste Omissis 1) e (teste Omissis 2) fossero concordi nel sostenere che (querelante Omissis) non aveva invaso l’opposto senso di marcia, ma era rimasto sulla corsia centrale; e come irrilevanti apparissero le discrasie su elementi quali l’aver visto il teste (Omissis) la paletta, ma non il lampeggiante in uso alla vettura condotta dallo (Omissis), e la teste (teste Omissis 2), invece, il lampeggiante ma non la paletta.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste. Il Ministero dell’Interno domanda con ricorso incidentale adesivo l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte triestina.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, la Procura generale presso la Corte d’Appello di Trieste ha censurato per insufficienza ed illogicità di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Sentenza della Corte di Trieste. Il ricorrente deduce come la decisione gravata abbia fondato la propria decisione, più che sulle risultanze testimoniali, sull’asserto indimostrato dell’impossibilità della manovra descritta dal verbalizzante (Omissis), dando arbitrariamente per scontato che sulla semicarreggiata di sinistra transitassero altri veicoli.

E’ tuttavia indispensabile verificare in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello.

Nel giudizio di appello sulla querela di falso, non è invero necessaria la notificazione dell’impugnazione all’ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale (giudice “a quo”), non avendo il Pubblico Ministero qualità di parte nel giudizio di falso, mentre è indispensabile l’avviso all’ufficio della Procura generale presso la Corte di appello (ovvero, presso il giudice del gravame), a pena di nullità del procedimento di appello, e ciò in considerazione a dell’obbligatorietà dell’intervento dello stesso ai sensi dell’art. 221, comma 3, c.p.c. (Cass. 5 novembre 2002, n. 15504). Non avendo, tuttavia, la qualità di parte nei giudizi di falso, e giacché spetta al P.M. interveniente la titolarità del diritto d’impugnazione, ai sensi dell’art. 72 c.p.c., soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma, il pubblico ministero non può proporre ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza d’appello (Cass. 26 aprile 1979, n. 2407; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22232).

Consegue l’inammissibilità del ricorso principale.

Il Ministero dell’Interno, peraltro, si è difeso con atto denominato “controricorso”, il quale, però, non contesta il ricorso principale ma aderisce ad esso, e deve perciò qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, giacchè contiene pure la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, seppur per le stesse per ragioni fatte valere nel ricorso in via principale (del quale, infatti, chiede l’accoglimento), con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26505). Tale ricorso incidentale è comunque inammissibile, in quanto si limita ad una generica critica della ricostruzione fattuale delle vicende operata dalla Corte d’Appello di Trieste, senza recare l’esposizione sommaria dei fatti di causa, né indicare specificamente il vizio, selezionato tra le tassative categorie logiche di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., per il quale si chiede la cassazione della sentenza.

Non deve procedersi a statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto attività difensiva l’intimato (querelante Omissis).

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre

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