Comunicazione sentenza a mezzo pec e decorrenza termine breve impugnazione

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La comunicazione a mezzo pec del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve della impugnazione anche se la comunicazione è avvenuta in data anteriore alla novella dell’art. 133 c.p.c. ad opera del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114).

la comunicazione del testo integrale della sentenza non fa scattare il termine breve per impugnare

la comunicazione del testo integrale della sentenza non fa scattare il termine breve per impugnare

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – I° sezione civile – con sentenza 25662 del 3 dicembre 2014. 

L’art.45 disp. att. c.p.c.

L’analisi della Suprema Corte muove dalla considerazione che l’articolo 45, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile stabilisce che il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato.

Ora, la prassi delle cancellerie di comunicare il testo integrale del provvedimento avrebbe, di fatto, eliminato ogni differenza tra comunicazione e notificazione, diguisachè, il destinatario del provvedimento riceverebbe una vera e propria notificazione. Con tutte le conseguenza in ordine al termine per impugnare.

L’art. 133 disp. att. c.p.c. nel testo originario….

Come è noto, l’articolo 133 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile stabiliva, nel testo originario, che la sentenza e’ resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, e che il cancelliere da’ atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da’ notizia alle parti che si sono costituite.

… e nel testo novellato dal D.L. 90/2014

Senonchè, l’articolo 45 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha novellato il suddetto articolo, prevedendo che le parole: “il dispositivo” fossero sostituite con le parole «il testo integrale della sentenza».

Ed allora, come si coordina la disposizione di cui all’articolo 133 c.p.c. novellato con quella di cui all’articolo 45 disp. att. c.p.c.?

Secondo la Suprema Corte,  prima della entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 si deve escludere che la disposizione di cui all’art. 45 disp. att. c.p.c. possa, da sè sola, aver introdotto il principio in forza del quale la comunicazione della cancelleria sarebbe idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione.

E ciò sia perchè il legislatore, proprio con la successiva novella dell’articolo 133 c.p.c., ha voluto escludere tale evenienza, sia perchè a quell’epoca non era ancora operativo il processo civile telematico nel cui ambito si inseriscono le regole tecniche delle notifiche a mezzo pec.

La comunicazione e la notificazione vanne tenute distinte anche se la prima ha ad oggetto il provvedimento integrale.

Dunque, la comunicazione, sia se avvenuta per estratto che per intero, non può mai essere equiparata alla notificazione della sentenza, e quindi non è mai idonea a far scattare i termini brevi per la impugnazione della sentenza.

Anche in precedenza, la Suprema Corte, con ordinanza depositata il 5 novembre, ha chiarito che la novella dell’articolo 133 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si è resa necessaria per regolamentare gli effetti della generalizzazione delle modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti giurisdizionali da parte della cancelleria, e quindi fare decorrere il termine breve per impugnare solo allorchè la notifica avvenga ad istanza di parte.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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