Corte di Cassazione – sezione seconda civile – sentenza n. 25032 del giorno 11 dicembre 2015

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RITENUTO IN FATTO

1. — Con ricorso ex art. 1172 cod. civ., (attrice Omissis) convenne in giudizio, innanzi al Pretore di Tagliacozzo, il fratello (convenuto Omissis), chiedendo che allo stesso venisse ordinata la sospensione dei lavori con i quali stava edificando un fabbricato in violazione delle norme sulle distanze legali.

Dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori, l’attrice promosse il giudizio di merito, chiedendo la condanna del convenuto all’arretramento della costruzione fino alla distanza legale e al risarcimento del danno.

Nella resistenza di (convenuto Omissis) e — a seguito del suo decesso — dei suoi eredi (eredi Omissis), il Tribunale di Avezzano rigettò la domanda, sull’assunto che l’attrice non avesse provato il suo diritto di proprietà sul fondo posto a confine con quello ove il convenuto aveva realizzato la costruzione.

2. — Sul gravame proposto da (attrice Omissis), la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 23 5 .2010, in riforma della pronuncia di primo grado, condannò i convenuti ad arretrare il loro fabbricato fino alla distanza legale dal confine col fondo dell’attrice, confermando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni. Ritenne la Corte territoriale che non potesse dubitarsi che l’attrice fosse proprietaria esclusiva del fondo posto a confine con quello del convenuto, in forza della divisione intervenuta tra le parti — a mezzo di scrittura privata — dell’originario unico fondo ereditato dal comune dante causa; e che la costruzione realizzata dal convenuto sul confine non rispettasse la distanza legale.

3. — Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono (eredi Omissis) sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso (attrice Omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 10 del Piano regolatore generale e del Regolamento edilizio del Comune di Tagliacozzo, che prevede la possibilità di costruire in aderenza sul confine. Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato a non tener conto del principio della prevenzione temporale, sotteso alla norma di cui all’art. 873 cod. proc. civ., per il quale il preveniente ha facoltà di costruire sul confine.

La censura è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 cod. civ., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine; salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco. (Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 06/11/2014, Rv. 633061); ciò perché, quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano la possibilità di costruire “in aderenza” od “in appoggio”, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dagli artt. 875 e 877, secondo comma, cod. eiv.), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. (Sez. 2, Sentenza n. 8465 del 09/04/2010, Rv. 612355; analogamente, Sez. 2, Sentenza n. 13286 del 05/10/2000, Rv. 540788; Sez. 2, Sentenza n. 11899 del 07/08/2002, Rv. 556776).

Nella specie, la Corte di Appello di L’Aquila dà atto — a p. 2 della sentenza impugnata — che lo strumento urbanistico comunale vigente all’epoca della costruzione consentiva la possibilità di costruire in aderenza ad un altro fabbricato, ma ha omesso di applicare il principio della prevenzione, ritenendo così che la costruzione edificata dal convenuto sul confine fosse a distanza non legale, nonostante che mancasse al di là del confine alcuna costruzione e che il convenuto, pertanto, fosse da qualificarsi preveniente.

2. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, che si conformerà al seguente principio di diritto:

«Quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano anche la possibilità di costruire “in aderenza” od “in appoggio”, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza si applica il criterio della prevenzione, in forza del quale che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo così il vicino — che intenda a sua volta edificare — nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dagli artt. 875 e 877, secondo comma, cod. civ.), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico».

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 21 ottobre 2015.

 

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