Corte Suprema di Cassazione – sezione terza civile – sentenza n. 18468 del 21 settembre 2015

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 settembre 2011, ha rigettato il gravame proposto da (Omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda ex art. 2051 cc. proposta dalla predetta società nei confronti del Comune di Torino per i danni subiti dall’auto di proprietà dell’attrice che, in data 20 agosto 2005, alle ore 20 circa, mentre percorreva via Botticelli guidata dal figlio del socio accomandatario, era caduta con una ruota in un chiusino fognario il cui coperchio era stato rimosso ed abbandonato a circa 20 m. di distanza, senza che vi fosse alcuna segnaletica al riguardo, ed era poi andata a collidere con il muro perimetrale di un fabbricato adiacente, riportando danni di entità maggiore al suo valore commerciale.

Avverso la sentenza della Corte di merito la (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Torino ha depositato il decreto prot. n. 5.20.ASC/400 (2005) del 27 settembre 2013 con cui si stabilisce la costituzione del predetto ente a mezzo degli avvocati in esso indicati per partecipare all’udienza di discussione dinanzi a questa Corte, nonché procura speciale rilasciata dal Sindaco con firma non autenticata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si evidenzia che, in difetto di controricorso notificato alla parte ricorrente nelle forme e nei termini di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c., la parte contro cui il ricorso è diretto può soltanto partecipare alla discussione orale. A tal fine il difensore deve essere munito di procura speciale che, in assenza di controricorso, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (v. Cass. 28 gennaio 2005, n. 1737; Cass„ sez. un., 12 marzo 2003, n. 3602), precisandosi che, ratione temporis, non è applicabile al caso in esame neppure il nuovo testo del terzo comma dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, in quanto detta norma si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data — e nella specie il giudizio è iniziato nel 2006 —, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, secondo comma, c.p.c. (Cass., ord., 26 marzo 2010, n. 7241).

Pertanto, nel caso di specie, l’atto prodotto contenente procura speciale per la partecipazione all’udienza di discussione rilasciata dal Sindaco del Comune di Torino e da questi sottoscritto con firma non autenticata è inidoneo anche ai fini della partecipazione alla discussione orale.

2. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 352, 357, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., omessa e contraddittoria motivazione su un punto controverso del giudizio (artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c)”.

Lamenta la società ricorrente che la Corte di merito, pur avendo, contrariamente al Tribunale, correttamente considerato “attendibile” (recte capace di testimoniare, v. pure ricorso p. 20 ) il teste (Omissis), tuttavia non avrebbe deciso la causa tenendo conto e valutando la testimonianza da questi resa ed avrebbe erroneamente ritenuto che tale teste dovesse essere escusso in appello e che a tanto non potesse procedersi in difetto di specifica istanza al riguardo, laddove la testimonianza del predetto teste era stata regolarmente riportata nel verbale del 29 ottobre 2008, sicché “l’errore e la violazione di legge” e “l’omessa decisione della causa sulla base delle prove raccolte fornite dall’attore” non sarebbe contestabile.

2.1. Il motivo è fondato.

Ed invero la Corte di appello ha effettivamente rilevato che, non risultando che il (Omissis) si sia ingerito nell’amministrazione della società, lo stesso è capace a testimoniare, sia pure con attendibilità da vagliare attentamente, e ha ritenuto che, nel caso all’esame, “l’appellante non ha richiesto in appello la sua audizione e quindi non ha fornito prova alcuna del fatto storico dedotto in giudizio”.

La decisione sul punto non è conforme a legge e la motivazione non è priva di vizi logici, in quanto, pur avendo affermato nello svolgimento del processo che in primo grado erano state “esperite le prove orali”, ha erroneamente ed immotivatamente ritenuto che il teste (Omissis), dovesse essere escusso in sede di gravame, laddove dalla stessa sentenza di primo grado (v. p. 3) risulta che il (Omissis) ha reso la sua testimonianza all’udienza del 28 ottobre 2008, come pure sostenuto dalla ricorrente, evidenziandosi peraltro che, ove la Corte di merito avesse ritenuto — ma tanto peraltro neppure si evince chiaramente dalla sentenza impugnata — di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni, ben avrebbe potuto procedere a tanto, senza necessità di istanza di parte, essendo il potere di rinnovazione, previsto dall’art. 257 c.p.c. ed esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 dello stesso codice, di natura discrezionale ed esercitabile anche di ufficio dal giudice di appello, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del devolutum e dell’appellatum (Cass. 15 giugno 1982, n. 3636).

3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di legge 61, 191 c.p.c., 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., omessa pronuncia su un punto controverso della causa con carenza totale di motivazione (art.. 360 n. 3 e 5) nel corso del giudizio di primo grado, nonché in quello di appello”, con cui la società ricorrente lamenta che la sua richiesta, volta a che venisse disposta una c.t.u. per la ricostruzione dell’esatto svolgimento dei fatti al fine di valutare il nesso di causalità tra il danno verificatosi e l’omissione di custodia da parte dell’ente proprietario della strada sarebbe stata rigettata, con motivazione insufficiente e comunque contraddittoria, sul rilievo che quanto richiesto non avrebbe potuto essere accertato ex post dal CTU.

4. Alla luce delle argomentazioni che precedono, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizi o di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2015.

 

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