Processo civile: ricorso per cassazione inammissibile se non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica

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Ove sia stato utilizzato, per la notifica del ricorso per cassazione, il servizio postale, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cpc) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione seconda civile – con sentenza n. 1423 del 26 gennaio 2016

Processo civile: ricorso per cassazione inammissibile se non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica

Processo civile: ricorso per cassazione inammissibile se non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica

Il caso

Con ricorso ex art. 22 e ss legge 689/1981 un automobilista adiva il Giudice di Pace di Milano chiedendo l’annullamento dei verbali di contestazione elevati dalla polizia locale. Il Comune contestava l’opposizione che veniva rigettata.

La sentenza di appello

Il Tribunale di Milano rigettava l’appello dell’automobilista osservando che i motivi di gravame, riassumibili nell’utilizzo di fonti di prova illegittime non potendo gli agenti utilizzare filmati eseguiti da telecamere di un centro commerciale, nell’assenza di prove in ordine all’identificazione del contravventore quale autore del sinistro, nella erroneità della contestazione non avendo l’incidente causato intralcio alla circolazione e non essendoci feriti, nell’incompatibilità dei danni riportati dalle due vetture rispetto alla dinamica del sinistro come ricostruita dagli operanti, erano infondati.

Secondo i giudici di appello, in ordine al richiamo all’art. 12 cds non si rinvenivano preclusioni all’utilizzo di strumenti tecnici per ricostruire la dinamica di un incidente stradale; l’identificazione dell’automobilista era stata operata anche alla luce delle spontanee dichiarazioni dallo stesso rese nell’immediatezza; l’art. 189 cds era applicabile anche all’ipotesi di conducente che abbia omesso di fermarsi in caso di incidente con danni gravi alle cose e nella specie l’auto era semidistrutta, l’area di parcheggio, ancorché privata era aperta al pubblico, i danni ai veicoli erano compatibili con la dinamica come ricostruita dagli operanti.  Da qui il ricorso per cassazione

I motivi del ricorso per cassazione

Col primo motivo si lamenta violazione di norme di diritto riportando parte della motivazione, ritenuta errata nel riferimento all’art. 12 cds; il Comune non aveva depositato i filmati ma solo i fotogrammi dell’auto incidentata ed in tema di limiti di velocità il momento decisivo dell’accertamento mediante autovelox è costituito dalla presenza di uno dei soggetti di cui all’art. 12 cds mentre nella specie si trattava di fotogrammi di telecamera ad uso esclusivo di sorveglianza di un supermercato.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine all’identificazione del soggetto alla guida di un autocarro DAF non avendo mai il ricorrente ammesso la sua responsabilità del sinistro, avendo dichiarato di non essersi accorto di aver danneggiato un veicolo in sosta.

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione non essendovi stata alcuna violazione dell’art. 189 – I cds che prevede l’obbligo di fermarsi per prestare assistenza a coloro che abbiano eventualmente subito danni alla persona mentre nella specie i danni consistevano in una forte ammaccatura lato posteriore sinistro e paraurti posteriore, rottura totale portellone posteriore con rottura lunotto.

Col quarto motivo si denunziano vizi di motivazione sulla contestata violazione dell’art. 141 II e XI cds nel riferimento alla incapacità del conducente di compiere manovre in sicurezza a causa dei gravi danni provocati.

La Corte Suprema dichiara inammissibile il ricorso.

Chiarisce la Corte di legittimità che il ricorso è stato notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, ne’ in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria della Suprema Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto dalla controparte.

L’intervento della Corte Costituzionale sulle notificazioni a mezzo posta

Ricordano gli Ermellini che la Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’ art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3 della legge 20 novembre 1982 n.. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta) “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

La stessa sentenza – proseguono i giudici di piazza Cavour – è già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in motivazione che “resta naturalmente per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”; di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocativo in ius del destinatario dell’atto.

Quando si perfeziona la notifica a mezzo posta?

Per la Corte regolatrice, la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

La notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta

Ne consegue – concludono i giudici di piazza Cavour – che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cpc) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04). Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Una breve riflessione

Quanto affermato dalla Suprema Corte non appare condivisibile.

Considerare una notifica inesistente (e non nulla) sol perché non risulta essere stato prodotto l’avviso di ricevimento appare affermazione che contrasta con i principi dell’ordinamento.

In proposito, la Suprema Corte, per giustificare il principio, evidenza pronunzie della Suprema Corte che, “proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa”.

La inesistenza della notificazione viene poi giustificata da un lato con l’inerzia della parte che (pur avendo provveduto ad effettuare la notifica) non ha poi prodotto la cartolina di ricevimento; e dall’altro con il principio di ragionevole durata del processo che “impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio”.

Certo, in questa sede non si vuole dire che il principio di ragionevole durata del processo non vada rispettato, ma appare eccessiva la sanzione della inammissibilità del ricorso e, soprattutto, la declaratoria di inesistenza della notifica e, quindi, la impossibilità di chiederne la rinnovazione.

Un principio, quello affermato dalla Suprema Corte, che, ad avviso di chi scrive, merita di essere rivisitato.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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