La norma ha come destinatari non solo i privati ed i professionisti (come per il reato di riciclaggio), ma anche il sistema bancario e finanziario.
La nuova previsione normativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2014.
Qui il testo della rubrica
“Art. 648-ter. 1. – (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita’ di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita’ vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e’ aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attivita’ bancaria o finanziaria o di altra attivita’ professionale.
La pena e’ diminuita fino alla meta’ per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita’ provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.
Come si può notare, la norma in questione colma un vuoto normativo che si era venuto a creare in relazione al reato di riciclaggio.
Difatti, il reato di riciclaggio punisce la condotta di chi “fuori dei casi di concorso nel reato”, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Dunque, rimanevano fuori “copertura” tutte le ipotesi in cui il soggetto autore aveva commesso il reato presupposto o era stato concorrente nel reato (commesso da altri).
La nuova previsione, viceversa, punisce la condotta di chi “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo”, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Un’altra differenza, però, non è da sottovalutare.
Il reato di riciclaggio prevede un’aggravante “quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale”.
Il reato di autoriciclaggio non ripropone la medesima aggravante, ma prevede un quid pluris: “La pena e’ aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attivita’ bancaria o finanziaria o di altra attivita’ professionale”.
Dunque, il sistema bancario viene chiamato direttamente in gioco dalla nuova norma penale incriminatrice.
Operazioni sospette non segnalate potrebbero far scattare il reato a carico dell’istituto bancario o finanziario. Ma anche gli intermediari ed i professionisti (inclusi commercialisti, avvocati) sono oggetto del nuovo reato.
Non a caso la nuova norma è stata votata e pubblicata contestualmente alle norme sulla emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ed al potenziamento della lotta all’evasione fiscale.
avv. Filippo Pagano
managing partner at clouvell