Corte Suprema di Cassazione – sezione prima civile – sentenza n. 12509 del 17 giugno 2015

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che il Giudice di pace di Bella, accogliendo la domanda proposta da (Omissis), ha condannato il Ministero dell’interno a pagare alla attrice la somma di Euro 1.092,75 oltre interessi legali, a titolo di rimborso spese per l’attività dallo stesso espletata, in qualità di messo comunale, per la notifica dei certificati elettorali in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 13.6.1999;

che, preliminarmente, il giudice di pace ha ritenuto non rituale, in quanto effettuata a mezzo posta, la costituzione in giudizio del Ministero convenuto, dichiarato contumace;

che il Ministero dell’interno ha proposto appello;

che il Tribunale di Potenza ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in considerazione del fatto che la sentenza impugnata doveva ritenersi resa secondo equità, in relazione al valore della domanda non superiore a Euro 1.100,00, e quindi non appellabile;

che, a questa conclusione, il giudice è pervenuto dopo avere rilevato che doveva ritenersi irrituale e giuridicamente inesistente la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dato che, come era documentato in atti, la comparsa di costituzione era stata trasmessa alla cancelleria a mezzo posta, senza che potesse attribuirsi rilievo all’apposizione da parte del cancelliere dell’attestazione “depositato” invece che dell’attestazione, più fedelmente descrittiva della realtà, “pervenuto in cancelleria”;

che una diversa interpretazione sarebbe in radicale contrasto con l’art. 319 c.p.c. (che utilizza il termine “deposito” e non quello di “consegna”) e con il più generale principio relativo al deposito degli atti processuali;

che una diversa conclusione non sarebbe giustificata dalle sentenze della Corte costituzionale 520 del 2002 e 98 del 2004, che hanno introdotto nell’ordinamento la possibilità di una costituzione in giudizio a mezzo posta con riferimento al giudizio tributario e a quello di opposizione a sanzioni amministrative, in ragione delle specifiche peculiarità di tali giudizi;

che la previsione da parte del codice di una specifica forma per la costituzione in giudizio renderebbe inapplicabile il principio di libertà di forma e la circostanza che la forma, nella specie adottata, fuoriusciva del tutto dallo schema procedimentale di legge avrebbe reso inapplicabili i limiti alla dichiarabilità della nullità posti dagli artt. 156 e 157 c.p.c.;

che di conseguenza la domanda riconvenzionale, contenuta nella comparsa di costituzione, doveva essere considerata tamquam non esset e ininfluente ai fini del valore della controversia;

che, quanto all’appello incidentale, il Tribunale ha rilevato che la parte in effetti non aveva chiesto alcuna riforma della sentenza di primo grado, di cui anzi avrebbe chiesto la conferma;

che, peraltro, la richiesta declaratoria di contumacia del Ministero, contenuta nell’appello incidentale, era contenuta nella sentenza di primo grado;

che il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che l’intimato non ha svolto difese.

Considerato che il Ministero ha premesso che con la comparsa di costituzione in giudizio, inviata a mezzo posta a causa dell’elevato numero dei procedimenti incardinati, esso aveva tra l’altro proposto domanda riconvenzionale, diretta a conseguire un accertamento con efficacia di giudicato in merito alla non spettanza del diritto al rimborso spese per le notificazioni dei certificati elettorali effettuate dall’attore su richiesta del Ministero dell’interno, durante l’intero rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune (e ha aggiunto che il giudice di pace avrebbe dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di connessione con quella principale);

che il primo motivo denuncia l’erronea declaratoria di inesistenza della costituzione in giudizio del Ministero in primo grado e della riconvenzionale in tale sede proposta, con violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 156 e 157 c.p.c., art. 161 c.p.c., comma 2, e art. 319 c.p.c., censurando la statuizione del Tribunale sulla contumacia del Ministero nel primo grado di giudizio;

che, contro la lettura dell’art. 319 c.p.c. offerta dal giudice di appello, militerebbero argomentazioni letterali e sistematiche;

che dal principio di libertà delle forme deriverebbe che tutte le forme degli atti del processo sono previste non per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza della prescrizione formale sarebbe irrilevante se l’atto viziato raggiunge ugualmente lo scopo cui era destinato;

che l’art. 319 c.p.c prevede il deposito degli atti in cancelleria ma non ne specificherebbe il quomodo (in particolare non sarebbe richiesto il contatto interpersonale tra depositante e cancelliere e del resto il ricorso al mezzo postale non pregiudicherebbe le esigenze di controllo e semmai risponderebbe a ragioni di maggiore certezza, tanto da essere utilizzato per le notificazioni);

che, inoltre, la necessità del rispetto dell’art. 24 Cost. avrebbe indotto la Corte costituzionale ad ammettere la costituzione in giudizio a mezzo posta, peraltro prevista anche nel giudizio di cassazione, mentre il giudice a quo l’avrebbe qualificata addirittura come inesistente;

che la Corte costituzionale avrebbe valorizzato una serie di elementi oggettivi (come la circostanza che lo strumento postale è largamente usato dalla parte pubblica, specie per le comunicazioni e notificazioni), i quali travalicano i confini del processo tributario e si collegano con le esigenze di celerità, semplificazione e certezza dell’attività amministrativa (L. n. 241 del 1990, art. l);

che neppure dovrebbe trascurarsi che è tipica del processo telematico l’impersonalità dell’atto di deposito e che, a norma dell’art. 4 della L. n. 422 del 1999, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica degli atti negli stati membri dell’Unione europea la «trasmissione degli atti può essere effettuata con qualsiasi mezzo»;

che, del resto, poiché il deposito degli atti sarebbe privo di qualsiasi contenuto volitivo, in mancanza di specifiche esigenze dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna, come ritenuto dalla Corte costituzionale, e non potrebbe negarsi che, come osservato dalla giurisprudenza, nei processi davanti ai giudici di pace vigerebbe la massima libertà di forme per la costituzione in giudizio (diversamente che nel rito del lavoro);

che dovrebbe poi darsi rilievo all’intervenuto raggiungimento dello scopo, avendo il cancelliere ricevuto il fascicolo e avendo valutato regolare il suo contenuto e il suo deposito;

che il secondo motivo deduce erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello con violazione degli artt. 10 e 36 c.p.c., art. 40 c.p.c., comma 6, art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3;

che, con esso, si sostiene che la proposizione di una domanda riconvenzionale, connessa con quella principale, di valore indeterminato, oltre a determinare l’incompetenza per valore del giudice di pace, avrebbe comunque comportato una decisione secondo diritto, con la conseguente ammissibilità dell’appello, sussistente, come riconosciuto dalla giurisprudenza, anche nel caso in cui il giudice di pace abbia ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale (si osserva, inoltre, che il Ministero non poteva prospettarsi un diverso regime dell’impugnazione, poiché la sua contumacia sarebbe stata statuita solo in appello);

che il terzo motivo denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego relativa a questioni attinenti al periodo anteriore il 10 luglio 1998;

che il quarto motivo si duole in rubrica dell’omessa pronuncia sul difetto di legittimazione del Ministero dell’interno, in conseguenza dell’erronea dichiarazione di contumacia del medesimo, ma il motivo, nella sua concreta illustrazione e nel conclusivo quesito di diritto, denuncia direttamente il difetto di legittimazione del Ministero, sotto il profilo che l’invocato della L. n. 165 del 1982 (art. 4) riguarderebbe i soli messi notificatori speciali autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notifica di atti della medesima amministrazione, mentre la notifica dei certificati elettorali, che sono atti propri dei comuni, sarebbe espletata da messi comunale nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato con tali enti locali e sarebbe retribuibile dai medesimi, salvo diritto al rimborso nei confronti dello Stato;

che, questo Collegio condivide quanto, in analogo ricorso, hanno statuito le sezioni unite con la sentenza n. 5160 del 2009;

che, infatti, i primi due motivi sono connessi, in quanto la contestazione della statuizione sulla inesistenza della costituzione in giudizio in primo grado del Ministero, ora ricorrente, è strumentale all’annullamento della dichiarazione di inammissibilità dell’appello;

che, circa gli effetti di una costituzione in giudizio effettuata mediante l’invio in cancelleria dell’atto difensivo a mezzo del servizio postale, va richiamato il principio di diritto, posto proprio con la menzionata sentenza, secondo cui:

l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nunclus, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.: in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione;

che ne consegue la fondatezza: a) del primo motivo, visto che nella specie è stato conseguito lo scopo del deposito della memoria di costituzione in giudizio del Ministero convenuto, mediante apposizione da parte del cancelliere del visto di deposito e l’acquisizione agli atti del fascicolo di parte; b) e anche del secondo motivo, visto che la proposizione di domanda riconvenzionale di valore indeterminabile, avente oggetto strettamente connesso, e anzi in rapporto di continenza, con quello della domanda principale, comportava una decisione secondo diritto su tutta la causa e quindi l’appellabilità della sentenza (cfr. Cass. n. 55/2004, 16945/2006, 2999/2008);

che il terzo motivo, con cui è eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è inammissibile per la formazione del giudicato implicito, per effetto della mancata impugnazione sul punto in appello della sentenza di primo grado, che aveva provveduto sul merito (cfr. l’orientamento di queste Sezioni unite in materia di giudicato implicito sulla giurisdizione, a partire dalla sentenza n. 24883/2008);

che devono, dunque, accogliersi il primo e il secondo motivo, con assorbimento del quarto, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice (lo stesso Tribunale di Potenza in diversa composizione), cui si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, accoglie i primi due motivi, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1° sezione civile della Corte di cassazione, il 20 maggio 2015.

 

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