Corte di Cassazione civile sez. III – 10 febbraio 2015 n. 2472

Download PDF

Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III – 10 febbraio 2015 n. 2472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. SALME’     Giuseppe  –  Presidente   –  Dott. CARLEO     Giovanni   –  Consigliere  –  Dott. VIVALDI    Roberta –  rel. Consigliere  –  Dott. TRAVAGLINO Giacomo –  Consigliere  –  Dott. STALLA     Giacomo Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente:   sentenza  sul ricorso 4814/2011 proposto da: C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato  in ROMA,  PIAZZA  CAMERINO  15,  presso lo studio  dell’avvocato  ROMOLO CIPRIANI,  rappresentato e difeso dall’avvocato BIA  RAFFAELE  giusta procura a margine del ricorso;  – ricorrente –  contro EQUITALIA   SUD   SPA   (già  EQUITALIA   ETR   SPA),   in   persona dell’Amministratore  Delegato  nonchè  legale   rappresentante   pro tempore  Dott. M.B., elettivamente domiciliata in  ROMA, VIA NOMENTANA, 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata  e  difesa  dall’avvocato IVANA  CARSO  giusta  procura speciale a margine dell’atto di costituzione in giudizio;   – resistente – e contro     CO.MA.; – intimato – avverso la sentenza n. 3726/2010 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 17/12/2010, R.G.N. 4339/2007; udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 27/10/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI; udito l’Avvocato IVANA CARSO; udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito dell’espropriazione immobiliare esattoriale promossa da Equitalia ETR spa nei confronti di C.D., aggiudicato all’incanto l’immobile pignorato ed emesso decreto di trasferimento in favore di C.M., con ricorso ex art. 617 c.p.c., il C. propose opposizione al decreto di trasferimento assumendo la nullità di tutti gli atti del procedimento per avere avuto notizia della procedura esecutiva soltanto a seguito della notificazione dell’atto di precetto da parte del C. per il rilascio dell’immobile.

Propose, quindi, querela di falso contro l’avviso di ricevimento della raccomandata A.R. con la quale gli era stato notificato l’avviso di vendita nella procedura esecutiva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78.

Il tribunale, con sentenza del 17.12.2010, dichiarò inammissibile la querela di falso e rigettò l’opposizione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria C.D..

L’intimata ha presentato regolare procura speciale ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tre motivi il ricorrente censura la statuizione con la quale il tribunale di Bari – senza provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, successivamente alla autorizzazione alla presentazione della querela di falso da parte del G.I. e l’espletamento della relativa istruttoria – ha ritenuto irrilevante l’accertamento della falsità e conseguentemente inammissibile la querela che aveva come oggetto un atto, – l’avviso di ricevimento della raccomandata, inviata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – che, nel panorama processuale dell’epoca (anteriore alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost.), non rilevava ai fini del perfezionamento della notificazione, realizzato con il compimento delle altre formalità previste dalla norma; in particolare, con il semplice invio.

Ora, per potere entrare nel merito delle questioni poste dal ricorso in relazione all’ammissibilità della querela, appare preliminare risolvere la questione, il cui rilievo è officioso (Cass. 10.1.2003 n. 193) dell’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi; e ciò per l’applicabilità in tal caso della norma contenuta nell’art. 2929 c.c., per la quale eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (ed aggiunge che gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell’esecuzione).

Ciò comporta che il debitore debba attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall’art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.

A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell’aggiudicatario e del creditore.

E ciò in nome della tutela del terzo di buona fede, e dell’affidamento incolpevole, che si somma e converge in questo caso con la tutela della garanzia patrimoniale del creditore e della certezza dei rapporti giuridici.

Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta.

Ciò vale anche rispetto alle altre opposizioni, nel senso che ove proposte quando la vendita sia già intervenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell’opponente (in questo senso anche Cass. 27.8.2014 n. 18312).

Sul punto, vai la pena di sottolineare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21110 del 2012 si sono pronunciate enunciando il principio di diritto per cui “il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.

Ora, nel caso in esame, l’opponente fa valere la nullità assoluta di tutti gli atti della procedura esecutiva “derivante dalla omessa notifica, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78, comma 2, dell’avviso di vendita che, pur risultando notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata n. (OMISSIS) spedita il 15/05/2007, riportava in calce all’avviso di ricevimento una firma del destinatario non corrispondente alla sua” (pag. 2 del ricorso).

Ebbene, un tale vizio, seppure sussistente, non sarebbe opponibile all’aggiudicatario in difetto di qualsiasi prova di un’eventuale collusione del terzo con il creditore procedente. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore di Equitalia ETR spa, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Equitalia ETR spa che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015

Massima

Ove sopravvenga l’accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva, non viene meno l’acquisto dell’immobile pignorato, da parte del terzo nell’ambito di procedura espropriativa conforme alle normative, salvo dimostrazione di collusione tra il terzo acquirente del bene e creditore procedente (nella specie, relativa ad una espropriazione immobiliare esattoriale, l’opponente aveva fatto valere la nullità assoluta di tutti gli atti della procedura esecutiva derivante dalla omessa notifica, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del d.p.r. n. 602/73, dell’avviso di vendita che, pur risultando notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata riportava in calce all’avviso di ricevimento una firma del destinatario non corrispondente alla sua; la Corte ha rilevato che tale vizio, seppure sussistente, non poteva essere opposto all’aggiudicatario in difetto di qualsiasi prova di un’eventuale collusione del terzo con il creditore procedente).

Download PDF