Tribunale Roma sez. I – 5 maggio 2014 n. 9688

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Qui di seguito la motivazione integrale (e in calce la massima) della sentenza del Tribunale Roma sez. I – 5 maggio 2014 n. 9688

REPUBBLICA ITALIANA    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA       SEZIONE PRIMA composto dai magistrati;dr. Massimo Crescenzi – Presidentedr.ssa Donatella Galterio – Giudice dr.ssa Cristiana Ciavattone – Giudice rei.riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente     SENTENZA nella  causa  civile  di  primo grado iscritta al n. R.G. 25913/2010,vertente     TRAU.D.M.I.,  n. a Milano il …, con domicilio eletto in Roma, via F.D.n.  27,  presso  lo  studio  dell’avv.to  Antonella Tomassini, che larappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;  RICORRENTE    ED.R.A.,  n.  a Torino il 13.8.56, con domicilio eletto in Roma, vialedelle  M.  n.  1, presso lo studio dell’avv.to Simona Napolitani, chelo  rappresenta  e difende per procura in calce alla copia notificatadel ricorso;     RESISTENTEe con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di RomaOGGETTO: cessazione degli effetti civili matrimonio.CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2013

Fatto
Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con sentenza parziale n. 13650 pubblicata il 24.6.2011, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato tra le parti il 5.9.99 e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria sulle domande accessorie.

Espletata l’istruttoria ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 4.12.2013, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Deve esaminata la questione relativa all’affidamento dei figli minori, nonché le questioni patrimoniali, incentrate sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere un aumento del contributo corrisposto dal padre per il mantenimento dei figli, da euro 2.116,03 ad euro 3.000,00, mentre il resistente ha chiesto di poter provvedere direttamente al loro mantenimento nei periodi di convivenza con costoro.

Non sussiste contrasto tra le parti in ordine al regime di affidamento dei figli minori, di 15 e 13 anni, per cui deve confermarsi il loro affidamento ad entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 337 ter c.p.c. fermo restando il loro collocamento prevalente presso la madre, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo, reputati conformi all’interesse dei figli, alla luce del sereno rapporto che intrattengono con il genitore non collocatario.

In merito alla domanda a contenuto patrimoniale, deve essere premesso che, in sede di separazione consensuale omologata nel 2006, i coniugi avevano concordato in euro 2.000,00 la misura del contributo paterno al mantenimento dei minori, affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie ed un contributo di euro 500,00 per il mantenimento della moglie.

In sede di modifica delle condizioni della separazione su ricorso proposto dal marito nel 2009, i coniugi avevano concordato la ripartizione in quote uguali delle spese straordinarie dei figli, la divisione al 50% del canone di affitto derivante dalla locazione della ex casa coniugale dal mese di settembre 2009 e la cessazione dell’obbligo del marito di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore della moglie dal mese di marzo 2009.

La ricorrente ha migliorato, rispetto al passato, la propria condizione economica in quanto non è più gravata dai costi di gestione della ex casa coniugale assegnatale in sede di separazione, avendo costei lasciato detto immobile, che è stato messo a reddito dalle parti; infatti, convive con il nuovo compagno in un immobile di prestigio i cui oneri non ricadono sulla medesima, come puo’ ragionevolmente presumersi dal fatto che, essendo particolarmente gravosi (all’udienza presidenziale ha dichiarato che il canone di locazione di tale immobile ammonta ad euro 6.500,00), non potrebbe farvi fronte con il reddito mensile dichiarato; ancora, oltre a non aver documentato nessun pagamento per tale causale, riceve periodici accrediti di somme sul proprio conto corrente da parte del compagno, circostanza questa che conferma che è solo quest’ultimo a provvedere alla gestione del nuovo ménage familiare.

La ricorrente, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dal Tribunale, ha dichiarato un reddito netto di euro 5.300,00 (da settembre a novembre 2013) per attività di consulenza; la stessa detiene partecipazioni azionarie del 10% nella società del compagno (Alfa Consulting s.r.l.), percepisce il 50% del canone ricavato dall’affitto della ex casa coniugale di cui è comproprietaria con il marito (euro 750,00 circa) ed è titolare di un portafoglio di investimenti del valore di euro 201.509,14 al 30.9.2013.

Il resistente, consulente finanziario, è socio di maggioranza della DS Consult s.a.s., della quale possiede il 97% delle quote; il modello fiscale Unico 2013 riporta un reddito di impresa di euro 37.226,00; il conto corrente personale riporta nell’ultimo periodo documentato (gennaio/settembre 2013) accrediti da parte della DS Consulting s.a.s. pari ad euro 18.000 circa; il D. è altresì titolare di partecipazioni societarie (9%) in due società e vive in un immobile condotto in locazione.

Il resistente è proprietario, inoltre, di un cospicuo immobiliare, che si è incrementato a seguito del decesso della madre avvenuto il 16.11.2009; allo stato, risulta provato per tabulas che costui è comproprietario al 50% con la sorella di 5 unità immobiliari con relative pertinenze in Italia (di cui una di 15 vani catastali) e due in Francia; da queste ultime il Durerò ha dichiarato di percepire un canone di locazione di euro 850,00 mensili. Tra il 2011 ed il 2013 ha dichiarato di aver percepito il corrispettivo della vendita di altri due immobili pervenuti per successione ereditaria, pari ad euro 72.000,00 complessivi; percepisce altresì il 50% del canone ricavato dall’affitto della ex casa coniugale di cui è comproprietario con la moglie (euro 750,00 circa) ed è titolare di un portafoglio di investimenti del valore di euro 345.361,34 al 30.9.2013.

In tale contesto, il Collegio, tenuto conto dell’incremento dei redditi di entrambe le parti e degli ampi tempi di permanenza dei figli presso il padre, che dunque provvede alle loro esigenze nei tempi in cui convivono con lui, reputa equo determinare in euro 2.300,00 l’importo dell’assegno in questione, con conseguente condanna del resistente al pagamento del predetto importo in favore della ricorrente a decorrere dalla presente pronuncia (aprile 2014), fermi restando i provvedimenti assunti in via provvisoria. Affinché l’importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall’ ISTAT.

Ciascun genitore dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli (minori o maggiorenni non autonomi economicamente), da intendersi come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, per motocicli ed autovetture, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).

Rientrano pertanto nell’assegno di mantenimento le seguenti spese: materiale scolastico di cancelleria, libri scolastici eventualmente occorrenti nel corso dell’anno, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e carburante di autovetture e motocicli in uso ai figli), spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, ricariche del cellulare, analisi ed accertamenti diagnostici di routine qualora mutuabili, cure estetiche, spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).

In regime dì affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).

In considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.

Diritto

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

– affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggior interesse per i minori -riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all’organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé;

– dispone che i minori siano collocati presso la madre; dispone che il padre veda e tenga con sé i figli, prelevandoli dalla casa familiare (o dalla scuola), con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dei quali uno con pernotto, nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre; un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, all’uscita da scuola fino al mattino successivo, avendo cura di riaccompagnarli a scuola nel periodo scolastico o a casa della madre, nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre; a fine settimana alternati, dal venerdì all’uscita da scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola; per la metà delle vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno; durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno; per una settimana durante l’inverno (ed. settimana bianca) che, in difetto di accordo si individua nell’ultima settimana di febbraio, da sabato a sabato, da alternare con l’altro genitore con l’intero periodo delle vacanze pasquali; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;

– determina in 2.300,00 euro il contributo mensile dovuto da Durerò Roberto Agostino per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a U.D.M.I. presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia (aprile 2014), fermo restando quanto disposto in corso di causa, oltre successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall’ISTAT;

– dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per ì figli, purché previamente concordate;

– dispone che le sole spese straordinarie “obbligatorie”, indicate in parte motiva, sostenute da un genitore siano rimborsate nella misura di cui al punto che precede all’altro genitore indipendentemente dal previo accordo.

– compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11.4.2014

 Massima

In caso di affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.p.c., ciascun genitore dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie relativi ai figli (minori o maggiorenni non autonomi economicamente), da intendersi come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento.

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