Tribunale Milano sez. IX – 11 dicembre 2014 n.11786

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Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza del Tribunale Milano sez. IX – 11 dicembre 2014 n.11786

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    TRIBUNALE PENALE DI MILANO     Il Giudice, Dr.ssa Elisabetta CANEVINI, della sezione IX penaleall’udienza del 9 dicembre 2014, ha pronunciato e pubblicato laseguente       SENTENZA     nei confronti di     Te. Li. nata il –omissis– a Monza Elettivamente domiciliata a Monzain Via Dante 49 presso lo studio legale D’Addea Libera, assente.Difeso di fiducia da Avv. D’Addea Alessandro, assente. Sostituito exart. 102 dall’Avv. Emanuele Regondi, presente.         IMPUTATA                            Dei reati previsti dagli artt. 2, comma 1bis D.L. 463/83 (convertitocon Legge 11 novembre 1983 n°638, comma inserito dall’art. 1 D.Lgv 24marzo 1994 n° 211) e 81 cpv c.p., poiché in qualità di liquidatoredella ditta “FIORDALISO SRL” con sede legale a Lissone (MB) in viaFabio Filzi n. 46 è quindi datore di lavoro, in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ha omesso di versareall’INPS         competente         per       territorio,   ritenuteassistenziali/previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratoridipendenti registrati su libro paga, per un importo complessivo dieuro 30.897,00.   Commesso in Legnano dal giugno 2006 ed in continuazione fino adicembre 2009.   Con l’intervento del PM, Dott.ssa Marchini (v.p.o.)         LE PARTI HANNO RASSEGNATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:     Il P.M. chiede l’assoluzione.   Il difensore dell’imputato si associa.

Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio in data 07.01.2014 (proc. N. 19449/13 r.g.n.r.), Li. Te. veniva sottoposta al giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica, in qualità di legale rappresentante della “Fi. srl” per la violazione degli artt. 81 cpv. 2 L 638/1983 e successive modifiche, in relazione all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei propri dipendenti per i periodi di giugno 2006/dicembre 2009 (E 30.897,00).

All’udienza del 07.07.2014 la difesa segnalava la pendenza di analogo procedimento a carica della stessa imputata (n. 6179/14 r.g.n.r.) e ne chiedeva la riunione al presente procedimento, essendo già stata disposta la trasmissione a questo giudice con decreto del Presidente Delegato alla trattazione delle materia penali. All’udienza del 29.09.2014, il giudice, sentite le parti, ritenuta la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione nei termini suddetti.

Pertanto, Li. Te. era qui chiamata a rispondere, nella medesima qualità di legale rappresentante della “Fi. srl”, dell’omissione dei versamenti previdenziali ed assistenziali dei propri dipendenti per il periodo luglio 2007, novembre 2009.

Alla medesima udienza del 29.09.2014, la difesa chiedeva breve termine al fine di documentare l’avvenuto versamento del dovuto.

All’udienza del 09.12.2014, in assenza dell’imputata, la difesa esprimeva il consenso alla acquisizione degli atti e produceva documentazione relativa all’avvenuto integrale versamento. Quindi le parti concludevano come da verbale ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Dagli atti acquisiti emerge che l’ufficio INPS di Legnano provvedeva a notificare a Li. Te. rituali diffide al pagamento con riferimento al versamento delle ritenute previdenziali indicate in imputazione (prot. Inps 4908.05/0312013.0021271). Gli atti suddetti venivano trasmessi a mezzo di raccomandate A/R all’indirizzo di residenza dell’imputata in Lissone via Murri 5. Dalle cartoline di ricevimento, agli atti, risultano varie ricezioni ciascuna apparentemente sottoscritta dal medesimo soggetto. Si tratta, tuttavia, di firma illeggibile e non vi è specificata la qualifica del ricevente. Né pare potersi affermare con la dovuta certezza che la sottoscrizione provenisse dall’imputata, atteso che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento non pare corrispondere alla sottoscrizione dell’imputata presente in atti (cfr. verbale di identificazione ed elezione di domicilio in data 30.01.2013).

Per contro, risulta fornita la prova dell’avvenuto integrale pagamento del dovuto.

Come già chiarito dal Cass. sez. III 22.10.2004 n. 41277, il termine per l’adempimento contributivo può intendersi decorrere dalla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio laddove non vi sia prova dell’avvenuta comunicazione a cura dell’ente accertatore. Con ciò perfezionandosi anche in tale forma l’effetto estintivo di cui all’art. 2 co. 1 bis L. 1983/638 (come modificato dal D.L.vo 211/94).

A tale orientamento interpretativo si è poi aggiunta la significativa pronuncia in data 24 novembre 2011, della Suprema Corte a Sezioni Unite N. 50927/2010 che ha individuato, in caso di mancata notifica dell’accertamento della violazione da parte dell’ente procedente, quali debbano essere i requisiti del decreto di citazione a giudizio affinché lo stesso atto giudiziario possa ritenersi equivalente, sotto il profilo della conoscenza di tutti gli elementi relativi all’illecito, all’atto amministrativo richiesto per l’attivazione eventuale del procedimento penale.

Nel caso in esame dalla visione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, come si è sopra riportato, non risulta certa la prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento da parte dell’ente procedente. La circostanza poi che alla prima udienza dibattimentale, e quindi in fase di effettiva instaurazione del giudizio, l’imputata abbia dimostrato di aver proceduto all’effettivo versamento della somma dovuta secondo quanto calcolato dall’INPS, soddisfa, a giudizio di questo Tribunale, la condizione storica costruita dalla interpretazione giurisprudenziale. L’avvenuto pagamento consente pertanto di dichiarare non punibile l’imputato in relazione al reato continuato ascritto per intervenuto pagamento della intera somma omessa e dovuta.

Diritto

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Li. Te. dai reati a lei ascritti essendo non punibile ai sensi dell’art. 2 co. 1 bis L.638/83.

Milano, 09.12.2014

Depositata in Cancelleria il 11/12/2014

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