Tribunale Milano sez. lavoro 7 gennaio 2015 n. 7654

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Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza del Tribunale Milano sez. lavoro 7 gennaio 2015 n. 7654

Tribunale Ordinario di Milano    Sezione Lavoro      Repubblica Italiana   In nome del Popolo Italiano   Il Giudice di Milano Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato  la seguente  Sentenza nella causa promossa da P.M.T. …, con l’Avv.to GIANNINI TOMMASO e con l’Avv.to PREITE ELENA   GIOVANNA ANGELA (…) VIA L. 33 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA L. 33 20100 MILANO;             RICORRENTE     Contro  MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,in persona del FUNZIONARIO DELEGATO GENCHI ELISABETTA;               RESISTENTE OGGETTO: risarcimento del danno. All’udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ed il funzionario delegato concludevano come in atti.

Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/06/2014, la ricorrente P.M.T., premetteva di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di collaboratrice scolastica, e di essere iscritta nell’anno scolastico 2012/2013 nella graduatoria III Fascia dell’Istituto Marisa Bellisario di Inzago nella classe di concorso AR02 (Assistente Tecnico), di aver avuto diritto alla sottoscrizione di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del CCNL Comparto Scuola, occupando una posizione più favorevole rispetto all’assegnatario, L.G., assumeva che l’omessa chiamata aveva prodotto alla ricorrente un danno patrimoniale, calcolato nella differenza tra la retribuzione annua percepibile quale assistente tecnico, e la retribuzione annua in qualità di collaboratore scolastico, oltre al danno derivante dalla perdita di punteggio, pari a 5 punti, di cui chiedeva il riconoscimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

La domanda appare giuridicamente infondata e, pertanto, non puo’ trovare accoglimento.

Consta, in via assorbente, che la ricorrente, benchè collocata in graduatoria di istituto alla posizione numero 52, con 14,37 punti, precedente rispetto a quella ricoperta dall’assegnatario L.G., in posizione numero 70, con 12,80 punti, fosse a sua volta preceduta in graduatoria da numerosi aspiranti, tra i quali soggetti che avevano manifestato espressamente la disponibilità ad accettare la supplenza sul posto vacante di Assistente Tecnico AR02 per l’anno scolastico 2012/2013 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente).

Da ciò consegue, in evidenza, l’assenza di prova circa l’attualità del danno non iure che la ricorrente asserisce di aver patito, non essendoci evidenza in ordine alla circostanza che, laddove si fosse riscontrata l’illegittimità dell’assegnazione del posto al L., la stessa avrebbe conseguito il vantaggio patrimoniale, consistente nella maggiore retribuzione, e giuridico, consistente nella attribuzione di punteggio, di cui chiede il riconoscimento in sede giudiziale.

Per nulla persuasive appaiono, in tal proposito le deduzioni difensive avanzate in sede di discussione finale, secondo cui tutti i soggetti collocati in posizione preferenziale rispetto al L. dovrebbero considerarsi danneggiati, non potendosi concepire il danno in questa sede azionato alla stregua di perdita di chance essendo, di converso, articolato in specifiche voci presupponenti l’effettiva assegnazione del posto vacante di Assistente Tecnico AR02 per l’anno scolastico 2012/2013 nell’Istituto Marisa Bellisario di Inzago.

Per tutto quanto sopra dedotto ed illustrato la domanda non merita accoglimento. Sussistono i motivi di cui all’art. 92 c.p.c., consistenti nella peculiarità delle questioni trattate e nella qualità delle parti, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Diritto

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da P.M.T. in quanto giuridicamente infondato; dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Milano, 07/01/2015

Il Giudice

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