Reintegrazione per equivalente in assenza di specifica domanda

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Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anzichè in forma specifica come domandato dall’attore, costituendo il risarcimento per equivalente, un “minus” rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d’ufficio una condanna al risarcimento per equivalente.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione seconda civile – con sentenza n. 1361 del 19 gennaio 2017

Il caso 

Reintegrazione per equivalente in assenza di specifica domanda

Reintegrazione per equivalente in assenza di specifica domanda

Con atto di citazione, due germani eredi del padre, ormai defunto, convenivano innanzi al locale tribunale l’acquirente di due beni venduti alla medesima dal loro padre in vita, per sentir accertare la simulazione dei contratti stipulati l’11.1.2001 ed il 18.1.2001 con i quali, per l’appunto, il loro genitore aveva ceduto la piena proprietà di un fabbricato ed 1/4 della proprietà superficiaria di altro immobile in quanto ambedue dissimulavano una donazione, nulla per difetto di forma.

La convenuta, costituitasi, resisteva, deducendo che i contratti non dissimulavano alcuna donazione, avendo ella corrisposto al venditore il corrispettivo tramite due assegni, corrispondenti al prezzo pattuito, emessi alle date dei rispettivi atti pubblici.

La sentenza di primo grado

Il Tribunale dichiarava che i contratti stipulati l’11 e 18 gennaio dal de cuius e l’acquirente erano simulati, in quanto dissimulavano donazioni nulle per difetto di forma. Condannava pertanto la convenuta alla restituzione degli immobili, ovvero, in caso di alienazione a terzi, al pagamento del loro controvalore, oltre ad interessi dalla domanda.

La sentenza di appello

La Corte d’Appello di Genova confermava integralmente la sentenza impugnata. La Corte d’Appello, in particolare, escludeva il difetto di ultra petizione della pronuncia del primo giudice che aveva condannato la convenuta al versamento alle attrici del valore degli immobili nel caso in cui gli stessi fossero stati nel frattempo venduti a terzi. La Corte, inoltre, riteneva adeguatamente provata la simulazione sulla base delle acquisizioni processuali, in quanto l’insieme degli elementi dedotti dalle attrici presentava caratteri di gravità’, univocità e concordanza, dovendo in particolare ritenersi provato che il corrispettivo della vendita non fosse mai entrato nel patrimonio del simulato alienante.

Da qui il ricorso per cassazione

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’acquirente con tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cpc. Gli eredi resistono con controricorso.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’ art.112 cpc in relazione all’art. 360 n.3) codice di rito, deducendo che la sentenza della Corte di Appello aveva omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale, a fronte della richiesta contenuta nella domanda originaria delle attrici di restituzione dei beni oggetto dei contratti simulati, aveva condannato la convenuta al pagamento del valore dei beni per il caso in cui essi fossero già stati alienati, con ciò attribuendo alle attrici un bene diverso da quello ritualmente richiesto.

Per gli Ermellini, premessa la riconducibilità del motivo all’ipotesi di cui al n.4) invece che al n.3) dell’art. 360 codice di rito, la censura non ha pregio. La questione, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, puo’ infatti essere decisa alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui la domanda di risarcimento del danno che si sostituisca a quella di adempimento non integra alcuna ” mutatio libelli “, atteso che la reintegrazione per equivalente rappresenta un surrogato legale della reintegrazione in forma specifica, sicchè, nella domanda diretta al trasferimento del bene, può ritenersi implicita la domanda volta all’acquisizione del suo equivalente pecuniario (Cass. 15883/2005;12964/2005; 22223/14). In tema di danni, rientra pertanto nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anzichè in forma specifica come domandato dall’attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente, un “minus” rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d’ufficio una condanna al risarcimento per equivalente (Cass. 4925/2006; Cass.259/2013).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 1414 c.c., in relazione all’art. 360 n.3) per avere la Corte d’Appello considerato come contratto simulato un contratto effettivamente voluto dalle parti.

Per gli Ermellini, il motivo è inammissibile, in quanto con esso non si censura in effetti la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, ma la errata valutazione delle risultanze processuali, deducendo la mancata prova della simulazione, per inidoneità degli elementi posti a fondamento della pronuncia impugnata a dare la prova della simulazione.

Con il terzo motivo si denunzia la insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5) cpc, deducendo l’adesione acritica della sentenza impugnata alle conclusioni del Ctu fondata sui movimenti del conto corrente intestato alla ricorrente, in un periodo successivo alla conclusione dei contratti.

Anche tale motivo viene ritenuto inammissibile dai giudici di piazza Cavour in quanto si risolve in una mera rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito.

In particolare, i giudici della Cassazione rilevano che non è “ravvisabile la acritica adesione alle conclusioni della Ctu, denunziata dalla ricorrente, atteso che la Corte d’Appello ha ritenuto provata la simulazione sulla base di accertamenti contabili rilevanti, la cui fondatezza non risulta specificamente censurata, quali la sostanziale corrispondenza tra l’importo degli assegni emessi dall’acquirente per la vendita ed i successivi versamenti in contanti sul conto intestato alla medesima, nonchè il fatto, anch’esso pacifico, che il conto corrente del simulato alienante, alla data del decesso, a soli tre mesi dalla stipula delle due compravendite e nonostante il rilevante corrispettivo formalmente pattuito, presentasse uno “scoperto” di lire 6.625.893”. La statuizione di simulazione dei due contratti di compravendita in quanto dissimulanti una donazione – proseguono i giudici di piazza Cavour – risulta invero argomentata con logicità, completezza e coerenza, con esame critico ed esaustivo di tutti gli elementi istruttori. Di conseguenza, per i giudici di legittimità non sussiste il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

In conclusione, qualora, come nella specie, vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato degli elementi delibati dal giudice di merito, il motivo di ricorso si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Ss.Uu.24148/2013).

Da qui il rigetto del ricorso

Una breve riflessione

I rapporti tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente hanno costituito e continuano a costituire occasione di dibattito sia in sede giurisprudenziale che dottrinale.

Senza voler ripercorrere le varie tappe del pensiero sull’argomento, sarà sufficiente, ai nostri fini, segnalare come giurisprudenza e dottrina siano giunte ad affermare espressamente che la disciplina della reintegrazione in forma specifica abbia carattere generale

In altri termini, sebbene dettata con specifico riferimento alla responsabilità aquiliana, si è ormai concordi nel ritenere configurabile, nel nostro ordinamento, un’azione generale di reintegrazione in forma specifica, fondata sul disposto dell’art. 2058 c.c. e distinta dalla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.

Si tratta, a ben vedere, di una azione inibitoria generale ed atipica, esperibile a tutela di quelle situazioni per le quali non sia stato previsto un rimedio processuale ad hoc (Responsabilità civile e risarcimento del danno in forma specifica – Articolo di Pier Giuseppe Monateri su Altalex 22/12/2005).

Confini leggermente diversi dell’istituto si registrano sul versante del diritto amministrativo

L’art. 35, 1° co., d.lgs. n. 80/1998 stabiliva che “Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno”. La disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 7 della l. n. 205/2000 che ha così disposto: “Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno”.

Oggi, l’articolo 30 del codice del processo amministrativo stabilisce che “sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”.

Dunque, anche in materia amministrativa, si applicherà la disposizione dell’articolo 2058 del codice civile, sia pure con i temperamenti previsti dal c.p.a.

Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

Managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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