Corte Suprema di Cassazione – sezione terza civile – sentenza n.18866 del 24 settembre 2015

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Svolgimento del processo

(Attore Omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio (Omissis) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in €.48.500,00, subiti a seguito del sinistro del quale asseriva di essere rimasto vittima, verificatosi il primo dicembre 2014.

Deduceva l’attore di essere scivolato su una grata metallica, di proprietà del condominio, posta in senso verticale rispetto alla sua direzione di percorrenza, lungo il marciapiede, e che, in conseguenza della caduta, aveva subito gravi lesioni su di un arto già gravemente compromesso sotto il profilo anatomo-funzionale.

Sosteneva ancora l’attore che a seguito del sinistro, era andato incontro ad un lungo periodo di depressione e inabilità assoluta e parziale, con postumi invalidanti, valutati dal proprio medico-legale nella misura del 18%.

Ad avviso dell’attore, unico responsabile dell’infortunio era, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Condominio.

Quest’ultimo si costituiva contestando la domanda attrice e chiamava in garanzia l’Unipol s.p.a..

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda attrice e compensò fra le parti le spese del giudizio.

Propose appello (attore Omissis) chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Roma con l’accertamento e declaratoria dell’esclusiva responsabilità del sinistro a carico del convenuto e condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituì in giudizio il Condominio appellato contestando quanto ex adverso dedotto.

La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese processuali.

Propone ricorso per cassazione (attore Omissis) con tre motivi.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta <<violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 3 c.p.c.>>

Ad avviso del (attore Omissis) la Corte d’appello di Roma ha correttamente ritenuto di applicare alla fattispecie in esame l’art. 2051 c.c., ma “non eseguiva un’appropriata applicazione della norma… disapplicando così’ la stessa disposizione che veniva posta alla base della propria decisione”.

II ricorrente ritiene che il Condominio non ha dimostrato il caso fortuito; che egli ha dimostrato il nesso causale fra il danno e la caduta sulla grata; che non possa considerarsi caso fortuito la pioggia che rendeva viscida e scivolosa la medesima grata. I1 caso fortuito attiene infatti al profilo causale dell’evento e deve avere carattere di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, connotati questi che non appartengono ad una leggera pioggia.

Il motivo e infondato.

E’ consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno da lui subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass., 29 novembre 2006, n. 25243; Cass., 13 luglio 2011, n. 15389).

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.) Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato del luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione(buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (Cass., 13 marzo 2013, n. 6306).

In particolare, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Spetta al giudice di merito valutare se il danno subito da un soggetto è stato causato da una cosa in custodia, resa pericolosa da agenti esterni, ovvero dalla mancata adozione di cautele da parte del danneggiato, con la conseguenza che l’accertamento e valutazione della sussistenza di una situazione di responsabilità riconducibile alla disposizione di cui all’art. 2051 c.c., costituisce espressione di una tipica valutazione di fatto, incensurabile in cassazione se sorretta da congrua e logica motivazione.

Facendo applicazione del suddetto criterio relazionale al caso in esame, deve rilevarsi come il danneggiato era a conoscenza della grata per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarla.

Correttamente la sentenza impugnata ha quindi applicato 1’art. 2051 c.c. ritenendo che il danno sia da ricondurre al comportamento negligente del danneggiato che avrebbe potuto porre in essere le elementari cautele dettate dalla presenza di una grata bagnata dalla pioggia; in particolare il (attore Omissis) avrebbe dovuto evitare di camminare sul tratto reso scivoloso dalla pioggia, il che gli avrebbe certamente consentito di evitare di cadere, come di certo deve aver fatto tutte le volte in cui in precedenza ha percorso la stessa zona ove abitava.

Con il secondo motivo si denuncia <<nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 5 c.p.c.>>

Sostiene il ricorrente che in assenza di qualsiasi prova in ordine non solo alla ricorrenza del caso fortuito ma anche in relazione all’effettiva condotta colposa tenuta dal (attore Omissis), la Corte ha erroneamente ritenuto che l’evento dannoso fosse addebitabile esclusivamente a un comportamento negligente dello stesso danneggiato, affermando che costui poteva porre in essere le elementari cautele dettate dalla presenza di una grata bagnata dalla pioggia.

Ritiene pertanto il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria e sviluppa argomenti in contrasto con l’art. 2051 c.c.

Con il terzo motivo si denuncia <<nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 5 c.p.c. a causa di falsa, erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.>>

Sostiene il ricorrente che la Corte ha erroneamente valutato le risultanze processuali. E’ emerso infatti, in fase istruttoria, che la grata non era dotata di alcun accorgimento antiscivolo e che i testimoni hanno confermato che l’attore era caduto sulla grata. Codeste circostanze di fatto, unitamente alle prove testimoniali, secondo il (attore omissis), avrebbero dovuto indurre la Corte d’Appello ad accogliere le sue richieste perché era risultato dimostrato il nesso di causalità fra la condotta del danneggiato e l’evento dannoso.

I due motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

II ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosi liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197)

Nel caso in esame la Corte d’Appello, con congrua e corretta motivazione, ha ritenuto che la caduta del (attore Omissis) sia stata provocata dalla sua disattenzione e che la stessa avrebbe potuto essere agevolmente evitata essendo nota al medesimo (attore Omissis) la situazione ambientale. Di conseguenza, tenuto conto che il fatto è accaduto in pieno giorno e che la grata era ben visibile, tale disattenzione costituisce ragione di esclusione del nesso di causalità mentre la circostanza che la grata fosse bagnata avrebbe dovuto aumentare nel (attore Omissis) il tasso d’attenzione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non si dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 27 maggio 2015

II Consigliere estensore

 

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