Corte Suprema di Cassazione – sezione seconda civile – sentenza n. 1423 del 26 gennaio 2016

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 22 e ss legge 689/1981 (ricorrente Omissis) adiva il GP di Milano chiedendo l’annullamento dei verbali di contestazione nn. 5586 e 6010 elevati il 5/9/08 dalla polizia locale di Cesano Boscone per violazione degli art. 189 I e V e 141 II e XI cds.

Il Comune contestava l’opposizione che veniva rigettata con sentenza del 23.10.2009.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 10.11.2011 rigettava l’appello del (ricorrente Omissis) osservando che i motivi di gravame, riassumibili nell’utilizzo di fonti di prova illegittime non potendo gli agenti utilizzare filmati eseguiti da telecamere di un centro commerciale, nell’assenza di prove in ordine all’identificazione del (ricorrente Omissis) quale autore del sinistro, nella erroneità della contestazione non avendo l’incidente causato intralcio alla circolazione e non essendoci feriti, nell’incompatibilità dei danni riportati dalle due vetture rispetto alla dinamica del sinistro come ricostruita dagli operanti, erano infondati.

In ordine al richiamo all’art. 12 cds non si rinvenivano preclusioni all’utilizzo di strumenti tecnici per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, l’identificazione del (ricorrente Omissis) era stata operata anche alla luce delle spontanee dichiarazioni dallo stesso rese nell’immediatezza, l’art. 189 cds era applicabile anche all’ipotesi di conducente che abbia omesso di fermarsi in caso di incidente con danni gravi alle cose e nella specie l’auto era semidistrutta, l’area di parcheggio, ancorché privata era aperta al pubblico, i danni ai veicoli erano compatibili con la dinamica come ricostruita dagli operanti.

Ricorre (ricorrente Omissis) con quattro motivi, non resiste il Comune.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione di norme di diritto riportando parte della motivazione, ritenuta errata nel riferimento all’art. 12 cds; il Comune non aveva depositato i filmati ma solo i fotogrammi dell’auto incidentata ed in tema di limiti di velocità il momento decisivo dell’accertamento mediante autovelox è costituito dalla presenza di uno dei soggetti di cui all’art. 12 cds mentre nella specie si trattava di fotogrammi di telecamera ad uso esclusivo di sorveglianza del supermercato (Omissis).

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine all’identificazione del soggetto alla guida dell’autocarro DAF tg (Omissis) non avendo mai il (ricorrente Omissis) ammesso la sua responsabilità del sinistro avendo dichiarato di non essersi accorto di aver danneggiato un veicolo in sosta.

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione non essendovi stata alcuna violazione dell’art. 189 – I cds che prevede l’obbligo di fermarsi per prestare assistenza a coloro che abbiano eventualmente subito danni alla persona mentre nella specie i danni consistevano in una forte ammaccatura lato posteriore sinistro e paraurti posteriore, rottura totale portellone posteriore con rottura lunotto.

Col quarto motivo si denunziano vizi di motivazione sulla contestata violazione dell’art. 141 II e XI cds nel riferimento alla incapacità del conducente di compiere manovre in sicurezza a causa dei gravi danni provocati.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale.

L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, ne’ in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto dalla controparte.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’ art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3 della legge 20 novembre 1982 n.. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta) “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona’ per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

La stessa sentenza, già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in motivazione che “resta naturalmente per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”; di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocativo in ius del destinatario dell’atto.

Deve, quindi, affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto ( della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cpc) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04).

In particolare deve reputarsi, tenuto conto delle recenti pronunzie di questa Corte che, proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa che, nella specie si verta in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, dal momento che, da un lato, la parte non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento, ma è rimasta del tutto inerte e, dall’altro, il principio, pure di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 16 dicembre 2015.

Il consigliere estensore

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