Tribunale di Lucca – 16 gennaio 2015 n. 77

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Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza del Tribunale di Lucca – 16 gennaio 2015 n. 77

 R E P U B B L I C A   I T A L I A N A     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  IL TRIBUNALE DI LUCCA       in  composizione  monocratica nella persona del Giudice Dott. Massimo NIRO  decidendo  ai  sensi  dell’art.  281-sexies  c.p.c. nella causa promossa da  Ga.  St.  (C.f.: (omissis…)), domiciliato presso lo studio dell’Avv.Alessandro ROSSETTI, che lo rappresenta e difende; ATTORE    contro  COMUNE DI STAZZEMA (C.f. (omissis…)/P.Iva: (omissis…)), in personadel Sindaco pro tempore, domiciliato presso lo studio dell’Avv. LuigiPIVA, che lo rappresenta e difende; CONVENUTO Conclusioni  dell’attore:  “Voglia  l’Ill.mo Tribunale di Lucca, ognidiversa  istanza  deduzione ed eccezione disattesa: accertare che ilsinistro per cui è causa è avvenuto per colpa esclusiva del Comune diStazzerna  ed  in  conseguenza di ciò: 2) condannare il convenuto alrisarcimento   di   tutti  i  danni  ( materiali,  patrimoniali, nonpatrimoniali  e  spese)  patiti  dal  Sig.  Ga.  St. nella misura cherisulterà  giusta  ed  equa  e  provata,  con rivalutazione monetariasecondo ISTAT dalla data del sinistro al saldo e interessi legali perlo stesso periodo sul capitale rivalutato;

3) condannarsi inoltre il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre a Cap ed Iva come per legge”. Conclusioni del convenuto: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Lucca accertare la mancanza di responsabilità a carico della convenuta sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c. e pertanto respingere la domanda attrice, con vittoria di spese ed onorari di causa, rimborso forfetario 12,5%, Iva e Cap come per legge”. Al termine della discussione orale della causa, all’udienza del 16-1-2015, pronuncia la seguente SENTENZA di cui viene data immediata lettura ex art. 281-sexies c.p.c..

Fatto
Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato Ga. St. ha convenuto in giudizio il Comune di S., esponendo che in data 9.8.2009, alle ore (omissis…) circa, percorreva a bordo della propria bicicletta Via (omissis…) in prossimità del Comune di S., con direzione verso M., e ad una distanza di circa 300-400 metri dalla piazza del Comune di S. incrociava un’autovettura che percorreva, seguita da alcuni cicloamatori, Via (omissis…) con senso di marcia opposto a quello dell’attore; che l’attore, essendo la carreggiata stradale sul punto larga circa 2,50 e comunque nel rispetto delle norme del codice della strada, si spostava sul margine destro della carreggiata stessa, dove era tuttavia presente un profondo avvallamento, e quindi, transitando su tale avvallamento, seppur a velocità moderata, perdeva il controllo della bicicletta e cadeva rovinosamente a terra; che l’attore, nella caduta, riportava gravi lesioni consistenti nella frattura della clavicola e della scapola sinistra, in contusioni polmonari e pneumotorace, che rendevano necessario il suo ricovero in ospedale; che tali lesioni comportavano per l’attore una previsione di invalidità permanente pari al 5/6%, con una invalidità temporanea assoluta pari a giorni 50 e per complessivi giorni 90; che oltre a tali danni l’attore sopportava spese mediche pari ad € 500,70; che all’attore doveva essere risarcito anche l’intero danno “morale” sopportato a seguito del sinistro, che doveva considerarsi come la diretta conseguenza delle sofferenze patite a causa delle lesioni subite nel sinistro; che i danni materiali sopportati dall’attore a seguito del sinistro ammontavano ad € 870,00, quale danno alla bicicletta su cui viaggiava e per i danni al vestiario da ciclista danneggiato sempre nel sinistro (tuta, casco e occhiali); che, inoltre, l’attore si rivolgeva alla Società di infortunistica Studio IUS al fine di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese sopportate a seguito del sinistro in questione, così da avvalersi dell’opera di un soggetto che, possedendo particolari cognizioni, gli assicurasse la corretta trattazione della pratica e la possibilità di ottenere il risarcimento in via transattiva; che la società di infortunistica IUS era un soggetto pienamente legittimato a svolgere l’esercizio di un’attività professionale e dava corso all’incarico ricevuto, interagendo inizialmente con il Comune di S. e poi con la compagnia di assicurazione del Comune stesso, al fine di raggiungere un accordo stragiudiziale; che, nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla data del sinistro, ad oggi non era stato possibile raggiungere nessun accordo; che l’attore, per l’istruzione e la gestione stragiudiziale della controversia da parte dell’Infortunistica IUS, sopportava spese per € 1.900,00 ed il compenso dovuto allo Studio IUS costituiva un danno strettamente dipendente dal sinistro e, quindi, pienamente risarcibile; che, nel caso di specie, il Comune convenuto era responsabile per il verificarsi dell’evento sia ai sensi della norma speciale dell’art. 2051 c.c. sia ai sensi della norma generale dell’art. 2043 c.c.; che, sotto il primo profilo, nel caso in esame la presenza di una grossa buca sulla strada aveva reso la stessa pericolosa per gli utenti e, a fronte di tale situazione, nessuna vigilanza era stata effettuata dalla P.A. e quest’ultima non aveva nemmeno posto in essere le più elementari cautele (segnaletica di’pericolo) al fine di poter rendere edotti gli utenti della strada della potenziale situazione di pericolo; che, infatti, la Via (omissis…) era una via, almeno nel punto in cui era successo il sinistro, posta a non più di 300-400 metri dalla piazza centrale del Comune di S., posizione in cui da parte del Comune convenuto ben si sarebbe potuto esercitare il potere/dovere di controllo sullo stato della strada medesima; che, quindi, a fronte di una situazione di pericolo protratta nel tempo si evidenziava l’assoluta inerzia della P.A., la quale, pur essendo custode del bene, aveva omesso ogni forma di controllo sullo stesso e non aveva posto in essere neppure le cautele minime (segnaletica di pericolo) atte ad evitare che gli utenti della strada potessero subire danni a causa delle condizioni della stessa, per cui era evidente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di S. per i danni sopportati dall’attore; che, inoltre, sussisteva la responsabilità del Comune convenuto al sensi dell’art. 2043 c.c., poiché l’imputabilità del fatto al predetto derivava dalla condotta colposa e negligente posta in essere avendo omesso di vigilare sullo stato della strada ed avendo omesso di eliminare la buca creatasi e, in conseguenza di ciò, avendo permesso che la strada si rendesse pericolosa per gli utenti; che a ciò si aggiungeva che la P.A. aveva omesso di apporre sul margine della strada idonea segnaletica atta ad avvertire gli utenti della presenza di buche pericolose sul manto stradale; che, ancora, la buca posta sulla carreggiata stradale costituiva una vera e propria insidia, essendo posizionata – per chi percorreva Via (omissis…) con la direzione di marcia dell’attore – appena dietro una curva sinistrorsa e, quindi, essendo visibile solo quando ormai era troppo tardi per evitarla; che, in ogni caso, l’attore si trovava a percorrere una strada con una carreggiata molto stretta (circa m.2,50) e si spostava sulla destra perché il resto della carreggiata era di fatto occupato da un’autovettura seguita da un gruppo di cicloamatori provenienti in senso opposto, per cui l’attore al momento del sinistro non aveva potuto vedere la buca, in quanto impegnato ad evitare di collidere con l’auto ed i cicloamatori provenienti in senso opposto, e non avrebbe potuto comunque modificare la propria traiettoria o spostarsi in altra parte della carreggiata, atteso che la restante parte della carreggiata risultava occupata.

Pertanto, l’attore ha chiesto di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.

Il Comune di S. si è costituito in giudizio, deducendo che non aveva contezza diretta dell’evento ed incombeva all’attore dimostrare sia le modalità dell’evento che il rapporto di causalità tra la buca e la caduta; che, peraltro, risultava estremamente incerta la localizzazione del punto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, poiché nell’esposizione di cui alla citazione si diceva “a una distanza di 3-400 metri dalla Piazza del Comune di S. “, mentre nella dichiarazione allegata agli atti del Sig. Lu. Fe. si affermava “a 300 / 440 metri dalla Piazza di Sant’Anna di S. ” e, dato che il Comune di S. aveva sede in Pontestazzemese, Piazza (omissis…), appariva evidente che l’identificazione del luogo del sinistro era estremamente contraddittoria;

che il convenuto contestava esservi responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., alla luce del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti affermato dalla Corte costituzionale (10.5.1999 n. 156), secondo cui l’utente era “gravato di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario del bene demaniale per salvaguardare la propria incolumità “, per cui “l’esistenza dì un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso” (Cass. 5669/2010); che, in punto di quantum debeatur, si contestava che le lesioni conseguenti all’evento avessero avuto la durata indicata e che dalle stesse fossero derivati postumi di carattere permanente, dei quali si contestava la quantificazione, così come si contestava la riferibilità al sinistro e la risarcibilità delle spese mediche, si contestava la somma necessaria per il ripristino della bicicletta e si contestava la ripetibilità delle spese relative all’assistenza fornita dallo Studio Ius, mancando anzitutto il relativo documento fiscale e contestandosi che l’attività svolta dal medesimo – invio di 2 lettere raccomandate – concretizzasse quell’assistenza che giustificava la richiesta di una parcella di tale importo.

Il convenuto ha concluso come riportato in epigrafe.

La causa è stata istruita mediante assunzione di prove per testi e per interrogatorio formale, nonchè C.T.U. medico – legale; quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, è stata discussa e decisa all’odierna udienza del 16-1-2015.

Diritto
Considerato in diritto.

La domanda dell’attore è fondata e, quindi, meritevole dì accoglimento.

Si ritiene sussistente e provata la responsabilità del Comune di S. per l’evento dannoso occorso a Ga. St., in base alla norma dell’art. 2051 c.c.: infatti, secondo il più recente e consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità l’art. 2051 c.c. è applicabile in generale alle strade aperte al pubblico transito, in relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, ed il nesso causale tra la “res” e l’evento dannoso lamentato è interrotto soltanto nelle ipotesi di danni cagionati da alterazioni provocate dagli utenti stessi o comunque talmente repentine da non poter essere controllate dal custode (cfr. Cass. 24529/2009, Cass. 24419/2009).

Nel caso di specie, emerge chiaramente dagli atti che la caduta dell’attore, alla guida della sua bicicletta, è stata provocata da una buca o avvallamento – o “abrasione dell’asfalto”, come denominata dal convenuto – posta sul margine destro della carreggiata stradale dal medesimo percorsa (Via (omissis…) con direzione verso M., ad una distanza di circa 300-400 metri dalla Piazza di Sant’Anna di S.): margine destro della carreggiata sul quale l’attore si era portato per non collidere con un’autovettura (ed alcuni cicloamatori che la seguivano) che procedeva nell’opposta direzione di marcia, atteso che la strada in questione era stretta. Tale dinamica del sinistro risulta pienamente confermata dal testimone oculare Lu. Fe., il quale ha altresì confermato lo stato dei luoghi risultante dalle fotografie prodotte dall’attore (doc. 3), precisando il punto della caduta del Ga., che “la strada è stretta e l’avvallamento si trova all’interno della stessa, ed è posto sul margine “, che “un’autovettura stava sopraggiungendo con direzione verso la piazza di S. Anna di S., e cioè opposta a quella del Ga., vi erano anche dei ciclisti che stavano transitando sulla strada con direzione opposta a quella dell’attore ” e che “non era presente sul luogo segnaletica di pericolo, circa la presenza della buca ” (cfr. deposizione del teste Lu. all’udienza del 24-9-2012).

Circa la visibilità o meno della buca o avvallamento in questione, il teste Lu. ha dichiarato di essere passato nella strada e di non averla notata: dalle foto prodotte si evince che la buca si trova subito dopo una curva (per chi percorre la strada nella direzione del Ga.) e, dunque, è ben difficilmente visibile prima di aver impegnato la curva (come dichiarato dal Lu. nella dichiarazione testimoniale prodotta dall’attore, doc. 2).

Il teste Ra. Gi., pur essendo intervenuto sul luogo del sinistro a sinistro già avvenuto, ha peraltro confermato che la buca era quella riprodotta nelle fotografie allegate, precisando che nel luogo non era presente segnaletica di pericolo e che “la strada in questione ha sempre presentato varie buche che venivano talvolta ricoperte e poi si riformavano nel tempo” (cfr. la sua deposizione all’udienza del 24-9-2012).

Pertanto, alla luce degli elementi finora evidenziati non pare dubbio che l’attore abbia assolto l’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada con un avvallamento posto sul margine destro della stessa) e l’evento dannoso, come richiesto nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., mentre il convenuto non ha adempiuto l’onere – sul medesimo incombente – di provare il caso fortuito, ossia un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale (così Cass. 2075/2002).

Al riguardo, nessuna prova è stata offerta nel caso in esame e, in particolare, nessuna prova è stata offerta di una pretesa condotta colposa del danneggiato, che possa aver determinato in via esclusiva – o anche solo concorso a determinare – l’evento dannoso “de quo”: quanto affermato genericamente dal Comune convenuto circa un preteso comportamento negligente o imprudente dell’attore risulta privo del benché minimo supporto probatorio. Infatti, è smentito dagli atti, come in precedenza osservato, che la buca in oggetto fosse facilmente avvistabile per chi percorreva la strada (Via (omissis…)) con la direzione dell’attore; così come nessun elemento obiettivo consente di affermare che il Ga. procedesse a velocità elevata o comunque non prudente (si noti che nessun accenno in tal senso è contenuto nella comparsa di risposta del Comune e che solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. si accenna ad una pretesa “forte velocità” dell’attore).

Ne discende, dunque, che va affermata la responsabilità del Comune di S., quale proprietario e custode della strada in questione, per l’evento dannoso de quo, ai sensi dell’art. 2051 c.c. responsabilità che pacificamente ha carattere oggettivo, fondandosi sul mero rapporto di custodia, per cui solo lo stato di fatto e non la violazione dell’obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie (Cass. 13770/2006).

Venendo ora al quantum debeatur, dalla C.T.U. medico – legale – svolta in maniera corretta e senza osservazioni da parte dei C.T.P. – risulta che il Ga. ha riportato a seguito del sinistro in oggetto lesioni costituite da “un valido politrauma ad emisoma sn con fratture costali multiple in sede emiclaveare, frattura scapola, PNX – risoltosi con drenaggio toracico; frattura estremo distale clavicola”, da cui sono residuate “sindrome algodisfunzionale spalla sn – pur con lievi preesistenze, esiti frattura 5 coste a sn, frattura scapola sn”: lesioni che hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 50, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15, nonché un danno biologico permanente pari al 5,5% (v. relazione del C.T.U. Dott. Pietro Co.).

Circa i criteri di liquidazione del danno biologico o danno non patrimoniale alla persona, trattandosi nella specie di danno derivante da sinistro non connesso alla circolazione stradale, non è applicabile la tabella di cui all’art. 139 D.Lgs. 209/2005, bensì la tabella aggiornata del Tribunale di Milano, considerata da autorevole giurisprudenza come affidabile parametro di liquidazione (cfr., per tutte, Cass. sez. III 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico – fisica presuppone l’adozione di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto).

Così si ottiene per l’attore, a titolo di danno biologico permanente, la somma di € 8.318,00 e, a titolo di danno biologico temporaneo totale e parziale, la somma di € 6.120,00, per un totale di € 14.438,00: può inoltre riconoscersi al medesimo un aumento a titolo di “personalizzazione” del danno, in considerazione delle particolari condizioni soggettive del danneggiato (in specie della persistenza di sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra, al torace e alle costole: v. C.T.U.), in misura pari al 15% del danno biologico permanente, cioè pari ad € 1.248,00, per cui l’importo complessivo è di € 15.686,00.

Non è invece riconoscibile una voce autonoma di danno a titolo di danno morale, come richiesto dall’attore, poiché secondo l’indirizzo giurisprudenziale più convincente – a parere di questo Giudice – il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. costituisce una categoria unitaria e tipica e, quindi, determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (Cass. sez. un. 11.11.2008): la valutazione delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, tradizionalmente compiuta con il danno morale, va invece effettuata tramite una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, come in precedenza si è fatto. Vi sono, poi, le spese mediche documentate dall’attore e ritenute congrue dal C.T.U., per un ammontare complessivo di € 500,70, che vanno comprese nel risarcimento spettante al Ga., nonché le spese sostenute per la riparazione della bicicletta e degli accessori (casco, pantaloncino, ecc.) danneggiati, pari ad € 870,00, come da documento prodotto (preventivo di riparazione e scontrino fiscale) e confermato dal teste Bi. Wa..

Ancora, l’attore chiede il risarcimento di un’ulteriore voce di danno rappresentata dalla spesa per l’assistenza stragiudiziale nella pratica relativa al sinistro de quo, affidata allo Studio IUS di Lucca, per l’importo di € 1.900,00: sul punto va osservato che l’incarico a tale studio è documentato, ma l’attività svolta in esecuzione dell’incarico è documentata solo con l’invio di due lettere raccomandate (indirizzate al Comune di S. e alla sua compagnia assicurativa) di richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro (doc. 1). Pertanto, poiché l’importo di cui alla prenotula dello Studio IUS (€ 1.900,00) non è stato pacificamente ancora corrisposto dall’attore (v. comparsa conclusionale, pag. 10) e poiché il compenso richiesto appare spropositato rispetto alla modesta attività stragiudiziale svolta, si ritiene di liquidare all’attore a questo titolo, in via forfetaria, la somma di € 300,00 (v. tariffario dei compensi di cui al doc. 11), apparendo che solo entro i limiti di quest’ultima somma la spesa per l’assistenza stragiudiziale risulti giustificata (cfr., in materia, Cass. sez. III 1.12.2009).

Sull’importo complessivo liquidato come risarcimento dei danni, già espresso in valori monetari attuali e pari ad € 17.356,70, sono dovuti gli interessi legali dalla data del sinistro. Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza.

PQM
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede

1) dichiara la responsabilità del convenuto Comune di S. per l’evento dannoso occorso all’attore Gabriella Stefano e, conseguentemente, condanna il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell’attore, che liquida complessivamente in € 17.356,70, oltre interessi legali a decorrere dalla data del sinistro (9.8.2009);

2) condanna il convenuto al rimborso in favore dell’attore delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compenso e in € 1.469,36 per spese, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CPA nella misura di legge;

3) pone le spese di C.T.U. a totale carico del convenuto.

Lucca, lì 16-1-2015.

Depositata in Cancelleria il 16/01/2015

Massima

In tema di responsabilità ex art. 2051 e art. 2043 c.c. della p.a., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato – sussistente anche quando abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche – esclude la responsabilità della P.A, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.

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