Legge 6 maggio 2015 n.55 (riduzione dei termini per la pronunzia di divorzio)

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LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi. (15G00073) (GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2015

Art. 1

  1. Al secondo capoverso della lettera b), del   numero   2), dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche   quando   il   giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

             Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 . 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo’ essere domandato da uno dei coniugi:

             1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge e’ stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu’ sentenze, per uno o piu’ delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu’ condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

                   Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita’ a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

                 Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non e’ proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e’ ripresa;

               2) nei casi in cui:

a) l’altro coniuge e’ stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneita’ del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) e’ stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e’ stata omologata la separazione consensuale ovvero e’ intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e’ iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono   essersi protratte   ininterrottamente   da   almeno   dodici   mesi dall’avvenuta   comparizione   dei   coniugi   innanzi   al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi   nel   caso   di   separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto   a   seguito   di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi   all’ufficiale   dello   stato   civile.

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si e’ concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli   elementi   costitutivi   e   le condizioni di punibilita’ dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si   e’ concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;

e) l’altro coniuge,   cittadino   straniero,   ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non e’ stato consumato;

g)   e’   passata   in   giudicato   sentenza   di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.».

Art. 2

  1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

   «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

         Si riporta il testo dell’art. 191 del codice civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 191. Scioglimento della comunione.

             La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

             Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale   di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile   ai   fini   dell’annotazione   dello scioglimento della comunione.

             Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’art. 177, lo scioglimento della comunione puo’ essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’art. 162.».

 Art. 3

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi’ 6 maggio 2015

                             MATTARELLA

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