Contratto di formazione e lavoro e anzianità di servizio

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Se è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale, l’equiparazione posta dalla legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Ne consegue che non è possibile per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, “sterilizzare” il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro – con sentenza n. 18045 del 14 settembre 2015

Contratto di formazione e lavoro e anzianità di servizio

Contratto di formazione e lavoro e anzianità di servizio

Il caso

Con sentenza del 30 marzo 2009, la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del primo giudice con cui è stato riconosciuto il diritto di un lavoratore al computo a fini economici – e segnatamente per gli incrementi periodici della retribuzione – dell’anzianità maturata nel corso del rapporto di formazione e lavoro intercorso con la Rete Ferroviaria Italiana Spa dal 6 aprile 2000 al 6 aprile 2002, trasformato alla scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La motivazione della Corte di merito

La Corte ha ravvisato la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che, in contrasto con quanto disposto dall’art. 3, co. 5, d.l. n. 726 del 1984, conv. in L. n. 863 del 1984, escludevano la computabilità di detta anzianità.

Il ricorso per cassazione.

Con ricorso dell’11 novembre 2009 Rete Ferroviaria Italiana Spa ha domandato la cassazione della sentenza per un unico articolato motivo al quale ha resistito con controricorso il lavoratore.

I motivi del ricorso

Con il mezzo di impugnazione si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge e di contratto collettivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., chiedendo alla Corte “se contrasti con la norma di cui all’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in I. n. 863/1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato – il contratto collettivo – nella specie, Accordo interconfederale 8.12.1998, paragrafo 7.5., e CCNL dei dipendenti delle ferrovie statali 7.7.1995, punto 5.2 – che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione e lavoro, tenuto conto anche del fatto che la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro”.

Il rigetto del ricorso alla luce del pronunciamento delle sezioni unite.

La Suprema Corte ritiene il motivo infondato in ragione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità scaturiti da Cass. SS.UU. n. 20074 del 2010.

Le ragioni del contrasto risolte dall’intervento delle Sezioni Unite.

Era sorto contrasto – affermano i giudici di piazza Cavour – se fossero valide o meno, in riferimento alla prescrizione di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e 12, come convertito nella L. n. 863 del 1984, le norme della contrattazione collettiva nella parte in cui escludono il diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare degli aumenti periodici di anzianità computando anche l’anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro. Più in particolare, se la garanzia posta per il lavoratore dall’art. 3, commi 5 e 12, cit., riguardi solo gli istituti di fonte legale (quale all’epoca l’indennità di anzianità ed attualmente il trattamento di fine rapporto), non suscettibili di deroghe in peius ad opera della disciplina collettiva, ovvero anche istituti di fonte contrattuale, quali gli aumenti periodici della retribuzione (c.d. scatti di anzianità), istituti la cui regolamentazione è interamente rimessa alla contrattazione collettiva. E le Sezioni unite hanno risolto la questione in senso favorevole ai lavoratori.

La supremazia della legge rispetto alla contrattazione collettiva.

Il Supremo Collegio ha ritenuto, in sintesi, di privilegiare la tesi secondo cui, se è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale, l’equiparazione posta dalla legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Non è possibile, ad avviso delle Sezioni Unite, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, “sterilizzare” il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione al lavoro sia ex lege equiparabile al lavoro prestato.

Le decisioni della Corte di Giustizia

Analogamente – proseguono gli Ermellini – non è possibile una disciplina differenziata in ragione della pregressa formazione perché ciò integrerebbe la fattispecie di una discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l’età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale (nella specie, austriaca) che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età.

Il principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione“.

E poiché la Suprema Corte, nel caso in esame, non ravvisa ragioni per discostarsi da tale principio, rigetta il ricorso.

Una breve riflessione

Sentenza interessante, quella in argomento, che pone l’accento sulla tutela del lavoratore.

La questione oggetto del contendere, che ha costituito, in passato, occasione di contrasto tra le sezioni semplici della Corte di legittimità, è molto semplice. Non altrettanto la soluzione del contrasto.

Nel 2010, difatti, il contrasto esistente viene risolto, in senso favorevole per il lavoratore, dalle sezioni unite.

Ancora, una volta, però, non si può non notare come la svolta giunga, guarda caso, dopo poco tempo rispetto ad una importante pronuncia della Corte di giustizia che aveva denunciato, anche se in un caso diverso ed in relazione alla legislazione di altro Stato membro, l’omessa considerazione del periodo di formazione e lavoro per il computo degli scatti di anzianità.

La decisione in rassegna, dunque, delinea e rimarca una “inferiorità” delle norme contenute nella contrattazione collettiva rispetto a quelle di legge.

Difatti, pur se gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale, va considerato che la legge ha equiparato il periodo di formazione al lavoro con il lavoro prestato. Tale equiparazione deve ritenersi di carattere cogente, inderogabile, e quindi, a fronte del contrasto con le (diverse) previsioni contenute nel contratto collettivo, la legge non può che prevalere. Diversamente, si verrebbe a determinare una sorte di discriminazione tra lavoratori passibile di censura innanzi gli organi di giustizia eurounitaria.

La sentenza in rassegna appare apprezzabile, infine, sotto altro profilo: attraverso il principio di diritto espresso viene mitigato o se si preferisce, contrastato, il ricorso “improprio” ai contratti di formazione e lavoro con l’unica finalità di ottenere agevolazioni fiscali o previdenziali.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

 

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