Cassazione civile sezioni unite 16 febbraio 2015 n. 3023

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Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile sezioni unite 16 febbraio 2015 n. 3023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. ROVELLI     Luigi Antonio  –  Primo Presidente f.f.  –  Dott. ODDO  Massimo  –  Presidente Sezione  –  Dott. RORDORF     Renato  –   Presidente Sezione  –  Dott. MAZZACANE   Vincenzo   –  Consigliere  –  Dott. CAPPABIANCA  Aurelio  –  rel. Consigliere  –  Dott. CHIARINI    Maria Margherita    –  Consigliere  –  Dott. VIVALDI     Roberta    –  Consigliere  –  Dott. NAPOLETANO  Giuseppe      –  Consigliere  –  Dott. TRAVAGLINO  Giacomo  –  Consigliere  –  ha pronunciato la seguente:    sentenza  sul ricorso 5391/2014 proposto da:           F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA RENATO, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso; – ricorrente –    contro PROCURATORE  GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  DI  CASSAZIONE,   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA; – intimati – avverso  la  sentenza  n. 202/2013 del CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE, depositata il 12/12/2013; udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA; udito l’Avvocato Renato TOBIA; udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. RUSSO  Rosario  Giovanni,  che ha concluso per  l’inammissibilità  o rigetto del ricorso.

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione 29.9.2011, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma irrogò all’avv. F.S. la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo, avendolo ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (di cui all’art. 5 del vigente Codice deontologico forense), di quello di lealtà e correttezza (di cui al seguente art. 6) nonchè del dovere di agire in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella dignità della professione (di cui al successivo art. 56). Ciò, per essersi abusivamente introdotto munito di appunti e trasmettitori, esibendo tesserino simile a quello in dotazione ai commissari di esame e qualificandosi delegato del Consiglio dell’ordine, nelle aule dell’Hotel (OMISSIS), mentre si svolgeva la sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2010, ed aver tentato di favorire partecipanti all’esame.

Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense in data 12.12.2013, di integrale conferma di quella del Consiglio territoriale, l’avv. F.S. ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, lamentando: a) la mancata sospensione del giudizio nonostante la pendenza, in relazione ai medesimi fatti, di procedimento penale per il reato di cui agli artt. 340 e 494 c.p.;

  1. b) il mancato rilievo della nullità del giudizio di primo grado per avervi preso parte un componente del Consiglio dell’Ordine (avv. Alessandro Graziani), poi dichiarato decaduto con decisione del Consiglio nazionale; c) la carenza di prova, con particolare riguardo alla mancata ammissione di testi a discarico; d) la misura eccessiva della sanzione e la sua sproporzione in rapporto al comportamento ascrittogli.

Il Consiglio dell’Ordine territoriale non ha svolto difese.

Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

1) – 1. Le prime tre censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata sono infondate.

  1. Invero, quanto alla prima doglianza (sulla mancata sospensione del giudizio) – anche a trascurare la previsione della L. n. 247 del 2012, art. 54, cui pare verosimilmente ispirata la motivazione in parte qua del Consiglio nazionale forense – non può omettersi di rilevare che non risulta provato in atti (e nemmeno prospettato, atteso che, in proposito, il ricorrente riferisce di mera iscrizione nel registro “degli indagati”) il concreto esercizio di azione penale a carico del ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
  2. Quanto alla seconda doglianza (sulla composizione del collegio del Consiglio territoriale dell’Ordine), deve considerarsi che la decisione del Consiglio nazionale forense appare aver tratto, dalla natura amministrativa delle funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli avvocati e del correlativo procedimento (cfr. Cass., ss.uu. 20360/07, 23240/05), coerente corollario in merito alla validità di deliberazione, che, in rapporto alla circostanza dedotta, non risulta specificamente censurata con riguardo all’osservanza del quorum prescritto.
  3. La terza doglianza (sulla prova dell’illecito) si rivela, poi, inammissibile, giacchè il ricorrente riporta in termini essenzialmente generici il contenuto delle prove testimoniali che sostiene ingiustificatamente non ammesse dal giudice disciplinare e non ne deduce che in termini del tutto ipotetici la relativa idoneità a sovvertire il giudizio conclusivo; mentre le uniche circostanze concrete in proposito riferite (in merito alle giustificazioni fornite al personale di vigilanza sulla sua presenza nel luogo dell’esame) non risultano decisivamente contraddire il tenore dell’incolpazione ascrittagli.

2) – 1. Alla luce della disciplina sopravvenuta, il quarto motivo di ricorso, incidente sulla misura della sanzione, induce, veceversa, a cassare, sul punto, la sentenza impugnata ed a rinviare corrispondentemente gli atti al Consiglio nazionale forense per un nuovo esame.

  1. Invero, la 1. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2.2.2013, contempla all’art. 65 (rubricato “Disposizioni transitorie”) un comma (il quinto, interamente dedicato all’emanando nuovo codice deontologico), che si conclude con le seguenti proposizioni: “… L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.

Nel fissare il momento di transizione dall’operatività del vecchio a quella del nuovo codice deontologico, la nuova legge professionale sancisce, dunque, esplicitamente – così prevenendo le incertezze interpretative manifestatesi in occasione di precedenti successioni di norme deontologiche (e, peraltro, risolte in base al diverso criterio del tempus regit actum: cfr. Cass. 15120/13, 28159/08) – che la successione nel tempo delle norme dell’allora vigente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi d’illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al criterio del favor rei.

  1. In tale prospettiva, deve, d’altro canto, constatarsi che il nuovo codice deontologico approvato il 31.1.2014, pubblicato il 16.10.2014 ed entrato in vigore il 15.12.2014 – presenta, tra le principali innovazioni rispetto al codice previgente, la (ancorchè non assoluta, certamente tendenziale) tipicizzazione degli illeciti e la predeterminazione delle sanzioni correlativamente applicabili. E, con peculiare riferimento alla condotta di cui agli addebiti oggetto del presente giudizio, che – mentre, il relativo art. 9 comma 2 (in tema di “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”), in combinato disposto con l’art. 20 (“Responsabilità disciplinare”), configura quale illecito disciplinare non tipizzato il comportamento dell’avvocato che, anche al di fuori dello stretto esercizio dell’attività professionale, non osservi i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense – il successivo art. 72 (sotto la rubrica “esame di abilitazione”) prevede specificamente:

“2. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. 2.

Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. 3….”).

  1. Gli esposti rilievi – atteso che al controllo di legittimità sull’applicazione delle norme deontologiche sono estranee la qualificazione dei comportamenti addebitati e la scelta della sanzione (riservate alla valutazione gli organi disciplinari, se non eccedenti i confini della ragionevolezza: cfr. Cass., ss.uu., 15873/13, 19705/12, 20360/07, 6215/05, 20024/04) comportano che, ai fini dell’osservanza della previsione di cui all’art. 65, comma 5, l.

247/2012, gli atti siano rimessi al giudice della deontologia, affinchè proceda alla definitiva qualificazione della condotta ascritta ed alla conseguente determinazione della sanzione alla luce della disciplina sopravvenuta.

3) – Alla stregua delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi di ricorso vanno respinti, mentre, decidendo sul quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con corrispondente rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Consiglio nazionale forense in diversa composizione.

PQM

la Corte, a sezioni unite, rigetta i primi tre motivi di ricorso e, decidendo sul quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Consiglio nazionale forense.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015

Massima

In tema di sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 72 del codice deontologico, la condotta dell’avvocato che, prima o durante la prova d’esame per l’abilitazione, faccia pervenire ad uno o più candidati testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo compreso tra due e sei mesi“.

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