ASSOLVIMENTO DELL’ONERE PROBATORIO NEL PROCESSO CIVILE: OCCHIO ALLA DATA DI INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Download PDF

La mancata specifica contestazione dei fatti esonera controparte dal relativo onere di prova solo per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza 9 ottobre 2014 – 21 gennaio 2015, n. 1045

Come è noto l’articolo 115 del codice di procedura civile, nel testo vigente stabilisce: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Tale disposizione consente quindi espressamente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, in tal modo esonerando la controparte dalla relativa prova.

Tuttavia tale disposizione, in forza della previsione contenuta nell’articolo 58 primo comma della legge 18 giugno 2009 n°69 si applica solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009).

Viceversa, a tutti i giudizi instaurati precedentemente a tale data continua ad applicarsi la previgente disposizione dell’articolo 115 c.p.c. che disponeva “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero”. Sotto la vigenza di tale norma si era consolidato l’orientamento in forza del quale “non essendo previsto un onere di contestazione specifica a carico della parte, un fatto poteva essere considerato pacifico, e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova, soltanto se, diversamente da quanto è accaduto nel caso in esame, esso fosse stato esplicitamente ammesso dalla controparte, oppure quest’ultima avesse impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 11 aprile 2014, n. 8591; Cass., Sez. 11,16 novembre 2012, n. 20211 ; Cass., Sez. Il, 8 giugno 2004, n. 10815)”.

Dunque, attenzione alla data di instaurazione del giudizio di primo grado perché ciò potrebbe essere determinante per le sorti della causa. Ovviamente, dal punto dell’onere probatorio.

Per il testo integrale della sentenza clicca qui

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

Download PDF