Corte Suprema di Cassazione – sezione lavoro – sentenza n. 21438 del 21 ottobre 2015

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SENTENZA

Con sentenza del 9 aprile 2014 la Corte d’appello di Lecce, in riforma parziale della decisione emessa dal Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da (lavoratore Omissis) contro la datrice di lavoro (datrice di lavoro Omissis) ed intesa a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato il 12 novembre 2012.

La Corte rilevava che la giusta causa del licenziamento era consistita nell’avere il (lavoratore Omissis) lavorato su un terreno di sua proprietà, nei giorni compresi tra il 20 e il 25 ottobre 2012, arando col trattore e coltivando altresì alberi di agrumi, mentre era assente dal suo posto di lavoro in azienda a causa di un infortunio del 12 precedente, che aveva causato la rottura della base della falange intermedia del secondo dito della mano sinistra. Il (lavoratore Omissis) si era recato sul fondo alla guida di un’autovettura, pur con un’ingessatura nel polso sinistro.

L’attività svolta nel periodo destinato al riposo, seppure non aveva prodotto danno, era stata tuttavia idonea ad aggravare lo stato di salute ed a ritardare la guarigione, e ciò con un “altissimo grado di probabilità”, trattandosi della funzionalità di una mano.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il (lavoratore Omissis) mentre la (datrice di lavoro Omissis) resiste con controricorso.

Memoria del ricorrente.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.51, primo comma, n.4, e 158 cod. proc civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.4, dello stesso codice, per avere in primo grado il medesimo giudice-persona fisica deciso tanto l’ordinanza di cui all’art.1, comma 49, 1. 28 giugno 2012 n.92 quanto la sentenza di cui al successivo comma 57.

Il motivo non è fondato poiché, come già ha affermato questa Corte con sent. 17 febbraio 2015 n.3136 (vedi anche Corte cost. n.78 del 2015), la fase dell’opposizione, ai sensi dell’art.1, comma 51, cit. non costituisce un grado diverso rispetto a quella che ha preceduto l’ordinanza, ma solo una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria, sicché non è configurabile alcuna violazione riconducibile all’art.51, n.4, cod. proc. civ. nel caso in cui lo stesso giudice-persona fisica abbia conosciuto la causa in entrambe le fasi.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.2104, 2106, 2119 cod. civ., 1 e 3 1.15 luglio 1966 n.604, 18 1. 20 maggio 1970 n.300, affermando la liceità del comportamento del lavoratore il quale, pur assente dall’azienda per malattia, eserciti un’attività lavorativa presso terzi o comunque altrove, o anche un’attività extralavorativa. Nella specie, rimossa una stecca ortopedica necessaria a sanare la frattura causata dall’infortunio, ben potè egli esercitare un lavoro compatibile con la malattia sofferta.

Col terzo motivo il medesimo prospetta “motivazione apodittica e quindi inesistente”, ossia violazione degli artt.111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma. n.4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., per omessa indicazione, da parte della Corte d’appello, degli elementi del proprio convincimento, “non supportato da alcuna disamina logico giuridica né tanto meno medico-legale”, sì da rendere non riconoscibile la ratio decidendi.

I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

L’esercizio, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio, di attività, lavorative o no, tali da poter porre in pericolo, anche senza concreto ed effettivo pregiudizio, la guarigione entro il tempo di assenza giustificata, integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal contratto di lavoro e precisamente la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, di gravità tale da giustificare il licenziamento, anche in difetto di previsione del contratto collettivo o del codice disciplinare. In tal senso Cass. 5 agosto 2014 n.17625, 29 novembre 2012 n.21253, 21 aprile 2009 n.9474, 19 dicembre 2006 n.27104.

Quanto al fatto che nel caso di specie l’attività svolta dal lavoratore nel periodo di malattia fosse idonea a compromettere o a ritardare la guarigione con “altissima probabilità”, il collegio di merito si è espresso con valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità.

Il precedente citato dal ricorrente in memoria ( Cass. 18 febbraio 2015 n.3254 ) non è pertinente poiché nelle fasi di merito di quel processo i giudici avevano incensurabilmente accertato, anche sulla base di una consulenza tecnica, che l’attività lavorativa svolta per poco tempo dall’incolpato era “compatibile con la malattia” denunciata.

Col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.50, 51, 52 c.c.n.l. 18 dicembre 2009 per gli addetti all’industria chimica, i quali per la fattispecie qui in esame non prevedono il licenziamento.

Il motivo è improcedibile.

Ai sensi dell’art.369, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. insieme al ricorso per cassazione dev’essere depositato il contratto collettivo, nel testo integrale (Cass. Sez. un. 23 settembre 2010 n.20075)  sul quale l’impugnazione si fonda. Nel caso di specie il ricorrente non deposita il testo integrale del contratto ma si limita a dire genericamente che esso è “allegato da controparte nel proprio fascicolo di primo grado del giudizio”.

Per di più nella sentenza qui impugnata si legge che la datrice di lavoro rilevò un’erronea indicazione del contratto collettivo da parte del lavoratore, che citava un art.139 c.c.l.n. del 4 giugno 1998 invece che del c.c.n.l. 4 marzo 2005, non risultando così chiara la disposizione negoziale invocata.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremila cinquecento/00 per compenso professionale, più accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 Quater,  D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 10 settembre 2015

Il Presidente ed estensore

 

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