Stato di tossicodipendenza e vincolo della continuazione tra i reati

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La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, prevista dall’articolo 671 c.p.p. comma 1, ai fini dell’accertamento della continuazione in executivis, non costituisce una condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce, comunque, un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione prima penale – con sentenza n. 50479 del 6 novembre 2017

Il caso 

Stato di tossicodipendenza e vincolo della continuazione tra i reati

Con ordinanza in data 22 settembre 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di continuazione nell’interesse di un condannato tra le sentenze indicate, annotando che gli episodi delittuosi erano privi di qualsiasi legame e che tra le condotte di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 era intercorso un ampio lasso temporale.

Il ricorso per cassazione.

Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce di aver avanzato la richiesta di applicazione del regime della continuazione tra fatti relativi allo spaccio di stupefacenti, programmati ed eseguiti presso il Sert ove era in cura essendo tossicodipendente. Era erronea, pertanto, la valutazione secondo cui gravava sul richiedente l’onere di dimostrare il medesimo disegno criminoso, là dove, al contrario, il Giudice dell’esecuzione aveva onere di rilevare dall’esame delle sentenze l’esistenza del medesimo disegno criminoso.
L’imputato affermava di avere posto in essere le condotte tra il 2010 e il 2013 e, in questo arco temporale, era stato anche detenuto, in regime carcerario e di detenzione domiciliare, con autorizzazione a frequentare il Sert. Egli acquistava stupefacente rivendendolo per guadagnare la provvista necessaria per gli ulteriori acquisti e per l’uso personale che avrebbe dovuto finanziare. Infine il giudice dell’esecuzione, lamenta il ricorrente, aveva omesso di verificare se lo stato di tossicodipendenza avesse influito sulla commissione dei reati.

La Corte di legittimità ritiene il ricorso fondato.

Affermano gli Ermellini che con la novella della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 – vicies, che ha introdotto il secondo inciso dell’art. 671 c.p.p., comma 1, il legislatore ha inteso attribuire rilevanza alla “consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza” ai fini dell’accertamento della continuazione in executivis. Non si tratta – proseguono i giudici di piazza Cavour – di una condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce, comunque, un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv. 259192; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Bonaffini, Rv. 261490; Sez. 1^, n. 39287 del 13/10/2010 – dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841).

Perché l’ordinanza viene annullata.

Nel caso di specie – concludono i giudici di legittimità – il giudice dell’esecuzione ha completamente omesso valutazione siffatta e non ha considerato lo stato di tossicodipendenza del richiedente, stato che risultava agli atti e che risultava dedotto all’udienza del 21/9/2016, allorquando era stato, tra l’altro, allegato il risultato dell’esame tricologico che dava conto della positività per cocaina e per i suoi metaboliti. L’omessa valutazione del punto indicato integra – per i giudici di piazza Cavour – il vizio di motivazione e impone annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione.

Una breve riflessione.

L’istituto del riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in fase esecutiva, è quello che registra maggiori incertezze interpretative ed applicative.
Difatti, le decisioni dei giudici di merito non sempre offrono paradigmi interpretativi validi ed inequivoci.
Incertezze si registrano anche avuto riguardo al riconoscimento del vincolo fra più reati consumati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Tale stato non è sufficiente al riconoscimento del vincolo, ma non può al contempo essere ignorato.
Ove accertato tale stato, il giudice non può, per l’appunto, ignorarlo, ma deve valutarne l’incidenza sula richiesta avanzata dal detenuto.
E quando, come nella specie, tale valutazione è del tutto omessa, la conseguenza non può che essere obbligata e consistere nell’annullamento del provvedimento reiettivo della istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, con conseguente rinvio al primo giudice per nuovo esame.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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