Obblighi informativi in materia di contratti assicurativi

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Il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori. Tali doveri scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c..

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.8412 del 24 aprile 2015.

Obblighi informativi in materia di contratti assicurativi

Obblighi informativi in materia di contratti assicurativi

Il caso.

Due soggetti convennero in giudizio una società di assicurazioni e, premesso di aver stipulato con questa due assicurazioni sulla vita a contenuto finanziario con previsione di versamenti semestrali per 5 anni e, alla scadenza, la rinnovazione del contratto o l’erogazione d’una rendita al beneficiario, ne chiedevano la condanna alla restituzione delle eccedenza dei premi versati rispetto al capitale maturato e ciò in quanto essi avevano appreso che il capitale loro spettante era addirittura inferiore ai premi versati e che l’assicuratore, al momento della stipula, aveva tenuto una condotta scorretta, sottacendo agli assicurati tra l’altro, l’esatto ammontare dei costi di gestione della polizza (poi risultati pari al 10% circa dei premi), nonché l’esistenza del rischio che il rendimento da essa garantito potesse essere inferiore al capitale versato dal contraente.

Il Tribunale accoglieva sia pure parzialmente la domanda, e condannava la società di assicurazioni alla restituzione dei premi pagati dai contraenti in eccedenza rispetto al capitale maturato.

La società di assicurazioni interponeva appello e la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda dei due risparmiatori sull’assunto che, all’epoca dei fatti, nessuna norma imponesse all’assicuratore di dichiarare all’assicurato i costi della polizza.

Da qui il ricorso per cassazione.

E la Suprema Corte censura il ragionamento della Corte di appello secondo cui “nell’anno 2000, l’assicuratore non avesse alcun obbligo giuridico di informare il contraente dell’esistenza e dell’ammontare dei costi di gestione relativi ad una polizza sulla vita a contenuto finanziario” essendo la materia, a quell’epoca, disciplinata “dalla Circolare ISVAP 19.6.1995 n. 249, la quale non imponeva alcun obbligo in tal senso”.

Il ragionamento della Suprema Corte

Per gli Ermellini, “all’epoca della stipula delle polizze oggetto del presente giudizio era in vigore, da 58 anni, il codice civile. Il codice civile contiene gli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.. Queste norme, ovviamente già nel 2000, imponevano all’assicuratore prima della stipula del contratto:

  • di informare il contraente sui costi e sulla redditività della polizza; –
  • di fornire informazioni esaustive;
  • di fornire informazioni utili;
  • di fornire informazioni chiare”.

Il ruolo, in subiecta materia, dell’articolo 1175 c.c.

I giudici della Suprema Corte ricordano che l’art. 1175 c.c. impone al creditore ed al debitore di comportarsi con correttezza. Nella Relazione Ministeriale al codice civile si afferma che tale norma “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore“.

Tale criterio di reciprocità, collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall’art. 2 della Costituzione.

La sua rilevanza si esplica pertanto nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e legali (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 12310 del 05/11/1999, Rv. 530897).

Il dovere di correttezza in materia assicurativa

Il dovere di correttezza, in materia assicurativa, impone all’assicuratore ed ai suoi intermediari od incaricati due precisi obblighi:

  • (a) proporre ai contraenti non già contratti assicurativi purchessia, cioè genericamente ed astrattamente coerenti con le loro esigenza di previdenza o di risparmio, ma proporre prodotti assicurativi utili, cioè coerenti con il profilo di rischio (nell’assicurazione danni) o con gli intenti previdenziali (nell’assicurazione vita) del contraente;
  • (b) mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, e dunque informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto.

L’articolo 1176 c.c.

Prosegue la Suprema Corte ricordando che l’art. 1176 c.c. impone al debitore di adempiere la propria obbligazione con diligenza.

La diligenza di cui all’art. 1176 c.c. è nozione che rappresenta l’inverso logico della nozione di colpa.

Il debitore inadempiente non è infatti per ciò solo in colpa: quest’ultima sussisterà soltanto nel caso in cui il debitore non solo non abbia adempiuto la propria obbligazione, ma l’abbia fatto violando norme giuridiche o di comune prudenza.

Le norme di comune prudenza cui è tenuto l’assicuratore, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, sono quelle dell’homo eiusdem generis et condicionis (art. 1176, comma 2, c.c.): vale a dire le regole che qualunque assicuratore saggio, prudente e zelante avrebbe osservato nelle medesime circostanze.

Cosa deve fare l’assicuratore

Per i giudici di piazza Cavour, “l’assicuratore prudente e zelante, essendo per ciò solo rispettoso delle norme di legge, prima di proporre contratti assicurativi rispetta l’art. 1175 c.c. E quindi, per quanto detto, offre contratti utili ed informa compiutamente il contraente sulle caratteristiche del contratto. Omettere queste informazioni, pertanto, costituisce una condotta “negligente” ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c..

Il rilievo dell’articolo 1137 c.c.

Ancora, l’art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche “nella formazione del contratto”.

L’obbligo di buona fede durante le trattative può imporre, secondo le circostanze del caso, varie condotte, tra le quali:

  • – informare la controparte su tutte le circostanze rilevanti relative all’affare (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 6526 del 26/04/2012, Rv. 622100; Sez. 2, Sentenza n. 5297 del 29/05/1998, Rv. 515901; Sez. 3, Sentenza n. 5920 del 29/11/1985, Rv. 443085);
  • – usare espressioni chiare ed intelligibili;
  • – non indurre la controparte a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi per la controparte (Sez. 3, Sentenza n. 24795 del 08/10/2008, Rv. 604819)

 

L’articolo 1375 c.c.

 

Infine, l’art. 1375 c.c. impone ai contraenti di eseguire il contratto in buona fede. Tale obbligo, nei contratti di durata qual è l’assicurazione sulla vita, impone all’assicuratore il dovere di tenere informato il contraente sui costi che sta applicando per la riscossione dei premi e per la gestione della polizza, sino allo spirare del termine di efficacia di essa.

I doveri di cui si è detto sin qui vanno adempiuti ovviamente in modo franco e senza sotterfugi. Ed è un sotterfugio – per i giudici della cassazione – pretendere di adempiere l’obbligo di informazione precontrattuale dichiarando alla controparte, come ha fatto l’assicuratore nel nostro caso, “io non ti do informazioni; però se vuoi puoi chiedermele”. L’assicuratore infatti deve dare informazioni, non sollecitare domande: per la semplice ragione che colui il quale non possiede le necessarie nozioni per la valutazione d’un contratto assicurativo, ben difficilmente sarà in grado di ideare domande sensate e pertinenti rispetto ai propri interessi.

Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte.

Secondo gli Ermellini “il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori. Tali doveri scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c..

Una breve riflessione

La sentenza evidenziata risulta abbastanza interessante in considerazione del principio espresso.

Attraverso una semplice analisi di quattro norme del codice civile, la suprema Corte riesce, con ineguagliabile semplicità e profondità di esame, a mettere i giusti paletti nei rapporti tra assicurato ed assicuratore.

I giudici di piazza Cavour ci hanno insegnato, con la sentenza sopra indicata, che anche a prescindere da norme specifiche emanate dagli Organi di vigilanza (che sono pur sempre sottoordinate rispetto agli atti aventi forza di legge), il nostro vecchio ma al contempo attuale codice civile contiene tutti gli ingredienti che sono necessari per disciplinare una fattispecie come quella che ha dato origine al contenzioso tra cliente ed assicuratore.

Ed è formidabile come la Suprema Corte sia riuscita a ribaltare la sentenza della Corte territoriale che aveva, a sua volta, rigettato la domanda dei due risparmiatori sul presupposto che non vi fossero, alla data del 2000, delle norme che imponessero alle assicurazioni, degli specifici obblighi informativi.

Ecco che il codice civile, con le sue norme volutamente generali, anche se non pensate per tale tipo di violazione, si è rivelato fondamentale per la soluzione del caso in esame

Attraverso l’esame di tre articoli del codice civile, la Suprema Corte giunge ad affermare il principio in forza del quale il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori.

E se l’assicuratore non fa ciò, la sua condotta è da considerarsi negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.

Nulla di più semplice.

Tanto semplice che la Corte territoriale non l’aveva nemmeno considerato!

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing parner at clouvell (www.clouvell.com)

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