IL PRIVATO E LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. IL PIANO DEL CONSUMATORE E L’ESDEBITAZIONE

Download PDF

La composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore

composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore

La crisi da sovraindebitamento del consumatore

Uno strumento non sufficientemente utilizzato che paralizza, già dal deposito della domanda, la maturazione di ulteriori interessi ed evita di subire ulteriori procedure esecutive. A gestire la crisi da sovraindebitamento sono chiamati avvocati, commercialisti e notai.

Ecco come non rimanere debitori a vita

Nella riforma della disciplina sulle procedure concorsuali del 2005 è stata prevista, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell’esdebitazione  (art. 142 e ss. l. fall.). In  buona sostanza, il fallito può ottenere la cancellazione di  tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell’attivo della procedura concorsuale.

Difatti, appariva davvero difficile se non impossibile che un soggetto fallito, una volta chiusa la procedura fallimentare, potesse liberarsi dei debiti residui.

Quindi, la persona fisica, ottenuta la esdebitazione, può ripartire con una nuova attività commerciale senza curarsi dei debiti pregressi.

Si era venuto a creare, però, una lacuna legislativa in quanto questa possibilità si applicava solo ai soggetti previsti dall’articolo 1 della legge fallimentare.

La legge  27/01/2012, n.3 ha introdotto la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tale normativa è stata modificata dal decreto legge 179/2012 convertito nella legge 221/2012.

L’articolo 6 stabilisce che “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne’ assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, e’ consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalita’, il consumatore puo’ anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’ articolo 7, comma 1 , ed avente il contenuto di cui all’ articolo 8”.

Sul punto si evidenzia che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015 il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, disciplinante l’istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, al quale possono iscriversi anche avvocati, commercialisti e notai. Il decreto è entrato in vigore oggi 28 gennaio 2015.

Viene anche precisato che  per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

per consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Cosa fare per avviare la procedura.

L’articolo 7 prevede, al comma 1°, che “Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’ articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’ articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita’ di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalita’ per l’eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Il gestore è nominato dal giudice.

Il successivo comma 1-bis. stabilisce che “fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’ articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1”.

QUANDO LA PROPOSTA E’ INAMMISSIBILE

Lo dice il comma 2 dell’articolo 7. “La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

  1. a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
  2. b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
  3. c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
  4. d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (3).

La proposta di accordo, che può prevedere anche la cessione di crediti futuri, deve essere sottoscritta da uno o piu’ terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilita’.

La proposta deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.  Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilita’ del piano, nonche’ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore e’ altresi’ allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

  1. a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. c) il resoconto sulla solvibilita’ del consumatore negli ultimi cinque anni;
  4. d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. e) il giudizio sulla completezza e attendibilita’ della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche’ sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (4).

Di particolare importanza la norma che stabilisce che “il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

L’articolo 10 stabilisce che “Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’ articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [ contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli puo’ adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’ articolo 9 e l’udienza non devono decorrere piu’ di sessanta giorni.

  1. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
  2. a) stabilisce idonea forma di pubblicita’ della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita’ d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
  3. b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
  4. c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

L’articolo 11 recita che “1. I creditori  fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’ articolo 10, comma 1 . In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e’ stata loro comunicata.

  1. Ai fini dell’omologazione di cui all’ articolo 12 , e’ necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

L’accordo, una volta raggiunto, deve essere omologato dal giudice e pubblicato “utilizzando tutte le forme di cui all’ articolo 10, comma 2 , quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’ articolo 11, comma 2 , e l’idoneita’ del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche’ dei crediti di cui all’ articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo’ essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”.

L’accordo omologato e’ obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e’ stata eseguita la pubblicita’ di cui all’ articolo 10, comma 2 . I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

E’ previsto pure che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo e che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 della legge fallimentare.

IL PIANO DEL CONSUMATORE

Nella normativa è stata inserito l’articolo 12-bis ad opera dell’articolo 18 comma 1° lettera n) del D.L. 18 ottobre 2012 n°179, intitolato “Piano del consumatore” che ha previsto una procedimento più snello dedicato alla omologazione del piano del consumatore. In tale ipotesi “quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita’ del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.

Inoltre, “dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.

Particolare rilievo assume la disposizione contenuta nell’articolo 14 ter, intitolato “liquidazione dei beni” il quale prevede che “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’ articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo’ chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”, e che (comma 7°) “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Infine, si ha la conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 14-quater) “nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera a)”, ovvero nel caso di “risoluzione dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore”.

L’ESDEBITAZIONE

Infine, l’articolo 14 terdecies disciplina la procedura di esdebitazione

“1. Il debitore persona fisica e’ ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

  1. a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche’ adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  4. d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
  5. e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all’ articolo 14 -undecies, un’attivita’ produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  6. f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.”

L’esdebitazione e’ esclusa: “a) quando il sovraindebitamento del debitore e’ imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita’ patrimoniali;

  1. b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri”.

L’esdebitazione non opera:

“a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

  1. b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche’ per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  2. c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.

Uno strumento utile, ancora non sufficientemente utilizzato.

Utile perché consente al debitore di liberarsi dei propri debiti anche senza averli saldati interamente e poter “ripartire”.

Per un approfondimento del tema composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore ecco un articolo di Enza Pellecchia, Professore associato nell’Università di Pisa, pubblicato sulla rivista di diritto civile contemporaneo, disponibile cliccando qui.

Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

  • Hai delle domande o dei dubbi?

 

Download PDF