Il confine tra spese ordinarie e spese straordinarie in tema di mantenimento dei figli.

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Quando ci troviamo di fronte a spese ordinarie e spese straordinarie riguardo il mantenimento dei figli? Lo ha chiarito la Corte di Cassazione civile sez. I – con sentenza 8 settembre 2014 n. 18869

Cosa si intende per spese straordinarie……

Spese ordinarie e spese straordinarie

Spese ordinarie e spese straordinarie

La Corte di Cassazione, con la sentenza enunciata, ha precisato che “in tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

In senso sostanzialmente conforme si è espressa la giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale Roma sez. I – 5 maggio 2014 n. 9688) secondo cui “in caso di affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.p.c., ciascun genitore dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie relativi ai figli (minori o maggiorenni non autonomi economicamente), da intendersi come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento”.

Nella motivazione della sentenza si legge che vanno ricomprese nella nozione di spese straordinarie (a titolo esemplificativo) le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, per motocicli ed autovetture, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).

…. e cosa si intende per spese ordinarie

Viceversa, sempre secondo il Tribunale di Roma, rientrano nell’assegno di mantenimento le seguenti spese: “materiale scolastico di cancelleria, libri scolastici eventualmente occorrenti nel corso dell’anno, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e carburante di autovetture e motocicli in uso ai figli), spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, ricariche del cellulare, analisi ed accertamenti diagnostici di routine qualora mutuabili, cure estetiche, spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco)”.

E’ importante evidenziare che in regime dì affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). In senso sostanzialmente conforme Tribunale  Lecce  sez. II – 6 maggio 2013 n.1602

Tra l’altro, secondo Tribunale Prato 22 novembre 2011 “in tema di assegno di mantenimento per il figlio naturale, le spese straordinarie non si prestano ad una elencazione specifica e predeterminata da parte del giudice, ma vanno individuate ragionando per principi distinguendo il concetto di mantenimento da quello di alimenti”.

Le spese straordinarie non possono essere incluse, in un ammontare predeterminato forfettariamente, all’interno dell’assegno di mantenimento.

Lo ha precisato Cassazione civile n. 18869/2014 secondo cui “pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia” (v., in tal senso, Cass., sent. n. 9372 del 2012).

Come si possono recuperare le spese straordinarie nei confronti del genitore inadempiente?

Il decreto di omologazione della separazione consensuale (così come la sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) costituisce in astratto titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie a causa dell’incertezza ed illiquidità del credito che si pretende di attuare a tale titolo; le suddette spese, di importo non preventivamente stabilito, possono essere determinate caso per caso a seconda delle esigenze concrete, e possono quindi essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale della esistenza del credito e della sua esatta quantificazione, con la conseguenza che deve ritenersi nullo, per insussistenza di idoneo titolo esecutivo, quel precetto con cui sia richiesto il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli minori, poiché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. (Nella specie, è stato dichiarato nullo il precetto opposto limitatamente alla parte in cui si intimava il pagamento delle somme relative a spese mediche non coperte dal SSN in favore della figlia, per assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato). Così Tribunale  Monza 12 marzo 2013.

In considerazione della incertezza giurisprudenziale, alcuni Tribunali hanno provveduto a redigere dei protocolli d’intesa con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e le diverse Associazioni Forensi. Tali protocolli, certamente non costituenti norma giuridica, e quindi non vincolanti, rappresentano però una linea guida o meglio un  indirizzo nella qualificazione e differenziazione tra ‘‘spese ordinarie’’ e ‘‘spese straordinarie’’.

Tra i vari protocolli si segnalano il protocollo sulle spese straordinarie di Varese, ed il protocollo sulle spese straordinarie di Bergamo, consultabili cliccando sul relativo link.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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