Corte Suprema di Cassazione – sezione terza civile – ordinanza n. 21403 del 30 agosto 2018

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FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, accogliendo parzialmente la domanda proposta da (Omissis) nei confronti di (Omissis), condannò la convenuta «a restituire all’attrice la complessiva somma di euro 528.379,19 (euro 516.768,96, a titolo di rimborso del malus illegittimamente applicato e incassato dalla convenuta, + euro 11.610,23, a titolo di rimborso spese legali anticipate per il recupero di alcuni crediti effettuato nell’interesse della convenuta), oltre interessi legali dal 9 settembre 2004 al saldo», rigettò la domanda riconvenzionale proposta da (Omissis) e condannò la convenuta al pagamento delle spese di lite.

Come dettagliatamente riportato nella sentenza impugnata in questa sede, le predette società avevano stipulato nel 2001 un contratto di factoring con funzione assicurativa, trattandosi di cessioni pro soluto «mediante le quali la società fornitrice [(Omissis)] si garantiva contro il rischio di insolvenza dei propri debitori»; per alcuni debitori con determinate caratteristiche di affidabilità la garanzia era assicurata mentre per altri il factor si riservava, a richiesta del fornitore, di indicare il plafond ed eventualmente di rifiutarla; il pagamento del credito ceduto era dovuto al fornitore dopo 210 giorni  dalla scadenza o dopo il più lungo periodo pattuito col debitore ceduto; era, inoltre, prevista una clausola bonus/malus, in base alla quale, al 31 dicembre di ciascun anno, si calcolava la misura delle commissioni dovute. Il 4 agosto 2003 (Omissis) aveva inviato una comunicazione con cui rappresentava alla (Omissis) di voler variare il regime del malus (nel senso che quest’ultimo sarebbe stato applicato anche negli anni successivi al recesso, qualora il factor avesse dovuto effettuare pagamenti in garanzia). (Omissis) aveva comunicato di non accettare tale variazione e aveva pertanto comunicato la volontà di recedere dal contratto a far data dal 3 dicembre 2003. Nell’effettuare il pagamento a (Omissis), (Omissis) aveva compensato la commissione malus tenendo conto dei pagamenti effettuati nel 2004 e versando euro 563.000,00, anziché l’intero importo di euro 1.080.360. (Omissis), ritenendo illegittima tale compensazione, perché effettuata in applicazione della variazione già sopra richiamata, comunicata ma non accettata, e stante la previsione contrattuale che prevedeva che la commissione malus, per il solo 2003, sarebbe stata contenuta nella soglia massima di euro 40.000,00 (purché i pagamenti in garanzia non avessero superato la soglia dello 0,75% del totale dei crediti ceduto pro soluto), aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (Omissis) chiedendone la condanna al pagamento di euro 516.768,96, a titolo di rimborso del malus 2004, a suo dire illegittimamente applicato e incassato dalla convenuta, di euro 243.421,75, a titolo di somme ancora dovute per i pagamenti da eseguirsi in forza della garanzia contrattuale, e di euro 11.610,23, a titolo di rimborso spese sostenute per il recupero stragiudiziale di crediti già ceduti pro soluto.

La convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare che la (Omissis) era rimasta inadempiente alle obbligazioni previste dal contratto di factoring ed era conseguentemente decaduta dalla garanzia pro soluto originariamente concessa con riferimento a tutti i crediti oggetto di cessione a favore di (Omissis) e, per l’effetto, di condannare (Omissis) a restituire alla convenuta la somma di euro 3.517.216,54, ovvero il diverso importo che fosse risultato di giustizia, oltre interessi dai singoli versamenti al saldo; in subordine, di accertare e dichiarare che (Omissis) era rimasta inadempiente all’obbligo di cedere tutti i crediti previsto dall’art. 6 dell’Appendice alle condizioni generali e, per l’effetto, di condannare (Omissis) a restituire a (Omissis) la somma di euro 1.216.916,63, ovvero il diverso importo che fosse risultato di giustizia, oltre interessi dai singoli versamenti al saldo.

Avverso la decisione di primo grado (Omissis) propose appello, cui resistette (Omissis), che propose pure appello incidentale, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di (Omissis) e, per l’effetto, di condannarla al pagamento dell’ulteriore importo di euro 242.881,75 e, in via subordinata, ripropose integralmente le domande e le conclusioni formulate dinanzi al Tribunale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19 gennaio 2016, rigettò sia l’appello principale che l’appello incidentale e condannò (Omissis) alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte. Ha resistito con controricorso (Omissis). Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato procedibile in quanto, pur non avendo la ricorrente assolto l’onere prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., essendosi limitata a depositare, nei termini previsti, copia della sentenza impugnata priva dell’attestazione di conformità e non corredata dalla relata di notifica della stessa agli originali digitali delle dette copie analogiche formate e prodotte, nonostante la stessa ricorrente abbia affermato in ricorso (v. p. 1) che tale sentenza è stata notificata in data 26 gennaio 2016 (in tale data a mezzo PEC e “a mezzo notifica tradizionale” in data 29 gennaio 2016, come riferito dalla controricorrente a p. 1 del controricorso), va tuttavia evidenziato che la controricorrente ha depositato copia della sentenza impugnata di cui è attestata la conformità all’originale depositato nel fascicolo informatico, pur se non è attestata la conformità dell’analogico al digitale delle copie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna relative al procedimento di notifica della detta sentenza a mezzo pec, considerato che è comunque positiva la cd. prova di resistenza, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 19 gennaio 2016 (con scadenza del termine breve per impugnare al 19 marzo 2016 sabato e, quindi, prorogato al 21 marzo 2016, lunedì) ed essendo stato il ricorso consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 21 marzo 2016 e quindi nel termine breve calcolato dalla data di pubblicazione della sentenza (v. Cass., sez. un., 2/05/2017, n. 10648, che ha ribadito che l’art. 369 cod. proc. civ. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità, che l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione e che l’improcedibilità non può invece essere evitata qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, non sia possibile applicare la sanzione dell’improcedibilità allorquando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte o perché la documentazione sia stata acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio — quest’ultima affermazione va intesa nel senso precisato da Cass., ord., 15/09/2017, n. 21386 – e che l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato, come già affermato da Cass. 10/07/2013, n. 17066, v. inoltre anche Cass. 14/07/2017, n. 17450 e Cass., ord., 22/12/2017, n. 30765).

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione dei documenti comprovanti i poteri del procuratore speciale di (Omissis) che ha firmato la procura per il ricorso in cassazione, eccezione sollevata dalla controricorrente solo nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., dovendosi al riguardo ribadire il principio di diritto consolidato secondo cui: «In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa » (Cass. sez. un. n. 20596 del 2007).

In base a tale principio di diritto, si configura, come meglio chiarito nella motivazione della richiamata decisione, v § 1.1., pag. 7), un onere di chi agisce qualificandosi come rappresentate legale della società persona giuridica di fornire l’indicazione della fonte del potere di rappresentanza legale, al quale non si accompagna il relativo onere di dimostrazione. Solo in presenza di detta indicazione si configura l’onere di chi contesti l’esistenza del potete rappresentativo di dimostrare che l’allegazione non trova riscontro nella fonte indicata, in quanto soggetta a pubblicità legale. In mancanza di una indicazione di quella fonte, viceversa, non essendo stata la controparte messa in grado di procedere alla verifica della sussistenza del potere rappresentativo, deve ritenersi che di fronte alla contestazione di quest’ultimo, sia onere della parte che ha visto la sua rappresentanza contestata allegare e dimostrare quale sia l’atto da cui origina l’esercitato potere di rappresentanza legale, inerendo tale attività all’ammissibilità del ricorso.

Nel caso di specie, rilevato che l’azione è stata esercitata da un soggetto, (Omissis), qualificatosi come direttore generale, munito dei necessari poteri giusta delibera consiliare in data 28 aprile 2015, e tanto non risulta essere stato contestato in controricorso – in modo da consentire alla ricorrente di replicare ed eventualmente dimostrare, tramite la relativa produzione documentale, a norma del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ. – ma solo con la memoria, la contestazione in parola deve ritenersi intempestiva.

Il primo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 n. 3 cpc, per violazione degli articoli 113 cpc 1362 c. c.. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc. in relazione alla violazione dell’art. 112 cpc. per omesso esame della domanda proposta da (Omissis) in ordine alla decadenza per l’omessa cessione dei crediti relativi all’anno 2002. Omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, con riferimento al venir meno della garanzia pro soluto con riferimento ai pagament[i] in garanzia per le omesse cessioni nell’anno 2001. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc. in relazione alla violazione dell’art. 112 cpc per omesso esame della domanda proposta da (Omissis) con riferimento al venir meno della garanzia per mancata cessione dei crediti verso i debitori (Omissis)»

In particolare, nella prima parte del motivo all’esame la ricorrente censura l’interpretazione data della Corte di merito, della clausola di tolleranza di cui all’art. 3 dell’appendice delle condizioni generali di contratto; ad avviso di (Omissis), il limite di lire 200.000.000 in tale clausola previsto va inteso come limite complessivo e non con riferimento ad ogni singolo debitore, come ritenuto dalla Corte territoriale e, in primo grado dal Tribunale, in violazione dell’art. 1362 cod. civ..

Tale censura va disattesa, in quanto l’interpretazione data della clausola in questione dalla Corte di merito non è contraddetta dalla lettera della clausola stessa e non è implausibile, sicché resiste alle critiche sollevate.

Pur dovendosi ritenere ammissibili le doglianze veicolate con il n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. civ., contrariamente all’assunto di parte controricorrente, in quanto l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. è applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, laddove, nella specie, l’atto di citazione in appello è stato notificato in data 22 febbraio 2012 (v. sentenza impugnata, p. 1), con conseguente inapplicabilità della norma in questione in tema di cd. “doppia conforme”, si osserva che non sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., alla luce di quanto affermato nella sentenza impugnata a p. 8, 9 e 10, e che, comunque, con le censure dedotte nel complesso motivo all’esame – che non brilla per particolare chiarezza -, ulteriori rispetto a quelle veicolate con il n. 3 dell’art. 360 cod. proc. e già esaminate, la ricorrente tende complessivamente, in sostanza, al di là di quanto indicato nella rubrica del mezzo, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede.

Con il secondo motivo si deduce la «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc. in relazione alla violazione dell’art. 112 cpc per omesso esame della domanda proposta da (Omissis) in ordine alla decadenza per l’omessa cessione dei crediti relativi all’anno 2003». 5.

Con il terzo motivo si deduce la «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc. in relazione alla violazione dell’art. 112 cpc per omesso esame della domanda proposta da (Omissis) in ordine alla decadenza per l’omessa cessione dei crediti relativi all’anno 2004».

I motivi secondo e terzo, che ben possono essere unitariamente esaminati, sono infondati, in quanto la Corte di merito si è pronunciata in relazione alle questioni cui si riferiscono entrambi i mezzi (v. sentenza impugnata, in particolare p. 11 e 12), questioni peraltro già esaminate dal Tribunale in primo grado, evidenziandosi che le valutazioni di merito della Corte territoriale, su tali punti non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità, laddove, invece, a tanto sembra tendere, in realtà, la ricorrente, al di là di quanto indicato nelle rubriche dei motivi in scrutinio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in euro 13.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggi 2018

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