Corte Suprema di Cassazione – sezione sesta penale – sentenza n. 38519 del giorno 11 luglio 2018

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SENTENZA

sul ricorso proposto da (OMISSIS)  avverso la ordinanza del 25/01/2018 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere (OMISSIS); udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. (OMISSIS), a mezzo di difensore di fiducia, ricorre per l’annullamento della ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava il provvedimento del 28 dicembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria in relazione al reato di cui agli artt. 416 cod. pen. e 7 dl. n. 151 del 1991 (capo 14). (OMISSIS) era stato raggiunto dalla misura cautelare in quanto gravemente indiziato della partecipazione ad un’associazione promossa ed organizzata da (OMISSIS), finalizzata alla commissione di reati di truffa, falso, riciclaggio e furto. Secondo l’ipotesi accusatoria, (OMISSIS) ed altri indagati (OMISSIS) si sarebbero associati per organizzare un sistema illecito volto a truffare ignari acquirenti di autovetture (in realtà noleggiate a lungo termine in Germania e immatricolate prima in Bulgaria e poi in Italia con falsa documentazione), ai quali le stesse venivano poi sottratte (per restituirle alla società di noleggio), al fine di agevolare le attività della locale ‘ndrangheta. (OMISSIS) avrebbe partecipato al sodalizio, mettendo a disposizione degli associati l’impresa intestata al fratello (OMISSIS), denominata (OMISSIS), giovandosi di contatti in Bulgaria e fornendo l’apporto necessario per l’immatricolazione in Bulgaria delle autovetture, organizzando i viaggi di (OMISSIS) in tale paese e accordandosi con questi per trasportare i veicoli successivamente in Italia. Il Tribunale rilevava che la gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio nei termini sopra descritti risultava sia dalle captazioni, che avevano registrato i rapporti tra il ricorrente e (OMISSIS), aventi ad oggetto sia operazioni di immatricolazione di vetture da effettuare in Bulgaria, dove si sarebbero recati insieme per la immatricolazione di una autovettura, sia la consegna di targhe da parte del primo e anche la immatricolazione di un’autovettura in Bulgaria da far rientrare in Italia; sia dall’episodio avvenuto il 23 febbraio 2017, allorché (OMISSIS) era stato controllato a bordo di un’autovettura noleggiata in Germania che trasportava due targhe italiane; sia dal fatto che lo stesso utilizzasse per il commercio delle autovetture coinvolte nel business illecito la ditta intestata al fratello (OMISSIS). Secondo il Tribunale, era sussistente l’aggravante della finalità agevolatoria contestata in sede cautelare, essendo sufficiente che la stessa fosse ravvisabile in via diretta ad alcuni sodali (tali essendo (OMISSIS) e (OMISSIS) esponenti della cosca cirotana). Sul fronte delle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva fondato il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari in punto sia di pericolo di recidiva che di adeguatezza della massima misura cautelare: il pericolo di recidiva doveva ritenersi concreto e ancora attuale, considerate la non lontananza dei fatti illeciti, le modalità professionali della condotta, la spregiudicata personalità e la non comune caratura criminale dimostrata, e fronteggiabile solo con la misura intramuraria.
  2. Nel ricorso, l’interessato denuncia i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e ai gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, che dimostrava che la società bulgara (OMISSIS) non era riferibile al ricorrente, che era invece titolare di altra società in Bulgaria, giammai utilizzata nei traffici illeciti ipotizzati. Il Giudice del riesame avrebbe costruito la partecipazione del ricorrente su una mera petizione di principio, ipotizzando un non meglio specificato supporto tecnico-logistico, tra l’altro neppure indicato quando viene rappresentato l’organigramma del sodalizio criminale. L’attività svolta dal ricorrente risultante dalle captazioni è consistita in dare consigli al (OMISSIS) su come legittimamente immatricolare autovetture in Bulgaria. Quanto poi alla utilizzazione della ditta del fratello sarebbe emersa un’unica autovettura commercializzata che non può essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza del ricorrente della illegittimità ab origine della operazione. Il ricorrente ha avuto rapporti solo il (OMISSIS) e la sua adesione al sodalizio non può essere tratta dall’essere stato presente ad una riunione in veste di convitato di pietra.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 192 e 274 cod. pen. e alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si contesta la ritenuta natura oggettiva della suddetta circostanza aggravante speciale, richiamando l’orientamento più recente di legittimità che valorizza in senso contrario l’art. 118 cod. pen. (Sez. 6, n. 35677 del 02/05/2017, Mungelli, Rv. 271662), secondo cui citata aggravante nella forma della agevolazione mafiosa ha natura soggettiva, concernendo i motivi a delinquere ed essendo incentrata sul dolo specifico e non già sulla modalità della condotta, e rientra tra quelle che, ai sensi dell’art. 118 cod. pen., devono essere valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La ordinanza impugnata si sarebbe limitata a motivare le esigenze cautelari e l’applicazione della più grave misura cautelare con formule di stile rispetto alle emergenze investigative (un’unica compravendita imputabile al ricorrente) e all’azzeramento della ditta (OMISSIS), rilevante in punto di attualità e concretezza delle esigenze stesse, nonché al profilo soggettivo del ricorrente (soggetto incensurato, senza carichi pendenti). Sarebbe del tutto carente la motivazione sulla possibilità di concedere gli arresti domiciliari assistiti dal presidio elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
  2. Il primo motivo, con cui si contesta il giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, articola censure che da un lato si rivelano aspecifiche rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato e dall’altro formulano questioni di fatto, nella preclusa prospettiva di fornire una diversa lettura delle evidenze indiziarie. La motivazione della ordinanza impugnata ha invero basato il quadro indiziario a carico del ricorrente partendo dalla rivelazione fatta da (OMISSIS) nel corso di un colloquio intercettato, con la quale aveva spiegato i dettagli del sistema ideato per realizzare le truffe, sistema che trovava il suo snodo essenziale nella prima “ripulitura” della auto in Bulgaria, per poi procedere ad una nuova immatricolazione in Italia, sempre sulla base di falsa documentazione, per la sua commercializzazione truffaldina. Molteplici risultavano i riscontri dell’articolato piano criminoso che attingevano la persona del ricorrente, quale partecipe al sodalizio criminale: i colloqui intercettati tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) aventi ad oggetto le immatricolazioni di auto da eseguire in Bulgaria per poi farle rientrare in Italia e i viaggi fatti da entrambi insieme in detto Stato estero a tale scopo; la utilizzazione della ditta (OMISSIS) del fratello dell’indagato, per la commercializzazione di auto coinvolte nel business illecito una volta giunte in Italia; il controllo di p,.g. eseguito nei confronti di (OMISSIS), che circolava a bordo di una auto di quelle noleggiate dal sodalizio in Germania trasportando due targhe italiane; la partecipazione del ricorrente – emergente dagli esiti delle intercettazioni – al summit organizzato dai sodali in tutta fretta subito dopo il controllo subito dal predetto e nel quale era stata manifestata dai presenti la preoccupazione per l’accaduto e la consapevolezza della partecipazione al sodalizio (segnatamente, (OMISSIS), che era addetto al noleggio in Germania, si era agitato per come avevano proceduto alla regolarizzazione del noleggio dell’auto controllata; (OMISSIS), che si occupava delle immatricolazione delle auto in Italia, temeva imminenti arresti; (OMISSIS), esponente della cosca cirotana, si era adoperato per tranquillizzare tutti ricordando che loro erano una sola “famiglia”). La circostanza che sia stata accertata un’unica commercializzazione imputabile alla ditta del fratello (OMISSIS) non costituisce elemento rilevante ai fini della tesi difensiva. La commissione di delitti rientranti nel programma comune e le loro modalità esecutive possono essere invero utilizzate dal giudice per dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso (tra tante, Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376), ma la mancanza di tali elementi non ha alcun rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato associativo, atteso che per la configurazione di quest’ultimo non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione (per tutte, tra tante, Sez. 4, n. 8092 del 28/01/2014, Prezioso, Rv. 259129). Neppure assume rilievo la omessa considerazione della esistenza di una società bulgara del ricorrente, non coinvolta nella vicenda, posto che il ricorrente, come si desume dalle captazioni, fa riferimento per le operazioni di immatricolazione da compiere in Bulgaria a “ragazzi” specializzati nelle suddette pratiche “soft”, che addirittura si adoperano per prelevare l’auto in Italia.
  3. E’ fondato invece il motivo relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Costituisce principio di diritto ormai stabilizzato che la circostanza aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203) – diversamente da quella del metodo mafioso al pari contemplata dalla citata disposizione – abbia natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio (per tutte, Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652). Ed invero, detta circostanza aggravante nella forma dell’agevolazione mafiosa – giusta l’inequivoco dato normativo del citato art. 7 (là dove postula che la condotta sia tesa «al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» 416-bis cod. pen.), richiede che la condotta del soggetto risulti assistita, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015 2015, Arcone, Rv. 265881). Pertanto, va escluso che detta circostanza sia imputabile ai concorrenti a titolo di colpa in quanto, riferendosi ai motivi a delinquere, la disciplina speciale prevista dall’art. 118 cod. pen. prevale su quella generale prevista dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018, Castiglione, Rv. 272335). Ebbene, il Tribunale ha fatto invece applicazione del diverso e oramai superato minoritario orientamento, secondo cui la suddetta circostanza nella forma dell’agevolazione di un’associazione mafiosa ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell’azione, con la conseguente trasmissione a tutti i concorrenti nel reato (Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Tarantino, Rv. 270300), ritenendo nella specie sufficiente per la posizione del ricorrente che detta finalizzazione della condotta in capo ai sodali, esponenti della cosca mafiosa, fosse “prevedibile” in concreto anche dal predetto, “alla luce dei suoi stretti contatti” con costoro. Va al rilevato che l’esistenza di contatti tra (OMISSIS) e gli esponenti della cosca di per sé non dimostra che il primo fosse consapevole della intraneità di costoro nella cosca cirotana e del fatto che le condotte delittuose di cui si rendeva responsabile ed i profitti illeciti conseguiti andassero a vantaggio della medesima cosca. Inoltre, quand’anche fosse acclarata la consapevolezza del ricorrente circa l’intraneità di alcuni sodali nell’associazione di stampo ‘ndranghetista dovrebbe comunque essere dimostrata – sia pure nei termini di cui all’art. 273 cod. proc. pen. – che, per un verso, tale condotta (anche soltanto in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell’associazione) abbia sostanziato un oggettivo ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso; per altro verso – e soprattutto -, che il ricorrente abbia voluto consapevolmente agevolare, oltre che i sodali mafiosi, anche la tutta consorteria. 3. L’accoglimento del suddetto motivo di doglianza travolge anche la valutazione compiuta dal Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari, là dove la delibazione sul punto poggia fondamentalmente sulla ritenuta operatività della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che da tale aggravante appunto discende. 4. Alla stregua di tali rilievi deve, pertanto, disporsi l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, perché provveda ad un nuovo esame al fine di colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune della motivazione impugnata e, segnatamente, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 e delle esigenze cautelari, tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati. Per il resto il ricorso va rigettato. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 nonché alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame su detti punti al Tribunale di Catanzaro – Sezione per il riesame. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 – ter cod. proc. pen. Così deciso il 11/07/2018.

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