Corte Suprema di Cassazione – sezione quarta penale – sentenza n. 45891 del 15 ottobre 2015

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Considerato in fatto

Con sentenza 13.11.2014 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 14.3.2012 dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, di condanna di (imputato Omissis) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed € 5.000,00 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti tipo marjuana e cocaina, rideterminava la pena inflitta in mesi nove di reclusione ed € 2.000,00 di multa, ai sensi del nuovo testo dell’art.73, V comma, DPR n.309/90 come modificato dalla legge n.79 del 2014.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, prospettando i seguenti motivi: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza risultante dal testo del medesimo provvedimento impugnato, violazione di legge ex art.606 comma 1 lett.b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione dell’art.159 c.p., avendo la Corte territoriale omesso di considerare le osservazioni difensive circa la insussistenza di inequivoca prova della destinazione a cessione della sostanza stupefacente detenuta dall’Arrigo, rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche senza alcuna motivazione e comunque con una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, ed infine escluso la prescrizione del reato in base ad un erroneo calcolo dei periodi di sospensione.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di un’ipotesi di cessione continuata di modica quantità di sostanza stupefacente commesso 1’11.11.2004. Considerati i periodi di sospensione del corso della prescrizione, l’evento estintivo si è perfezionato fin dal 18.7.2014, prima della pronuncia della Corte territoriale.

Al riguardo, ritenuto che l’odierno ricorso avanzato dall’imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).

E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte – anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p..

Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all’imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2015.

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