Corte di Cassazione – sezione terza penale – sentenza n.24372 del 14 maggio 2015

Download PDF

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4/12/2014, depositata in data 10/12/2014, il tribunale del riesame di MESSINA dichiarava inammissibile l’appello cautelare reale presentato nell’interesse di TRACUZZI GIOVANNI, appello proposto avverso il provvedimento 7/10/2014 con cui il tribunale di MESSINA aveva nominato custode dei beni immobili dell’imputato, oggetto di sequestro conservativo con provvedimenti del 13/02 e del 14/07/2014, la parte civile Tracuzzi Denise.

2. Ha proposto ricorso TRACUZZI GIOVANNI a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 317 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 676 e 521 cod. proc. civ. In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver il tribunale del riesame, da un lato, erroneamente affermato che il provvedimento di nomina del custode non sarebbe impugnabile per effetto dell’art. 559 cod. proc. civ.; dall’altro, per aver nominato come custode il creditore procedente (la persona offesa dal reato, nel caso in esame), in palese violazione del divieto previsto sia dall’art. 521 cod. proc. civ., divieto richiamato sia dalla norma che disciplina la custodia delle cose staggite nell’ipotesi di sequestro giudiziario ex art. 676 cod. proc. civ., quanto dall’art. 559 cod. proc. civ., norma richiamata dal tribunale.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. in relazione all’art. 111 Cost. In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver il tribunale del riesame nominato custode di quanto oggetto del sequestro conservativo la persona offesa dal reato; ciò, sostiene il ricorrente, sarebbe incompatibile con il principio dettato dall’art. 111 Cost., cui dovrebbe conformarsi anche il codice di procedura civile; il custode, coadiuvando il giudice, non deve essere portatore di interesse rispetto alla controversia, né essere una delle due parti del processo (accusa o difesa); ne consegue, pertanto, che mai potrebbe essere nominato custode la parte offesa già costituita parte civile, in quanto si abdicherebbe al principio di terzietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

4. Al fine di meglio comprendere la soluzione cui è approdato questo Collegio, è utile un sintetico inquadramento della vicenda. Con provvedimento 7/10/2014, il tribunale collegiale di MESSINA ha nominato custode dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo la persona offesa, costituitasi parte civile; il ricorrente sin dall’impugnazione proposta davanti al giudice dell’appello cautelare, ha sostenuto la violazione dell’art. 521 cod. proc. civ., che pone il divieto assoluto di nominare custode il creditore senza il consenso del debitore; il tribunale del riesame adito, ha dichiarato inammissibile l’appello precisando che l’art. 317, comma terzo, cod. proc. pen., richiama con riferimento alle modalità di esecuzione della cautela reale, gli artt. 678 e 679 cod. proc. civ., relativi, rispettivamente, all’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili; poiché il provvedimento in questione riguarda beni immobili (capannoni e un deposito di proprietà del ricorrente), il tribunale del riesame ha richiamato il disposto dell’art. 679 cod. proc. civ. che, con riferimento alla custodia degli immobili, richiama al comma secondo il disposto dell’art. 559 cod. proc. civ., relativo al pignoramento mobiliare, sicchè il disposto dell’art. 521 cod. proc. civ. – richiamato dal ricorrente – non sarebbe applicabile al caso in esame, riguardando il pignoramento mobiliare; infine, aggiunge il tribunale del riesame, benché l’art. 559 cod. proc. civ. stabilisca che la nomina o la sostituzione del custode debbano essere eseguiti “sentito il debitore”, l’ultimo comma della medesima disposizione escluderebbe l’impugnabilità del relativo provvedimento, donde l’inammissibilità dell’appello cautelare in quanto riguardante in atto inoppugnabile.

5. Orbene, osserva il Collegio come le norme applicabili al caso in esame sono le seguenti: a) l’art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. (3. Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili); b) l’art. 679 cod. proc. civ., relativo alla esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili (Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione, del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559); c) l’art. 559, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina la custodia dei beni pignorati (Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore); d) il medesimo art. 559, infine, all’ultimo comma, prevede espressamente l’inoppugnabilità dei provvedimenti emessi ex art. 559 cod. proc. civ. (I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile).

6. Tanto premesso, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro a fini conservativi è privo dei connotati di adprehensio coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo. Esso è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme previste per il corrispondente provvedimento nel processo civile (art. 317, 3° co.) e, cioè, per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili si seguiranno le procedure contemplate in caso di pignoramento presso il debitore (art. 513 ss. c.p.c.) o terzi (art. 543 c.p.c.), mentre al fine di dare esecuzione al sequestro conservativo su beni immobili si dovrà effettuare la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui si trovano i beni (art. 679 c.p.c.). La giurisprudenza ha, tuttavia, evidenziato che il richiamo alle norme civilistiche disposto dal comma terzo dell’art. 317 cod. proc. pen. attiene alla modalità esecutiva e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile né alla validità del sequestro, che viene meno esclusivamente quando si verifichino i presupposti indicati dall’art. 317, 4° co., che menziona esclusivamente la pronunzia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta ad impugnazione (Sez. 2, n. 29113 del 22/06/2011 – dep. 21/07/2011, Saracino, Rv. 250909; Sez. 2, n. 3810 del 19/12/2008 – dep. 27/01/2009, Co.me.f.i. Metalli Sri e altri, Rv. 242539; Sez. 6, n. 31565 del 09/07/2009 – dep. 30/07/2009, Forte, Rv. 244700). Né, peraltro, si dubita sul fatto che nel corso del procedimento penale, il giudice che dispone il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 317 cod. proc  pen., può nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell’art.665 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2757 del 12/05/2000 – dep. 11/07/2000, Pini, Rv. 217808).

7. Da quanto sopra ne consegue, dunque, che, attenendo il richiamo alle norme civilistiche disposto dal comma terzo dell’art. 317 cod. proc. pen. alla modalità esecutiva, pur essendo corretto il richiamo da parte del giudice del riesame alla disciplina dettata dall’art. 679 cod. proc. civ., relativo alla esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili – che, come anticipato, prevede espressamente che “per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559″ non può tuttavia convenirsi con l’interpretazione operata dal giudice del riesame fondata sull’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 559 cod. proc. civ. secondo cui “i provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile”.

8. E’ ben vero che, secondo la giurisprudenza civilistica di questa Corte, in relazione all’esegesi dell’art. 559 cod. proc. civ. si è sempre affermato che i provvedimenti di nomina o sostituzione del custode sono assunti, ai sensi dell’ult. della disposizione in commento, aggiunto dall’art. 1, 3° co., lett. h), L. 28.12.2005, n. 263, con ordinanza non impugnabile. Sul punto, si osserva, già la giurisprudenza precedente alla riforma del 2005 riteneva l’ordinanza de qua, avendo essa natura meramente ordinatoria, conservativa e amministrativa e non essendo finalizzata alla realizzazione della pretesa esecutiva, non impugnabile nel merito ai sensi dell’art. 66, 3° co. e neanche per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 30/05/1995, Rv. 492574; Sez. 3, Sentenza n. 11201 del 14/10/1992, Rv. 478908; Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 19/03/1979, Rv. 397954).

E’ tuttavia altrettanto chiaro che – come già anticipato – il richiamo alle norme civilistiche disposto dal comma terzo dell’art. 317 cod. proc. pen. attiene alla modalità esecutiva e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile; ne consegue, quindi, che non trovano applicazione nella sede penale i limiti all’impugnabilità dei provvedimento relativi alla nomina ed alla sostituzione del custode indicati dall’ultimo comma dell’art. 559 cod. proc. civ., attesa la chiara limitazione dell’applicabilità, in sede di sequestro conservativo penale, delle disposizioni riguardanti solo le “forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili” e, non dunque, delle norme, come quella dell’ultimo comma dell’art. 559 cod. proc. civ., che disciplinano invece il regime dell’impugnazioni per le quali, invece, trova applicazione la disciplina del codice di procedura penale che non pone limiti all’impugnabilità del provvedimento di nomina e/o sostituzione del custode in materia di sequestro conservativo penale.

Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di sequestro conservativo di beni immobili, è impugnabile l’ordinanza con cui il giudice dispone la nomina del custode, in virtù di quanto disposto dall’art. 317, comma terzo, cod. proc. pen., che si riferisce alle sole forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, non potendosi quindi applicare in sede penale la limitazione dell’art. 559, ultimo comma, cod. proc. civ. che esclude l’impugnabilità dei provvedimenti del giudice civile in materia di nomina e sostituzione del custode (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del giudice del riesame che aveva dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto avverso il predetto provvedimento di nomina ex art. 591, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.)”.

9. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso che resta assorbito.

Segue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al tribunale di MESSINA per il giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di MESSINA per il giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 14/05/2015

Download PDF