Corte Suprema di Cassazione – sezione prima civile – sentenza n. 17768 del giorno 8 settembre 2016

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IL PROCESSO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (Omissis) impugna il decreto Trib. (Omissis) 28.7.2014 con cui venne liquidato – nella misura di 400.000 euro – un acconto sul compenso per le attività di commissario giudiziale del concordato preventivo (Omissis) al professionista (Omissis). Rilevò il tribunale, dato atto dell’ammontare dell’attivo pari ad euro 37.072.733 e del passivo ad euro 66.880.779, revenienti dalla stessa relazione del commissario e dall’inventario ai sensi dell’art.172 1.f., che si trattava del primo acconto e che la conclusione della procedura doveva collocarsi nel 2018, dato che l’ultimo pagamento concordatario era stato fissato al 31.12.2017. La citata misura della liquidazione, trattandosi di procedura aperta il 28.6.2013 nella forma del concordato con continuità e con omologazione del 17.4.2014, si fondava sull’art.38 L.F. in relazione al D.M. 25.1.2012, n.30, aggiungeva il contributo del 4% alla C.N.D.C. (per 16.000 euro), l’IVA al 22% (per 91.520 euro), disponendo infine il rimborso di euro 1.690,48 per “spese anticipate dall’accettazione dell’incarico e sino al 21.7.2014”. Infine, il decreto autorizzava il commissario al prelievo diretto dalle disponibilità bancarie della procedura per 100.000 curo e a richiedere la differenza direttamente alla società debitrice.

Il ricorso è affidato a due motivi, ai quali resiste con controricorso il professionista, che ha anche depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto all’art. 111 Cost., per difetto assoluto di motivazione sul punto della liquidazione “di una somma tanto elevata, tra l’altro trattandosi di acconto”. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.92 ord.giud., posto che l’attività liquidatoria adottata dal tribunale esulava dagli affari da trattarsi in periodo feriale, né risultava la prescritta dichiarazione di urgenza del capo dell’ufficio.

Il ricorso è complessivamente inammissibile, posto che – secondo indirizzo di questa Corte cui va data continuità – “i decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal commissario giudiziale, sono espressione di un potere discrezionale il cui esercizio, intervenendo in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del rendiconto, non comporta definitivi accertamenti in fatto e in diritto in ordine alla spettanza o alla misura del compenso e non può pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto, sicché non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., né sono qualificabili come “sentenze” in senso sostanziale ai fini della revocazione prevista dall’art. 397 cod.proc.civ.” (Cass. 19711/2015, 19580/2015).

In tema di concordato preventivo, la liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale è infatti disciplinata dall’art. 165, co.2 l.f., mediante il richiamo all’art. 39 (riguardante il compenso dovuto al curatore del fallimento), il quale, al secondo comma, subordina la liquidazione all’approvazione del rendiconto, così rinviandola all’esito della procedura ma riconoscendo al tribunale fallimentare la facoltà di accordare acconti per giustificati motivi. E si è parimenti aggiunto, quanto alla proposizione dal P.M., che tale organo sia privo della titolarità del relativo potere, giusta quanto desumibile dagli artt. 69 cod.proc.civ. e 2907 cod.civ. (Cass. 19580/2015), in quanto la titolarità dell’azione del P.M. in sede civile è eccezionale, derogando al principio della domanda di parte (cd. principio dispositivo), mentre la regola della tipicità, contenuta appunto nei descritti artt. 69 cod.proc.civ. e 2907 cod.civ., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo; ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d’impugnazione (Cass.17764/2012). La funzione di garantire la corretta applicazione della legge, spettante al Pubblico Ministero in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, comportando l’attribuzione di poteri meramente processuali diversi da quelli svolti dalle parti ed esercitati per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico, ne esclude peraltro la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. s.u. 5079/2005, Cass. 3824/2010, Cass. 20652/2011, Cass. 19711/2015)

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e rileva che dagli atti il processo risulta esente, non applicandosi l’art.13 co. 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

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