Cassazione civile – sezione prima – sentenza n.7976 del 20.4.2015

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Svolgimento del processo

La Ditta Mevia snc e Tizio chiesero al Giudice di Pace di Notaresco di condannare la Carige Assicurazioni e Caio al risarcimento dei danni per un sinistro stradale, occorso il 15.11.1999, tra l’auto di proprietà di Mevia (condotta dal Tizio) e quella condotta da Caio, il quale rimase contumace. Su istanza degli attori, il giudice autorizzò Mevia a chiamare in causa Sempronio, presunto proprietario dell’auto, il quale si costituì dichiarando di avere alienato l’auto, con atto antecedente alla data del sinistro, ad altro soggetto (a sua volta chiamato in causa) il quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere ricevuto da Sempronio solo una procura a demolire l’auto. Il Giudice di Pace condannò in via solidale gli originari convenuti Carige Assicurazioni e Caio anche alle spese, e pose a carico degli attori le spese sostenute da Sempronio e l’altro sogetto chiamato in quanto da essi evocati in giudizio ingiustificatamente. L’appello proposto da Mevia e dagli eredi di Tizio avverso il capo della sentenza che li aveva condannati alle spese in favore dei chiamati, è stato rigettato dal Tribunale di Teramo, con sentenza 13.10.2007. Il Tribunale, condividendo la valutazione del primo giudice, ha ritenuto che le spese sostenute da Sempronio e l’altro chiamato correttamente erano state poste a carico degli attori che li avevano chiamati in giudizio ingiustificatamente, tenuto conto che ricadeva sugli attori l’onere di individuare il proprietario dell’auto condotta da Caio prima di instaurare il giudizio. La Mevia e gli eredi di Tizio ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. Non vi sono difese degli intimati (Carige Assicurazioni, eredi Caio, Sempronio e altro chiamato).

Motivi della decisione

Il primo motivo deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omissione di motivazione su un punto decisivo della causa, per effetto della mancata trascrizione e valutazione dei motivi di appello, e si conclude con il seguente quesito di diritto: “il giudice di appello, in base all’art. 112 c.p.c., ha il dovere di pronunciarsi, fosse anche per disattenderli, sui motivi di gravame, astrattamente decisivi per la controversia, trascrivendoli in maniera tale da delineare la causa petendi del giudizio di appello, così come previsto dall’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”

La criptica censura sintetizzata nel suddetto quesito è infondata.

Infatti, la sentenza impugnata si è pronunciata espressamente, rigettandoli, sui motivi di gravame dei ricorrenti, correttamente intesi dal Tribunale come diretti ad escludere qualsiasi loro negligenza nella chiamata dei terzi, in ragione del fatto che non sarebbe stato possibile individuare nel Caio il proprietario dell’auto al momento dell’introduzione del giudizio.

Il secondo motivo deduce la violazione dei principi in tema di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e litisconsorzio necessario (artt. 102 c.p.c. e 23 della legge n. 990/1969) e si conclude con il seguente quesito di dritto: “in base all’art . 23 L. 990/69 il proprietario dell’autovettura è litisconsorte necessario e come tale deve essere obbligatoriamente chiamato nel processo promosso dal danneggiato che non può essere condannato al pagamento delle spese di costituzione in favore del terzo chiamato nel caso in cui il giudice, nell’accogliere la domanda risarcitoria, individui l’effettivo proprietario dell’autovettura in un soggetto diverso dal chiamato sulla base delle risultanze delle prove orali e degli atti e documenti acquisiti nel corso del giudizio e non conoscibili ante causam perché non trascritti”.

Il terzo motivo deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, imputandosi al Tribunale di non avere valutato che gli attori non avrebbero potuto individuare ante causam l’effettivo proprietario dell’auto poiché gli atti negoziali di vendita non erano stati trascritti, né che l’individuazione del proprietario era stata possibile solo all’esito dell’istruttoria, tenuto conto che l’intestatario dell’auto (Sempronio) aveva prodotto documentazione da cui risultava la vendita ad altra persona (altro chiamato), la quale a sua volta aveva dichiarato di avere venduto l’auto al conducente Caio.

I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente.

I ricorrenti assumono, in sostanza, la violazione del principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese nei confronti delle parti chiamate in causa, tenuto conto della difficoltà di individuare il proprietario dell’auto e litisconsorte necessario nel giudizio, senza esaminare la documentazione negoziale, non conoscibile prima, prodotta in giudizio da Sempronio e dall’altro chiamato e tenuto conto che il Caio non si era costituito.

La tesi è infondata.

Premesso che gli originari attori avevano l’onere di individuare il proprietario dell’auto coinvolta nel sinistro prima dell’introduzione del giudizio, il Tribunale ha correttamente valutato che la chiamata in giudizio dei terzi Sempronio e dell’altro chiamato è avvenuta su richiesta degli stessi attori e non è stata provocata dal convenuto Caio che era contumace. Ciò ha giustificato la condanna degli attori alle spese in favore dei suddetti terzi, stante la loro soccombenza nel relativo rapporto processuale, non rilevando che essi fossero vittoriosi nel diverso rapporto con l’originario convenuto Caio e la compagnia di assicurazione. Il Tribunale ha quindi applicato correttamente il principio (v. Cass. n. 7431/2012) secondo cui il rimborso delle spese rimane a carico della parte la cui iniziativa di chiamare in causa un terzo si riveli arbitraria, come nella specie, avendo gli attori ritenuto erroneamente di individuare in altri soggetti il proprietario dell’auto, poi identificato nell’originario convenuto. La decisione di non compensarle costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Roma, 19.3.2015.

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