Incidente stradale e legittimazione a richiedere i danni subiti dal veicolo.

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In particolare, colui che, al momento del sinistro, pur non essendone proprietario, aveva il possesso del veicolo può richiedere il risarcimento dei danni subiti dal mezzo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – con ordinanza 16 febbraio 2015, n. 3082

Incidente stradale e legittimazione a richiedere i danni al veicolo

Incidente stradale e legittimazione a richiedere i danni al veicolo

La questione portata alla cognizione della Corte di legittimità riguarda la richiesta risarcitoria, a seguito di incidente stradale, avanzata da un soggetto che non era il proprietario del mezzo, riguardo danni riportati proprio dal mezzo investito.

Chi può chiedere il risarcimento dei danni subiti dal mezzo?

Osserva la Corte di piazza Cavour che il giudice di merito si è, nella specie, correttamente richiamato alla sentenza 12 ottobre 2010, n. 21011, della suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare che “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo”.

Nella specie, però – osserva la Corte – chi ha proposto la domanda di danni non solo non era proprietario del mezzo e la fattura di riparazione dell’auto era intestata alla proprietaria, ma non ha nemmeno dimostrato di aver un titolo che lo legittimava all’utilizzo del veicolo, nè di avere anticipato le relative spese di cui chiedeva il rimborso.

Cosa deve dimostrare il danneggiato (non proprietario)?

In definitiva, non essendo l’attore (o non avendo dimostrato di essere l’attore)  titolare di un possesso qualificato per il fatto che l’auto era di proprietà di sua figlia, e che per ciò stesso egli ne era responsabile, la domanda è stata rigettata.

I precedenti giurisprudenziali

L’ordinanza della Suprema Corte in questione si colloca sulla scia di altre decisioni (ex multis Cassazione civile sez. III – 12/10/2010 n.21011) secondo cui “ha diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, colui che esercita nei confronti del veicolo danneggiato una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale, ai sensi dell’art. 1140 c.c., quando dal danneggiamento del mezzo possa derivare un pregiudizio al suo patrimonio. È, quindi, legittimato ad agire per il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza di un sinistro anche il semplice utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria”.

Nella parte motiva la Suprema Corte ha evidenziato che “in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere. E’ dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’art. 1140 c.c.” (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4003, 20 agosto 2003 n. 12215).

Si ricorda ancora che secondo Cass. 26 ottobre 2009 n. 22602, il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall’altro, che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante“.

Gli elementi da cui è possibile desumere una situazione di possesso

La situazione di possesso richiesta può essere desunta anche da una lettera del proprietario che autorizza altro soggetto a richiedere il risarcimento. E ciò in quanto “le scritture provenienti da terzi (o formate da una parte e da un terzo) non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati o alla data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l’attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale“.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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