Il ricorso per cassazione avverso il riesame delle misure cautelari reali

Download PDF

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali. In particolare, nella nozione di violazione di legge si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione quinta penale – con sentenza n. 32440 del 15 luglio 2015

Il caso

Il ricorso per cassazione avverso il riesame delle misure cautelari reali

Il ricorso per cassazione avverso il riesame delle misure cautelari reali

Con ordinanza deliberata il 17/02/2015, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto in data 21/01/2015 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per quanto è qui di interesse, ha disposto il sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata addebitando ad una persona fisica le imputazioni provvisorie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione ad altra società, dichiarata fallita il 22/07/2009.

I motivi del ricorso per cassazione

Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l’imputato denunciando nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione. Segnatamente, in occasione dell’udienza camerale, la difesa aveva depositato una memoria con la quale si contestava il fumus, deducendo la diversità dell’attività svolta dalla società oggetto di sequestro rispetto a quella esercitata dalla società fallita, l’insussistenza dì rapportì commerciali tra l’una e l’altra, la mancanza di cessioni di crediti, di trasferimenti di beni strumentali, di attività patrimoniali e/o dell’avviamento dalla fallita alla società sequestrata, l’estraneità dell’imputato rispetto alle vicende riguardanti la fallita, ecc.

Prima dell’udienza camerale erano stati depositati una consulenza tecnica di parte (che, sulla base di un esame analitico della documentazione contabile della società sequestrata, evidenziava elementi idonei ad escludere con assoluta certezza qualsiasi rapporto di continuità tra le due società in questione e i verbali delle dichiarazioni assunte ex art. 391 bis cod. proc. pen. da soggetto estranei alla vicenda.

Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame non ha esaminato la documentazione prodotta, sicché l’ordinanza impugnata è priva di effettiva motivazione, configurandosi il vizio di violazione di legge anche nei casi dì totale mancanza di motivazione e di motivazione meramente apparente.

Perché la Corte di legittimità accoglie il ricorso.

Secondo i giudici di piazza Cavour, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710): in questa prospettiva, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dì legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Nella specie, per i giudici di legittimità, pur deducendo elementi potenzialmente in grado di incidere sulle valutazioni del giudice cautelare in ordine al fumus del reato in relazione al quale la misura cautelare reale è stata disposta, gli atti indicati dalla difesa sono stati del tutto pretermessi dall’ordinanza impugnata (la consulenza tecnica e i verbali di informazioni depositati il 13/02/2015) ovvero esaminati in termini del tutto generici e inidonei a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (la memoria depositata in udienza). Da qui, l’annullamento della ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale.

Una breve riflessione.

La sentenza in rassegna ribadisce un principio molto importante in una materia molto delicata quale è quella delle misure cautelari reali.

Ribadisce un principio di “congruità” della motivazione rispetto alle deduzioni difensive che, per l’appunto, non possono essere ignorate dal Tribunale investito del riesame di un provvedimento impositivo di un vincolo cautelare.

Ma la sentenza appare ancora più interessante non solo perché difende la “dignità” delle allegazioni difensive che meritano di essere valutate (e non ignorate) dai giudici, ma soprattutto perché fa rientrare nell’alveo della nozione di “violazione di legge” (per cui solo può essere proposto il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame in materia cautelare reale) anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Come dire, il vizio motivazionale, che in sé stesso non è (se non indirettamente) una violazione di legge, diventa tale allorquando la motivazione è del tutto mancante, ovvero, come sopra detto, allorquando essa appaia così incoerente, incompleta o irragionevole da non consentire il controllo dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione finale.

Del resto, ove così non fosse, il giudice sarebbe libero di non-motivare e per ciò solo l’imputato non potrebbe aggredire il provvedimento di conferma del vincolo cautelare.

Pertanto, la mancanza di motivazione o il grave vizio di motivazione nei termini sopra esposti, pur non costituendo, in sé stesso, una violazione di legge, è un vizio talmente forte da non poter non essere ricompreso nella nozione di violazione di legge. Del resto, non si potrebbe verificare la sussistenza di una violazione di legge se il giudice non desse debitamente conto, dal punto di vista motivazionale, dei motivi del rigetto delle istanze e delle allegazioni difensive.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

Download PDF