Corte Suprema di Cassazione – terza sezione penale – sentenza n. 6797 del 16 dicembre 2015, depositata il 22 febbraio 2016

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RITENUTO IN FATTO

1.Il 24 luglio 2015, il GIP presso il Tribunale di Macerata disponeva un sequestro preventivo ex artt. 1, comma 143, L. n. 244/07 e 321 comma 2° c.p.p. nei confronti di (imputato Omissis). Su istanza dell’imputato, il Tribunale della stessa città dichiarava l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza impugnata. Il giudice del riesame affermava che, nella specie, si procedeva per una contestazione inserita nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata e che, non operando la sospensione dei termini, risultava trascorso il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Trattandosi di un termine perentorio e non prorogabile, ne sarebbe derivata l’inefficacia della misura, non essendo la stessa intervenuta nel termine prescritto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, denunciando violazione dell’art. 606 comma 10  lett. e) c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente assume l’erronea applicazione degli artt. 309 comma 10° c.p.p. e 240 bis disp. att. c.p.p. e 2 legge n. 742/69 da parte dell’ordinanza impugnata, giacché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi sarebbe stata alcuna rinunzia alla sospensione dei termini, né esplicita, né implicita, non rilevando il fatto dell’avvenuta presentazione dell’impugnazione.

Pertanto, non essendo intervenuta alcuna rinuncia, sarebbe stato violato il disposto dell’art. 240 bis disp. att. c.p.p., concretandosi in tal modo l’erronea applicazione dell’art. 309 comma 10 ° c.p.p.

2. Il ricorso è inammissibile.

Come ha statuito questa Suprema Corte (Cass. Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993), non vi sono elementi, né testuali né logici, per escludere dal regime della non operatività della sospensione feriale in procedimenti di criminalità organizzata le procedure incidentali in materia di misure cautelari reali. Il contrario orientamento risulta essere stato fuorviato da una impropria commistione tra il dettato dei due commi iniziali dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, dando rilievo, il primo, alla volontà dell’imputato in stato di custodia cautelare (con esclusione di ogni considerazione di misure personali non custodiali) di rinunciare alla moratoria feriale, e, il secondo, al dato oggettivo dell’avere il procedimento ad oggetto reati di criminalità organizzata.

Il tema è stato diffusamente trattato in tre sentenze, di analogo contenuto argomentativo, della Prima sezione penale (3 febbraio 2010, Briguori, 3 febbraio 2010, Coccia e 2 marzo 2010, Nicoletti), in cui si è correttamente fatto leva sulla chiara lettera del comma secondo dell’art. 2, per la quale “la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, e si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni unite che, come visto, ha più volte ribadito che con la locuzione “termini delle indagini preliminari” di cui al comma primo del medesimo art. 2 debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari.

Si aggiunge, come argomento di natura logica, richiamandosi a Sez. un. Giammaria, che, se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all’attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all’attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione.

Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: “La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali”. Applicando detto principio al caso di specie, risulta la palese infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Così deciso il 16/12/2015.

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