Corte di Cassazione – sezione quinta penale – sentenza n. 38734 depositata il 19 settembre 2019

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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Trieste ha confermato il decreto di sequestro preventivo di denaro per 5.600 euro e di un furgone, in relazione ai reati di furto aggravato, ai sensi dell’art. 321/ 2 cpp, ritenendone la confiscabilità.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’indagato che, con unico articolato motivo ha dedotto il vizio di motivazione illogica, in quanto il Tribunale aveva confuso le esigenze di cautela sottese al sequestro preventivo con le finalità proprie del sequestro conservativo, avendo fatto riferimento alla necessità del sequestro per evitare la dispersione dei beni.
Sotto diverso profilo il ricorrente ha eccepito che Il Tribunale era caduto in errore nel considerare superfluo il nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato all’interno della casa di abitazione dell’indagato e di sua moglie ed i reati ascritti.
Anche per quanto riguarda il sequestro del furgone il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto non emergerebbe quella intrinseca e specifica strumentalità tra la cosa in sequestro e le attività delittuose ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di questa Corte; neppure sarebbe stata presa in considerazione l’attualità della misura reale.
All’odierna udienza il Pg (Omissi), ha concluso per il rigetto ed il difensore dell’indagato, avvocato (Omissis), si è riportato al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, essendo nel resto inammissibile.
Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all’art 325 cpp e dall’interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge. In tal senso è costante l’elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole. Ex multis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692, secondo la quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio). Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. In senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017 )Rv. 269296;Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017.
Applicando tali condivisi principi alla fattispecie in esame non può che constatarsi come la giustificazione data dai Giudici triestini appaia inconsistente sotto il profilo logico giuridico nel passaggio in cui ha fatto riferimento, per spiegare il ritenuto periculum in mora, alla necessità di intervenire in via cautelare prima della sentenza definitiva al fine di evitare che l’autoveicolo venga alienato ed il denaro disperso a causa delle cattive condizioni economiche in cui verserebbe l’indagato.
Tale affermazione da un lato sembra confondere le finalità del sequestro conservativo ad istanza della parte civile ed a presidio delle obbligazioni civili nascenti da reato, di cui all’art. 316/2 cpp, con quelle del sequestro preventivo, e dall’altro è incongrua da sola a giustificare la ritenuta confiscabilità del denaro e del veicolo, presupposto sul quale è fondata l’ordinanza.
D’altra parte improprio appare il riferimento alla pronunzia Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 258647 dalla quale si è tratta la conclusione per cui riguardo al denaro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sempre sganciato dall’accertamento delle pertinenzialità.
La sentenza citata, invero, si riferisce all’ipotesi – tutt’affatto differente – del reato tributario commesso dal legale rappresentante di una persona giuridica e del profitto derivante da esso rimasto nella disponibilità dell’ente, e non potendo considerarsi questo soggetto estraneo al detto reato, riguardo al quale si è affermato che ne è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta.
Nonostante le suindicate singolarità motivazionali, l’ordinanza ha poi chiarito correttamente e plausibilmente la probabile derivazione del denaro sequestrato dagli illeciti addebitati all’attuale ricorrente, facendo riferimento al profitto derivante dalle azioni furtive che egli stesso aveva ammesso di aver compiuto, a causa delle cattive condizioni economiche, dando in tal modo dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra il denaro trovato in possesso dell’indagato e i furti accertati nel corso delle indagini.
Le censure avanzate dal ricorrente, quindi, non incidono su questa parte della motivazione che è resa, altresì, in armonia con il solido orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da somme di denaro, ha sottolineato la necessità di evidenziare la presenza di indizi della provenienza illecita delle cose sequestrate o del denaro direttamente dall’attività del soggetto agente, per evitare un’estensione indefinita della nozione di profitto tale da ricomprendere qualsiasi vantaggio patrimoniale indiretto o mediato che possa scaturire da un reato.Sez. 5, Sentenza n. 16008 del 12/02/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Rv. 263702. Conforme:Sez. 6, Sentenza n. 15923 del 26/03/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Rv. 263124.
A diverse conclusioni deve giungersi quanto alle ragioni poste a sostegno del permanere del vincolo reale sul veicolo sequestrato, in quanto il Tribunale lo ha giudicato strumentalmente essenziale all’esecuzione dei furti e, pertanto, dotato di una pericolosità intrinseca. In tal senso è stato posto in evidenza che al suo interno erano stati trovati oggetti di provenienza illecita, che in più occasioni vi era stata occultata merce appena sottratta dal magazzino e che era stato, altresì, usato per la vendita dei telefonini rubati.
Da tali considerazioni può trarsi in via logica la conclusione che il veicolo in questione era stato utilizzato a più riprese nell’ambito delle attività furtive realizzate dall’indagato ma in maniera episodica, non emergendo elementi per ritenere che esso fosse intrinsecamente e necessariamente collegato ai plurimi furti perpetrati dall’indagato.
In proposito deve ricordarsi che questa Corte ritiene che per l’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale.Sez. 5, Sentenza n. 52251 del 30/10/2014 Cc. (dep. 16/12/2014 ) Rv. 262164; Sez. 6, Sentenza n. 17997 del 20/03/2018 Cc. (dep. 20/04/2018) Rv. 272906.
Il provvedimento confermativo del sequestro del veicolo, risulta adottato con motivazione errata in diritto, poiché in disarmonia con l’interpretazione data da questa Corte circa il necessario nesso di intrinseca strumentalità tra il bene e l’attività illecita e, pertanto, deve essere annullato senza rinvio ed il sequestro revocato, ai sensi dell’art. 620 lett I) cpp. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro del veicolo, che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Deciso il 3.5.2019

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