Benefici penitenziari e reati ostativi

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I benefici penitenziari richiesti dal detenuto non possono essere esclusi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., sulla base di una ricognizione meramente formale del titolo esecutivo per il quale l’istante risulta detenuto, senza alcun vaglio delle condizioni prescritte dall’art. 4-bis, comma 1- bis, Ord. pen. -, non potendo, l’Autorità Giudiziaria, sottrarsi alla verifica preliminare dell’esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e della collaborazione con la giustizia, alla quale devono essere equiparate le ipotesi di collaborazione impossibile rilevanti ex art. 58-ter Ord. pen.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione prima penale – con sentenza n.2674 del giorno 8 gennaio 2020

Il caso

Reato della stessa indole e revoca della pena sospesa
Benefici penitenziari e reati ostativi

Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza formulata da un condannato finalizzata a ottenere la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale che era stata richiesta per la frazione detentiva che il condannato doveva scontare.

La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale di sorveglianza sull’assunto che il titolo esecutivo in corso di espiazione riguardava un delitto ostativo compreso nel novero di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., che non consentiva la concessione di misure alternative alla detenzione.

Il ricorso per cassazione
Avverso tale ordinanza, il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47 Ord. pen. e 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesta dal condannato, che erano state vagliate dal Tribunale di sorveglianza con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato presupposti e del processo rieducativo proficuamente intrapreso dal condannato, attestato dalle informazioni positive trasmesse dagli organismi competenti.

Le ragioni del ricorso
Si deduceva, in proposito, che, a fondamento del provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza poneva la preclusione stabilita dall’art. 4- bis, comma 1, Ord. pen., senza tenere conto dei temperamenti previsti da tale disposizione, in assenza dei quali la norma si porrebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, sia perché impedirebbe il raggiungimento delle finalità di risocializzazione proprie del trattamento penitenziario sia perché apparirebbe disarmonica rispetto ai principi affermati dall’art. 27, comma terzo, Cost., che non consentono l’affermazione di presunzioni non vincibili ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione.
In questa cornice, si evidenziava che, nel caso di specie, non si era tenuto conto delle peculiarità della posizione del condannato che scontava una pena detentiva per un reato commesso in un’epoca notevolmente risalente nel tempo e che, durante la sua carcerazione, il condannato aveva serbato una condotta intramuraria esemplare, dando prova della sua volontà di partecipare al percorso rieducativo attivato nei suoi confronti dalle istituzioni penitenziarie. Ne conseguiva che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di sorveglianza appariva contrastante con il combinato disposto degli artt. 4-bis, commi 1 e 1-bis, e 47 Ord. pen., che impone di valutare concretamente la posizione dell’istante, tenendo conto delle informazioni provenienti dagli organismi deputati alla sua osservazione carceraria e correlando tali notizie al percorso rieducativo intrapreso dal condannato, il cui fine ultimo è quello del suo reinserimento sociale, conformemente a quanto previsto dall’art. 27, comma terzo, Cost.

Il ricorso viene ritenuto fondato
Osservano gli Ermellini che l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. esclude dalla possibilità di fruire dei benefici penitenziari, fatta eccezione per la liberazione anticipata, i soggetti condannati per determinati reati, tra cui quelli che il condannato ricorrente stava espiando, salvo che non coesistano sia la condizione dell’accertata esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia quella della collaborazione con la giustizia.

La collaborazione impossibile
Per i Giudici della Suprema Corte, a tele ultimo requisito, secondo quanto affermato dalle sentenze della Corte costituzionale 18 luglio 1994, n. 357 e 22 febbraio 1995, n. 68, è equiparata la collaborazione impossibile, derivante dalla limitata partecipazione al fatto di reato ovvero all’avvenuto, integrale, accertamento dei fatti di reato presupposti (Sez. 1, n. 6313 del 10/12/2009, dep. 2010, Serio, Rv. 246127-01; Sez. 1, n. 43226 del 06/12/2002, De Tommaso, Rv. 222894-01). La necessaria coesistenza delle due condizioni, su cui si impone un vaglio preliminare, omesso dal Tribunale di sorveglianza, discende dalla previsione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., a norma del quale: «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale».
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, tali temperamenti, del resto, appaiono conformi alle finalità di politica criminale perseguite dall’istituto in esame, atteso che, come affermato dalla Corte costituzionale, introdurre «come presupposto per la applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che obiettivamente non può essere prestato perché nulla aggiungerebbe a quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunità trattamentali, con chiara frustrazione del precetto sancito dall’art. 27 della Costituzione e senza alcuna “contropartita” sul piano delle esigenze di prevenzione generale sulle quali pure questa Corte non ha mancato di soffermarsi […]» (Corte cost., sent. n. 68 del 1995, cit.).

I principi di diritto richiamati
In conclusione, “questo vaglio preliminare, dunque, è imprescindibile ed è connaturato alla disciplina dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen., come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale, secondo cui l’acquisizione di tali informazioni «non solo è criterio già rinvenibile nell’ordinamento […] ma è soprattutto criterio costituzionalmente necessario […] per sostituire in parte qua la presunzione assoluta caducata, alla stregua dell’esigenza di prevenzione della commissione di nuovi reati […] sottesa ad ogni previsione di limiti all’ottenimento di benefici penitenziari». Si tratta, del resto, di un profilo valutativo intimamente connesso agli obiettivi di prevenzione generale perseguiti dall’art. 4-bis Ord. pen., il cui raggiungimento deve ritenersi indispensabile «al fine di evitare che il già richiamato interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso art. 4-bis Ord. pen., finisca per essere vanificato» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019). Né sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di concessione delle misure alternative alla detenzione per le ipotesi in cui si proceda per un reato compreso nel novero dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. Sul punto, è sufficiente richiamare la risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure alternative alla detenzione in carcere, pur dopo le modifiche apportate alla legge n. 354 del 1975 dalla legge n. 279 del 2002, la condanna per uno dei delitti elencati nell’art. 4-bis, comma primo, Ord. pen. non è di per sé ostativa alla concessione dei benefici penitenziari nelle ipotesi in cui l’accertamento dei fatti e delle responsabilità sia stato operato con sentenza irrevocabile (cosiddetta “collaborazione impossibile”), sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» (Sez. 1, n. 29109 del 09/06/2004, Chionetti, Rv. 229254-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 1, n. 39139 del 14/10/2011, Apolloni, Rv. 251365-01). In questa cornice, deve rilevarsi conclusivamente che il Tribunale di sorveglianza di Catania non poteva escludere la concedibilità del beneficio penitenziario invocato da (condannato Omissis) sic et simpliciter – dichiarando inammissibile la sua istanza, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., sulla base di una ricognizione meramente formale del titolo esecutivo per il quale l’istante risultava detenuto, senza alcun vaglio delle condizioni prescritte dall’art. 4-bis, comma 1- bis, Ord. pen. -, non potendo sottrarsi alla verifica preliminare dell’esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e della collaborazione con la giustizia, alla quale, come detto, devono essere equiparate le ipotesi di collaborazione impossibile rilevanti ex art. 58-ter Ord. Pen”.
Da qui l’accoglimento del ricorso con rinvio al Tribunale di Sorveglianza.

Una breve riflessione
La sentenza in rassegna ribadisce un principio fondamentale in tema di benefici penitenziari chiesti relativamente a reati cd. ostativi.
In effetti, per molto tempo la “prassi” dei Tribunali è stata quella (ed in parte lo è tuttora), di dichiarare inammissibili istanze tendenti ad ottenere la concessione di benefici penitenziari (diversi dalla liberazione anticipata) a soggetti che siano detenuti per reati cd. ostativi.
Con una sorta di “inversione dell’onere della prova”, addossavano al condannato l’onere di provare il requisito negativo della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata ed il requisito positivo della collaborazione.
Come si può invece vedere dalla sentenza in rassegna, e dall’excursus giurisprudenziale al quale fa riferimento, la questione non può essere risolta in maniera semplicistica, ma occorre effettuare uno scrutinio approfondito in ordine alla esistenza o meno dei due requisiti richiamati dalla norma.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (https://www.clouvell.com)

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