Fatto e diritto
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 13 gennaio 2016 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. “(Omissis) adiva il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti di cui all’art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 quale conseguenza del decesso del coniuge, titolare di rendita per malattia professionale. Deceduta la originaria ricorrente il giudizio era riassunto dai figli (Omissis).
Il Tribunale accoglieva la domanda. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Catanzaro che, in accoglimento dell’appello dell’INAIL e in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio rinnovata in secondo grado, ha respinto la originaria domanda.
Per la cassazione della decisione (Omissis) hanno proposto tempestivo ricorso affidato a due motivi.
L’INAIL ha resistito con tempestivo controricorso notificato a mezzo p.e.c..
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., hanno censurato la decisione per avere respinto la eccezione di nullità della consulenza d’ufficio di secondo grado. Premesso che il consulente di ufficio non aveva mai loro comunicato la data delle operazioni peritali e che la relazione di consulenza era stata depositata, senza il rispetto del prescritto termine, solo in data 29 aprile 2013 e cioè due giorni prima dell’udienza di rinvio fissata per il 2 maggio successivo, data nella quale avevano appreso del deposito, hanno sostenuto la tempestività della eccezione di nullità formulata alla prima udienza utile successiva a tale scoperta e cioè all’udienza del 10 ottobre 2013 . Il giudice di appello aveva quindi errato nel ritenere la dedotta nullità sanata per difetto di tempestiva eccezione.
Con il secondo motivo hanno dedotto nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. quale conseguenza della nullità della consulenza tecnica d’ufficio.
I motivi trattati congiuntamente per l’evidente connessione sono manifestamente infondati.
Dalla ricostruzione operata dai ricorrenti medesimi risulta che gli stessi hanno avuto conoscenza del deposito tardivo della relazione peritale d’ufficio all’udienza del 2 maggio 2013 e che hanno eccepito la nullità della consulenza non in tale udienza bensì in quella del 10 ottobre 2013, alla quale la causa era stata rinviata. (v. ricorso, pag. 6).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata – vertendosi in ipotesi di nullità relativa – se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, (v. tra le altre Cass. n. 22843 del 2006 ); tale sanatoria si verifica anche qualora l’udienza di mero rinvio della causa sia disposta dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente. (cfr. Cass. n. 1744 del 2011).
In base a tale condivisibile giurisprudenza, non avendo, per come pacifico, parte ricorrente, nell’udienza immediatamente successiva al tardivo deposito della relazione peritale, formulato alcuna eccezione in ordine alla nullità dell’indagine peritale, deve essere confermato l’assunto del giudice di appello che ha ritenuto ormai sanata la eccepita nullità.
In conclusione, in base alle considerazioni in fatto e in diritto che precedono il ricorso deve essere respinto.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data dell’udienza camerale” Il ricorrente, in data 31 ottobre 2015, ha depositato ricorso in riassunzione con in calce la procura speciale conferita all’Avv. Antonella Civale del foro di Castrovillari, in sostituzione del precedente difensore, Avv. Mario Rosa, deceduto in data 2.7.2012. Ha quindi depositato memoria con la quale ha argomentato in dissenso dalla formulata nella Relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Ritiene questo Collegio, che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza in materia, e non inficiate dalle deduzioni svolte da parte ricorrente nella memoria.
Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio sono liquidate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfetizzate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Roma, 13 gennaio 2016