Corte Suprema di Cassazione – sezione prima penale – sentenza n. 36373 del 13 giugno 2016, depositata il giorno 1 settembre 2016

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RITENUTO IN FATTO

  1. Con ordinanza del 28 aprile 2015, la Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, formulata, ai sensi dell’art. 168, comma 1, cod. pen., dal Procuratore generale della Repubblica di Milano, nei confronti di (imputato Omissis) di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al suddetto condannato con sentenza della medesima Corte del 7.6.2006, irrevocabile dal 4.7.2007, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. A ragione riteneva che il suddetto beneficio non poteva essere revocato in quanto con la sentenza della Corte di appello di Milano del 11.6.2013, il (imputato Omissis) era stato condannato alla pena di anni uno di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 699 cod. pen. e a quella di mesi quattro di reclusione per il reato di ci agli artt. 490, 477, 482 cod. pen. e che tali ultimi reati non sono della stessa indole di quelli oggetto della sentenza con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena.
  2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Milano denunciando l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen..
  3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Francesco Mauro Iacoviello, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 7.6.2006, irrevocabile dal 4.7.2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell’affermare che “ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura” (ex pluribus Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Rv. 254688).
  1. In applicazione di detto principio – poiché il (imputato Omissis) è stato condannato con la sentenza della Corte di appello di Milano dell’11.6.2013, anche per un delitto commesso il 24.8.2010 e cioè nei cinque anni successivi dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Milano del 7.6.2006 (irrevocabile dal 4.7.2007) che gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena – l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la revoca di detto beneficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionale della pena concessa al (imputato Omissis) con sentenza della Corte di appello di Milano del 7.6.2006 (irrevocabile dal 4.7.2007). Si comunichi al P.G. di Milano. Manda alla Cancelleria per l’adempimento di cui all’art. 625, comma 3, c.p.p.. Così deciso, il 13 giugno 2016

 

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