Consiglio di Stato sez. III – 15 aprile 2013 n. 2073

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Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza del Consiglio di Stato sez. III – 15 aprile 2013 n. 2073

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10317 del 2011, proposto da:
Azienda Provinciale per i servizi sanitari Provincia autonoma di
Trento, in persona del legale rappresentante protempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Renata Aleotti, Marico Pisoni,
Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Andrea
Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5;
contro
Li. Pa., non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 208/2011,
resa tra le parti, concernente diniego rimborso spese per prestazioni
di alta specializzazione all’estero in regime di assistenza sanitaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Paola
Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l’avvocato
Mazzeo su delega di Manzi;
– Premesso il contenuto dell’atto di appello e delle memorie
difensive da intendersi integralmente richiamate;
Fatto
– Considerato che:
con la sentenza appellata ha accolto il ricorso di primo grado della Sig.ra Pa. Li., proposto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno Li. Lu., ha chiestotendente all’annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di riesame, volta ad ottenere il rimborso delle spese per cure neurologiche e riabilitative di alta specializzazione sostenute all’estero nel luglio 2007, in regime di assistenza ospedaliera, e connesse spese di soggiorno e viaggio, come da istanza avanzata con nota del 4.3.2010, ex D.M. 3.11.1989 e relativa normativa provinciale (L.P. 5.9.1988, n. 33);
– il T.R.G.A. lo ha accolto, ritenendo fondato il denunciato vizio di violazione del silenzio assenso ex art. 5 D.P.C.M. 1/12/2000;
– Ritenuto che l’appellante Provincia solleva preliminarmente il difetto la questione di giurisdizione del giudice amministrativo, invocando il recente orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
– a fronte di una sentenza di merito (che contiene una statuizione implicita sulla giurisdizione), il difetto di giurisdizione deve essere fatto valere con specifico motivo di appello, come appunto proposto nel caso di specie;
– il motivo si rivela fondato, alla stregua del Visto il precedente della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 6.2.2009, n. 2867, secondo cui “in materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (art. 5 l. n. 595/85 e relativo decreto del Ministro della sanità del 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell’amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni”;
– Considerato che negli stessi termini, di recente, le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate con la sentenza 27 febbraio 2012, n. 2923, relativamente all’analogo caso della richiesta di rimborso delle spese terapeutiche sostenute presso una struttura privata nazionale, senza la preventiva autorizzazione, per prestazioni sanitarie di alta specialità (v. anche Cassazione civile, sez. un., 05 dicembre 2011, n. 25925);
– Pur considerato che diverso orientamento ha espresso il C.G.A.R.S. con la sentenza 5 gennaio 2012, n. 31, con cui ha ritenuto che, in tali casi, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto le richieste di autorizzazione (preventiva) al ricovero o al rimborso (successivo) delle spese sostenute non integrano pretese di adempimento relativamente ad una obbligazione, ma pretese accoglibili solo a seguito di una valutazione dell’Amministrazione, dall’esito non scontato, nell’esercizio, dunque, di discrezionalità (ancorché tecnica e ancorché da esercitare con speciale scrupolo) e, proprio per questo, rimesse ad organismi di appropriata composizione, (come in Sicilia la Commissione sanitaria regionale per i ricoveri all’estero);
– Ritenuto che negli stessi termini si è pronunciata la giurisprudenza di qualche TAR (T.A.R. Valle d’Aosta, Aosta, sez. I, 19 gennaio 2011, n. 4; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 11 maggio 2011, n. 471), affermando che “il diniego di autorizzazione a fruire di cure sanitarie urgenti presso un centro di alta specializzazione all’estero per prestazioni particolari non è atto automatico e dovuto, correlato ad un diritto soggettivo, bensì consiste in un provvedimento correlabile ad un interesse legittimo, essendo espressione di discrezionalità decisionale, poiché consegue a due apprezzamenti diversi, uno tecnico e l’altro amministrativo, concernenti la valutazione dei presupposti (indispensabilità di strutture adeguate in Italia, in tempi adeguati, urgenza e gravità del caso, cure prestate a cittadini che già si trovano all’estero e quant’altro) per la concessione dell’autorizzazione. Il giudizio sulla gravità delle patologie, sull’urgenza e sull’adeguatezza delle cure comporta l’esercizio di discrezionalità tecnica che può essere sottoposta al controllo intrinseco del giudice amministrativo, costituendo la valutazione tecnica operata dall’amministrazione non una scelta in senso stretto, ma la qualificazione di un soggetto o di un bene, avvalendosi di una scienza non giuridica.”;
– Ritenuto, in mancanza di soluzioni omogenee e univoche, e nonostante la consistenza delle argomentazioni espresse dal C.G.A.R.S. con l’indicata decisione (in linea con taluni precedenti di TT.AA.RR.)giudice amministrativo, di dover comunque seguire l’indirizzo consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, considerato il ruolo di giudice dei conflitti di giurisdizione affidato alle Sezioni Unite medesimedella Cassazione, ex art. 111, u.c., Cost.;
– Ritenuto, conclusivamente, di dover accogliere l’appello, dichiarandore il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo ed, indicando, ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., il Giudice ordinario quale giudice fornito di giurisdizione nella materia oggetto della presente controversia, il Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, nel qual caso sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;
– Ritenuto di dover compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, attesi i diversi orientamenti o il contrasto giurisprudenzialie sulla questione;
Diritto
PQM
P.Q.M.
iIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice fornito di giurisdizionecompetente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm..
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Cacace, Presidente FF
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 APR. 2013

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