Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sentenza n.11188 del 10 settembre 2015

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2015, proposto da: (ricorrente Omissis), rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Roma Capitale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. (Omissis), domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

per l’annullamento

– della determinazione dirigenziale n. VB/156/2015 del 3 marzo 2015 recante il rigetto dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’accesso a documenti amministrativi;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

e per ottenere

– l’accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta e l’adozione di un ordine di esibizione della stessa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere venuto a conoscenza di essere stato destinatario di un esposto con riferimento a lavori edili eseguiti nella propria abitazione.

Presentata istanza di accesso volta ad ottenere il rilascio di copia dell’esposto, tale richiesta è stata rigettata dal Comando dei Vigili nel ritenuto presupposto che l’accesso fosse precluso ai sensi dell’art. 329 c.p.p. per essere stata effettuata comunicazione di notizia di reato.

Avverso tale determinazione deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22 commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Sostiene parte ricorrente come ai sensi del Codice sulla protezione dei dati personali debba sempre essere riconosciuto il diritto all’accesso alla documentazione riferita a segnalazioni, denunce e rapporti informativi nell’ambito di un procedimento di accertamento, non potendo a tale diritto ostare eventuali esigenze di riservatezza, nel dettaglio illustrando la disciplina di riferimento.

Afferma inoltre parte ricorrente di avere interesse all’accesso alla richiesta documentazione essendo stato avviato, sulla base dell’esposto, un’indagine da parte dei competenti uffici comunali.

2) Erroneità della determina dirigenziale impugnata nella parte in cui ritiene sottratta all’accesso la denuncia del privato cittadino alla Procura della Repubblica in quanto afferente ad un procedimento penale; violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 329 c.p.p. per avere l’accesso ad oggetto la denuncia che è presupposto dell’accertamento dei vigili urbani, mentre nessuna richiesta viene effettuata con riferimento agli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero; né sussiste la violazione dell’art. 329 c.p.p. che si riferisce agli atti di indagine e non può riguardare la denuncia disciplinata dall’art. 331 c.p.p.

Afferma parte ricorrente che non possa essere negato l’accesso alla richiesta denuncia in quanto riguardante la propria posizione giuridica e potendo tale atto utilizzato a fini di tutela giurisdizionale, rappresentando come non vi sia alcuna tutela, nell’ordinamento, dell’anonimato ed affermando come l’art. 329 c.p.p., richiamato nel gravato provvedimento di diniego, non osti al riconoscimento del diritto di accesso alla denuncia, la quale non costituisce atto di indagine.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni con formula di stile, senza articolare alcuna difesa.

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che il ricorso meriti favorevole esame.

La gravata determinazione oppone un diniego all’istanza del ricorrente, volta ad ottenere l’accesso all’esposto presentato nei suoi confronti con riguardo a lavori edili eseguiti nella propria abitazione, nel ritenuto presupposto che essendo stato trasmessa comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ed essendo in corso l’attività di indagine vi osterebbe la previsione recata dall’art. 329 c.p.p.

Al riguardo, osserva il Collegio l’erroneità della motivazione posta a base del gravato diniego in quanto, in adesione alla giurisprudenza maggioritaria (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2013 n. 547; T.A.R. Reggio Calabria 22 ottobre 2014 n. 584), non ogni denuncia di reato presentata all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, dal momento che, se la denuncia è presentata dalla p.a. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329, c.p.p., diversamente da quanto accade nell’ipotesi in cui la p.a. che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento, venendo in rilievo in tali casi atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. che sono conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Esclusa quindi l’applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art. 329 c.p.p. – il quale prevede, al comma 1, che gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari – e ciò in quanto la comunicazione effettuata dall’Amministrazione all’Autorità Giudiziaria non rientra tra le attività di polizia giudiziaria attribuite all’Amministrazione stessa, ritiene ancora il Collegio, quanto a verifica della sussistenza dei presupposti per l’accesso, che deve in linea generale, riconoscersi in capo all’istante la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale di accedere ad esposti o denunce presentati nei suoi confronti, trattandosi di interesse collegato ad una situazione giuridicamente tutelata in capo al soggetto istante e connesso al documento al quale è chiesto l’accesso.

Chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha, infatti, un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, il che può unicamente giustificare il differimento del diritto di accesso, ma non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081; Sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3601).

Nello stesso senso, ancor più di recente, il Consiglio di Stato ( Sez. III, 08 settembre 2014, n. 4539) ha riconosciuto l’ostensibilità delle denunce che hanno dato origine ad un accertamento medico a cui è stato sottoposto il lavoratore, da parte del datore di lavoro, ancorché conclusosi con esito negativo.

I richiamati principi di diritto, che trovano applicazione alla fattispecie in esame, conducono quindi all’accoglimento del ricorso, dovendo per l’effetto disporsi l’annullamento del gravato provvedimento di diniego con contestuale ordine, alla resistente Amministrazione, di consentire l’accesso al ricorrente, mediante estrazione di copia, all’esposto presentato nei suoi confronti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente pronuncia.

Tenuto conto della peculiarità della presente vicenda contenziosa appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3691/2015 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– annulla il gravato provvedimento di diniego all’accesso con contestuale ordine, alla resistente Amministrazione, di consentire l’accesso alla richiesta documentazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente pronuncia;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015

Sentenza depositata il 10 settembre 2015

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