Riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 codice civile e sua denuncia in sede di legittimità

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In tema di riparto dell’onere probatorio, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta civile – con ordinanza n. 22236 depositata il 12 settembre 2018

Riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 codice civile e sua denuncia in sede di legittimità

Riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 codice civile e sua denuncia in sede di legittimità

Il caso 

Con sentenza dell’8 luglio 2016 la Corte d’appello di Venezia respingeva l’appello proposto da un contribuente nei confronti dell’agenzia delle entrate, nonché del Pubblico Ministero contro la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la querela di falso spiegata dal richiamato contribuente avverso la relata di notifica a mezzo posta di un avviso di accertamento Tributario emesso a fini Irpef 2006.

Le motivazioni della Corte territoriale

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale che l’impugnazione del ricorrente dovesse essere respinta, giacché:

-) i testi esclusi erano inattendibili in quanto avevano riferito che il plico contenente l’atto notificato contenesse soltanto due fogli, mentre lo stesso ricorrente aveva affermato che esso conteneva l’accertamento composto di 11 fogli, oltre ad un ulteriore foglio indicante le modalità di pagamento;

-) che era da ascrivere ad un mero errore materiale la discrepanza risultante dall’atto notificato al ricorrente, derivante dalla circostanza che nella relata di notificazione veniva dato atto della consistenza dell’atto in 11 pagine più due allegati di complessive 13 pagine, mentre a pagina 11 dell’atto impositivo era detto che esso si componeva di 11 pagine e di un solo allegato composto di una pagina.

I motivi del ricorso per cassazione.

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per deficienza strutturale della motivazione solo apparente, in violazione degli articoli 132, secondo comma, numero 4 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., e gli articoli 2697 e dell’articolo 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha valutato le prove testimoniali prescindendo dall’intero contesto di tutti gli elementi acquisiti nel processo e, così facendo, ha violato il principio del prudente apprezzamento.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., delle norme di cui alla legge 26 novembre 1982, numero 890, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, ed in particolare dell’articolo 3 riguardante la relata di notificazione, laddove la Corte d’appello ha affermato che la relata non può costituire allegato dell’atto non risultando scritta sulla copia della medesima.

Le motivazioni delle Suprema Corte

Per gli Ermellini, non sussiste la violazione dell’articolo 132 c.p.c. E’ difatti denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame – secondo i giudici di piazza Cavour – la Corte d’appello ha fornito una precisa motivazione del rigetto dell’appello, giudicando per un verso inattendibili i testi addotti dal ricorrente, sul rilievo che essi avevano riferito del contenuto del plico notificato in difformità da quanto lo stesso ricorrente aveva sostenuto, e, per altro verso, affermando che la discrepanza posta dal ricorrente a sostegno della querela di falso era da ascrivere non già a falsità della relata di notificazione, ma ad un mero errore materiale.

La violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.

Ed invero, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

Quando si può denunciare in Cassazione la violazione dell’articolo 2697 c.c.

Proseguono gli Ermellini che “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949)”.

Nel caso di specie – concludono i giudici della Suprema Corte – “le disposizioni indicate in rubrica non sono state richiamate a proposito, mentre l’oggetto della censura è semplicemente l’apprezzamento di fatto, evidentemente insindacabile in questa sede, compiuto dal giudice del merito in ordine all’attendibilità dei testi escussi”.

Una breve riflessione.

Recita l’articolo 2697 del codice civile che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

Ora, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, precisa quando la violazione della predetta norma possa essere sindacata in sede di legittimità e segnatamente solo allorquando “il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma”.

Al di fuori di tale perimetro, la censura si dimostrerebbe una critica all’apprezzamento delle prove  e, come tale, sarebbe insindacabile in sede di legittimità se non per il vizio di cui all’articolo 360 n.5, secondo l’orientamento delle SS.UU. (sentenza 19881/2014) a mente del quale “la riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità”.

Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

Managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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