Nel caso di chiamata in causa del terzo, il rimborso delle spese rimane a carico della parte la cui iniziativa di effettuare la chiamata si riveli arbitraria.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.7976 del 20 aprile 2015.
Il caso
Due soggetti citavano in giudizio innanzi il Giudice di Pace la compagnia di assicurazioni ed il proprietario del mezzo per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
Su istanza degli attori, il giudice autorizzava la chiamata in causa di un soggetto, il quale, costituendosi, provava di avere alienato il mezzo in data antecedente all’incidente. Dunque, il giudice, sempre su istanza degli attori, ordinava la chiamata in causa di altro soggetto il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere ricevuto da Sempronio solo una procura a demolire l’auto.
Così il Giudice di Pace condannava in via solidale gli originari convenuti Compagnia di Assicurazioni e Caio anche alle spese, ma poneva a carico degli attori le spese sostenute dai due terzi chiamati in quanto da essi evocati in giudizio ingiustificatamente.
L’appello proposto dagli originari attori avverso il capo della sentenza che li aveva condannati alle spese in favore dei chiamati veniva rigettato dal Tribunale. Da qui il ricorso per cassazione
Il quesito posto alla Corte Suprema dai ricorrenti
Nel ricorso per cassazione, i ricorrenti, sostanzialmente, assumevano la violazione del principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese nei confronti delle parti chiamate in causa, tenuto conto della difficoltà di individuare il proprietario dell’auto e litisconsorte necessario nel giudizio, senza esaminare la documentazione negoziale, non conoscibile prima, prodotta in giudizio da Sempronio e dall’altro chiamato e tenuto conto che il Caio non si era costituito.
Ma per gli Ermellini la tesi è infondata.
Secondo la Suprema Corte, infatti, gli originari attori avevano l’onere di individuare il proprietario dell’auto coinvolta nel sinistro prima dell’introduzione del giudizio e pertanto il Tribunale ha correttamente valutato che la chiamata in giudizio dei terzi Sempronio e dell’altro chiamato è avvenuta su richiesta degli stessi attori e non è stata provocata dal convenuto Caio che era contumace. Ciò ha dunque giustificato la condanna degli attori alle spese in favore dei suddetti terzi, stante la loro soccombenza nel relativo rapporto processuale, non rilevando che essi fossero vittoriosi nel diverso rapporto con l’originario convenuto Caio e la compagnia di assicurazione.
Il principio al quale si rifà la Suprema Corte.
Secondo i giudici di legittimità, (v. Cass. n. 7431/2012) il rimborso delle spese rimane a carico della parte la cui iniziativa di chiamare in causa un terzo si riveli arbitraria.
Una breve riflessione
Il rimborso delle spese di lite a favore del terzo chiamato a carico di chi deve essere disposto?
Il principio espresso dalla Suprema Corte è abbastanza chiaro.
Non conta chi ha chiesto la chiamata, se l’attore o il convenuto, quanto se l’iniziativa di chiamare in causa si sia rivelata arbitraria o meno.
Difatti, la sentenza della Suprema Corte n.7431/2012 richiamata in motivazione ha stabilito il principio in forza del quale “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”.
Ora, non vi è dubbio che nel caso trattato dalla sentenza evidenziata gli attori versassero in colpa per non aver prudenzialmente individuato senza inescusabili margini di errore i convenuti da citare.
E pertanto, la statuizione in punto di spese a carico degli attori appare corretta.
Qualche problematica in più la presenta invece il principio, pure richiamato dai giudici di legittimità, mediante richiamo alla sentenza 7431/2012.
Difatti, in quest’ultimo caso non si fa riferimento alla arbitrarietà della iniziativa della chiamata in causa, quanto piuttosto alla infondatezza della tesi propugnata da chi, col suo comportamento, ha indotto l’altra parte a chiamare in causa, a sua volta, un terzo.
La nozione di arbitrarietà sembra avere una carica sanzionatoria più grave, quanto al disvalore, rispetto alla infondatezza della tesi. Giacchè, in tale ultima ipotesi, occorrerebbe chiedersi fino a che punto, in caso di tesi degli attori rivelatasi infondata, l’iniziativa del convenuto possa considerarsi più o meno arbitraria.
Un concetto però è chiaro: in caso di chiamata in causa di un terzo, non importa se su istanza dell’attore o su istanza del convenuto, non vi è un automatismo nella individuazione del soggetto che dovrà rimborsare ai terzi ingiustamente chiamati le spese di giudizio, dovendosi, di volta in volta, valutare la sussistenza di determinati parametri e condotte processuali.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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