Cassazione civile – sezione prima – sentenza n.11034 del 28 maggio 2015.

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Svolgimento del processo

Con citazione del giugno 2002 (Omissis), (Omissis) e (Omissis), medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione nel periodo tra il 1985 e il 1991, convenivano in giudizio i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e della Salute, nonché l’Università degli studi di Catania, e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni causati dal fatto illecito del legislatore italiano per la mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione, a causa del tardivo e inesatto recepimento della direttiva n. 82/76 CEC che riconosceva il diritto alla remunerazione per ogni anno di specializzazione.

Il Tribunale di Catania accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. (tenuto conto del tempo trascorso dal 1991, epoca in cui gli attori avevano conseguito i diplomi di specializzazione, alla data di introduzione del giudizio, in mancanza di atti interruttivi) e rigettava le domande.

Il gravame proposto dai medici è stato rigettato dalla Corte d’appello di Catania, con sentenza 12.7.2011. La Corte ha escluso che ricorresse un illecito permanente per la perdurante mancanza di un corretto recepimento della direttiva comunitaria, rilevante al fine di impedire il decorso della prescrizione, avendo il legislatore italiano, seppur tardivamente, adeguato l’ordinamento nazionale alla direttiva comunitaria a seguito dell’emanazione del d. lgs. 257/1991; di conseguenza, i medici specializzati nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1991, come appunto gli attori, potevano vantare il diritto al risarcimento del danno per il mancato conseguimento della retribuzione prevista dalla normativa comunitaria, a causa del mancato tempestivo recepimento della stessa da parte del legislatore italiano, ma tale diritto doveva essere esercitato nel termine prescrizionale quinquennale, derivando da un illecito extracontrattuale, il cui dies a quo doveva individuarsi nella data del tardivo e parziale recepimento della normativa comunitaria, con l’entrata in vigore nel 1991 del d. lgs. n. 157.

Avverso la predetta sentenza (Omissis) e (Omissis) propongono ricorso per cassazione sulla base di un motivo di ricorso, cui resistono con controricorso le Amministrazioni indicate in epigrafe.

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2043, 2934, 2946, 2947, 2948 c.c., 5 e 189 del Trattato CE, 16 delle Direttive CE n. 82/76, 362/75, della legge n. 257/1991, nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto erroneamente prescritto il loro diritto al risarcimento dei danni: infatti soltanto nel 1999 lo Stato italiano aveva

dato attuazione (peraltro ancora incompleta) alla normativa comunitaria, con la conseguenza che prima di allora non avrebbero potuto esercitare il diritto azionato tempestivamente nel 2002.

Il motivo è fondato.

A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il d.lgs. n. 257/1991, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo dal 10 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la legge n. 370/1999, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea e, quindi, sono stati posti nella condizione di agire in giudizio per la tutela del loro diritto al risarcimento del danno: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (v., tra le tante, Cass. n. 6606/2014, n. 16104/2013, n. 1917/2012, n. 17868/2011). E’ applicabile la prescrizione decennale, e non quinquennale, per la ragione che il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria (Cass. n. 10813, 23558 e 23568/2011, sez. un. n. 9147/2009).

E’ opportuno precisare che la norma introdotta dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 c.c., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2012); ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell’inadempimento contrattuale (Cass. n. 1917 e 1850/2012).

Dalle considerazioni svolte consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, avendo fatto decorrere la prescrizione quinquennale dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 157/1991, anziché quella decennale dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999.

La Corte d’appello di Catania, cui la causa dev’essere rinviata, dovrà riesaminarla alla luce dei principi enunciati.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, lo accoglie e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del grado.

Roma, 28 aprile 2015.

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