Equitalia ed iscrizione di ipoteca

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Equitalia: nulla l’iscrizione ipotecaria se è omessa la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sesta sezione civile – con sentenza n°7441 del 13 aprile 2015

Equitalia ed iscrizione di ipoteca

Equitalia ed iscrizione di ipoteca

Il caso 

Un contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria scaturente da più cartelle di pagamento, eccependo la illegittimità della iscrizione per la per la violazione dell’art. 50 del d.p.r. n. 603 del 1972 nonché per violazione degli art. 169 e 170 cod.civ., perché gli immobili che ne hanno costituito oggetto facevano parte di un fondo patrimoniale costituito sin dal 1992.

I giudici tributari di prima e di seconda istanza davano ragione al contribuente facendo leva sulla mancanza della previa intimazione ad adempiere. Da qui il ricorso per cassazione proposto dall’agente per la riscossione.

Il primo motivo del ricorso

Col primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 50, secondo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973, rappresentandone l’inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria.

Il principio al quale si rifà la Suprema Corte per rigettare il motivo del ricorso

La Suprema Corte si rifà al principio affermato dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), secondo cui anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, 2° comma bis, d.p.r. n. 602/1973, introdotto con d.l. n. 70/2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine -che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni- perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

Le sorti dell’ipoteca non preceduta dall’avviso.

Prosegue la Corte affermando che “l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il «contraddittorio endoprocedimentale», mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”.

La rilevanza del contraddittorio procedimentale.

Secondo gli Ermellini, “la generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione dell’art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, benché l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisca atto dell’espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione in questione, prescritta per l’ipotesi in cui ‘espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento“.

Da qui il rigetto del ricorso.

Una breve riflessione

La sentenza della Suprema Corte citata si innesta sulla scia del sentiero tracciato dalla nota sentenza delle sezioni unite n.19667 del 2014.

Si tratta di un orientamento, quello delineatosi con la sentenza 19667/2014, di grande rilievo per la generale applicazione, a siffatta ipotesi, del principio della partecipazione del privato al procedimento amministrativo già espresso dalla legge sulla trasparenza e sul diritto di accesso agli atti amministrativi, nonché dalle disposizioni del codice del contribuente.

I precedenti contrastanti orientamenti non erano affatto rispettosi dei diritti del cittadino-privato-contribuente in quanto avallavano un rapporto tra amministrazione e privato che rimaneva non improntato a rapporti di lealtà.

La Suprema Corte ha dovuto prendere atto che da plurime disposizione, sia in ambito nazionale che in ambito sovranazionale, era ormai affermato un principio generale “caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la “notifica” dell’atto impugnato può costituire rassicurante prova dell’effettivo rispetto del termine di impugnazione)”.

Tra l’altro, nella prassi, non era infrequente l’ipotesi che il concessionario provvedesse ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore sulla base di atti impositivi non notificati (o la cui notifica era da considerarsi nulla o inesistente). E ciò arrecava danno dapprima al privato e, successivamente, al concessionario che si vedeva annullata la iscrizione ipotecaria.

La soluzione data dalla Suprema Corte è idonea a contemperare le contrapposte esigenze ed i contrapposti interessi che fanno capo a ciascuna delle due parti. Ed in un’ottica di lealtà e di mutua collaborazione, il debitore potrà per tempo verificare la fondatezza della annunciata iscrizione ipotecaria mentre, dal suo canto, il concessionario potrà essere “avvisato” sui vizi, in via preventiva, della iscrizione ipotecaria.

La portata straordinaria di tale innovativo principio garantistico la si coglie allorquando essa viene fatta prevalere, addirittura, sul (diverso) principio per il quale la iscrizione ipotecaria non debba necessariamente essere preceduta dalla notificazione dell’atto di intimazione (indispensabile per procedere ad espropriazione).

Quest’ultimo principio, difatti, non attiene propriamente al cosiddetto contraddittorio procedimentale. Ma ciononostante, qualora non venga previamente attivato il contraddittorio procedimentale, l’iscrizione risulterebbe comunque nulla.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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